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Numero d'incarto:
52.1996.202
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00202
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 settembre 1996 di
contro
la
risoluzione 4 settembre 1996 (n. 4501) con cui il Consiglio di Stato ha evaso
ai sensi dei considerandi il ricorso 21 marzo 1996 degli insorgenti avverso i
conti consuntivi relativi all'anno 1995 approvati dall'assemblea parrocchiale
di __________ nella seduta del 6 marzo 1996;
viste le risposte:
-
19 settembre 1996 della __________;
-
25 settembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
2 ottobre 1996 della Parrocchia di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) L'assemblea parrocchiale
di __________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 6 marzo 1996 per
deliberare, in particolare, sui conti consuntivi relativi all'anno 1995 (trattanda
n. 4). Per quanto concerne l'esame di questa trattanda dal verbale assembleare,
allegato alle risposte della __________ (doc. C) e del Consiglio parrocchiale
(doc. 4), risulta quanto segue:
"Trattanda no. 4: approvazione conti consuntivi
1995
4.1 Messaggio del CPP
Il Presidente di sala legge il messaggio allegato.
Il cassiere spiega alcune poste degli allegati.
4.2 Rapporto di revisione
Il signor __________, anche a nome del 2.o revisore signor
__________, legge il rapporto di revisione allegato.
4.3 Approvazione e scarico al __________
I conti vengono messi in discussione.
La signora __________ chiede diverse spiegazioni, sia in
merito all'amministrazione "__________", sia sui conti della Parrocchia.
Risponde il cassiere.
La signora __________ non si dichiara soddisfatta e chiede
di poter vedere il dettaglio dei conti.
La signora __________ ritiene che gli interessi sul
capitale investito debbano essere passati, dal 30.04.94 in avanti, sui conti
amministrazione __________.
Il signor __________ è dello stesso parere della signora
__________. Il cassiere spiega di averli capitalizzati, sia nel 1994 che nel
1995; in quanto non in possesso delle decisioni cantonali e federali in merito
ai sussidi. Non appena avrà i dati definitivi, farà gli assestamenti del caso,
cosa che avverrà sicuramente entro l'estate.
La signora __________ chiede di vedere un conteggio con gli
interessi finanziari integrati nell'amministrazione, come lei chiede.
Il , per bocca del suo Presidente, propone di
inviare, appena possibile, a tutti i presenti, uno specchietto di tutta la
situazione "", come richiesto dalla signora __________,
questo però senza modificare i conti presentati. Gli assestamenti contabili
verranno eseguiti non appena in possesso delle decisioni anche federali (quelle
cantonali sono nel frattempo arrivate).
Questa proposta viene approvata come segue:
Votanti: 31 favorevoli 26
contrari
0
astenuti
5 (membri del CPP)
Il signor __________ chiede come mai la particella
__________ non figura nell'elenco dei beni immobili.
Gli viene risposto che appartiene al beneficio cappellanico
Si passa alla votazione per l'approvazione dei conti 1995,
che vengono approvati, così come presentati, come segue:
Votanti: 31 favorevoli 16
contrari 0
astenuti 15 (tra
cui i membri del __________)"
Il Tribunale non sa se quel verbale sia stato approvato. Dal
suo esame non risulta tuttavia che quel documento sia stato letto ed approvato
dall'assemblea prima del suo scioglimento in applicazione dell'art. 20 RLLCC.
B. a) Il 21 marzo 1996
__________ e __________ hanno impugnato a titolo cautelativo l'approvazione dei
conti consuntivi della parrocchia riferiti al 1995 innanzi al Consiglio di
Stato, sostenendo in particolare che non fossero stati presentati in modo corretto.
Il ricorso é stato mantenuto con scritto 24 aprile 1996, data alla quale gli insorgenti
hanno ricevuto i conteggi che il Consiglio parrocchiale aveva promesso di
trasmettere ai membri dell'assemblea.
b) Con risoluzione 4 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha
evaso il gravame ai sensi dei considerandi. Ammessa la competenza a decidere e
la legittimazione degli insorgenti, il Governo ha considerato che l'assemblea
era stata convocata e tenuta in modo corretto, mentre che l'esame dei conti
esulava dalla sua competenza, trattandosi di prerogativa dell'Ordinario (art.
19 LLCC). Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso per quanto
atteneva agli aspetti formali ed lo ha dichiarato irricevibile quo alle
contestazioni sostanziali, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti
alla __________ per l'approvazione dei conti consuntivi della parrocchia di
__________ relativi all'esercizio 1995.
C. Con impugnativa 12 settembre
1996 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la
risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento
insieme ai conti consuntivi della parrocchia di __________ concernenti il 1995.
Essi sostengono in primo luogo la competenza del Governo di verificare detti
conti; ribadiscono indi, nel merito, le motivazioni già sostenute innanzi a
quest'ultima autorità.
Il consiglio parrocchiale ed il servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, così come __________
hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2
LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei
ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio
della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia, non potendo valere
- al riguardo - il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC al quale ha fatto capo
il Consiglio di Stato per determinare la legittimazione dei ricorrenti, poiché
limitato alla competenza delle autorità di ricorso). L'impugnativa é dunque
ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. L'esame e
l'approvazione dei conti della parrocchia spettano all'assemblea (art. 18 lett.
e LLCC). I conti della parrocchia devono inoltre essere trasmessi all'Ordinario
per approvazione (art. 19 LLCC). Il Consiglio di Stato ha dedotto da
quest'ultima disposizione la sua incompetenza a decidere il gravame dei coniugi
__________, volto a censurare i conti consuntivi della parrocchia di __________
concernenti l'esercizio 1995.
2.2. La tesi esposta dal Consiglio di Stato non può essere
tutelata. Come aveva già avuto modo di spiegare in maniera compiuta nella
sentenza 6 ottobre 1927 la Commissione dell'amministrativo, chiamata a statuire
su di un ricorso del Consiglio parrocchiale di __________, che lamentava
un'identica interpretazione delle predette disposizioni da parte del Consiglio
di Stato, gli art. 18 lett. e 19 LLCC si limitano a designare le autorità competenti
per l'approvazione dei conti parrocchiali, ma non danno alcuna indicazione sul
modo per eliminare eventuali contestazioni che dovessero sorgere attorno agli
stessi. A questo scopo bisogna invece riferirsi all'art. 28 LLCC, secondo il
cui capoverso 1 le contestazioni relative all'esercizio di voto nelle assemblee
parrocchiali, alla loro convocazione e tenuta, alla nomina del Consiglio
parrocchiale e alle loro deliberazioni saranno decise dal
Consiglio di Stato con le norme stabilite dalla procedura per le cause
amministrative (nel 1927 dal Commissario di distretto, con facoltà di appello
al Governo, secondo le norme stabilite per le cause dell'amministrativo non
contenzioso), mentre che - per il capoverso 3 della stessa disposizione -
(solo) le contestazioni relative all'esercizio del culto sono di competenza
dell'Ordinario. Dopo aver riferito sulla volontà del legislatore ed essersi
appoggiata alla dottrina (E. Maspoli, Il diritto ecclesiastico dello Stato del
Canton Ticino, 2.a edizione, 1924, pag. 164), la Commissione ha tassativamente
concluso che "risulta chiaro ed indiscutibile il concetto che in
materia di approvazione di conti, coi quali nulla ha a che vedere quanto spetta
più precisamente all'esercizio del culto, é e non può essere che l'autorità
civile quella che deve pronunciare l'ultimo giudizio" agente in veste
di giudice amministrativo. La Commissione ne ha dedotto che il Consiglio di
Stato "sia andato troppo oltre, abbia rinunciato a delle competenze
proprie per consentirle invece all'Ordinario diocesano, quando gli ha
attribuito il diritto di sindacare i conti della parrocchia come giudice
inappellabile piuttosto che come parte ed amministratore egli stesso, le cui
opinioni possono e debbono sindacarsi - in questa materia che attiene al
diritto civile e nulla ha a che vedere coll'esercizio del culto - da una
autorità civile" (cfr. sentenza citata, pubbl. in appendice a RVGC,
sessione ordinaria autunnale 1927, N. 510, cui il Tribunale rinvia anche quo
alle doviziose motivazioni della conclusione ed all'estesa citazione dei
materiali legislativi). Alla detta logica, incontrovertibile conclusione si
addiviene pure facendo capo all'interpretazione dell'art. 28 LLCC affacciata da
__________ relativamente all'affermazione della competenza del Tribunale
amministrativo a conoscere in seconda istanza contestazioni su tale oggetto
(Diritto costituzionale ticinese, 1988, pag. 245 N. 43). Né, del resto, nelle
proprie osservazioni al ricorso la __________ vescovile ha rivendicato la
competenza ad occuparsi a titolo esclusivo dell'approvazione dei conti
parrocchiali, rispettivamente di liti vertenti attorno agli stessi, limitandosi
a postulare la reiezione del gravame.
-
Negando indebitamente la
propria competenza ed esaminare nel merito le censure mosse dai coniugi
__________ avverso i conti consuntivi parrocchiali riferiti all'esercizio 1995
il Consiglio di Stato ha violato il diritto (art. 61 PAmm). La risoluzione governativa
deve dunque essere annullata già sulla base di quanto precede e gli atti
retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 21 marzo
1996 anche sotto questo aspetto.
-
Poiché la parrocchia non é
intervenuta in lite a tutela di interessi economici propri, può essere
dispensata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 18, 19, 28 LLCC, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. La risoluzione 4 settembre 1996 (n. 4501) del Consiglio di Stato
é annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel
merito del ricorso 21 marzo 1996 di __________ e __________ avverso la
deliberazione 6 marzo 1996 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha approvato
i conti consuntivi della parrocchia relativi all'anno 1995.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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