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Numero d'incarto:
52.1996.200
Data decisione, Autorità:
13.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00200
Lugano
13 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 settembre 1996 di
contro
la
risoluzione 20 agosto 1996 (n. 4058) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso 27 marzo 1996 degli insorgenti avverso la decisione 8
marzo 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la
licenza edilizia per aprire quattro finestre sulla facciata dello stabile al
mapp. __________ ubicata a confine con il mapp. __________;
la
decisione del Consiglio di Stato;
viste le risposte:
-
25 settembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
27 settembre 1996 del municipio di
__________;
-
28 settembre 1996 di __________ e
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con domanda di
costruzione 19 gennaio 1996 __________ ha sollecitato al municipio di
__________ il rilascio della licenza edilizia per poter aprire quattro finestre
sulla facciata dello stabile al mapp. __________ ubicata a confine con il mapp.
__________, in sostituzione dell'esistente vetrocemento. Il mapp. __________,
di cui __________ é comproprietario, é posto nella zona del nucleo centrale
(Nc); il confinante mapp. __________, di proprietà dei ricorrenti ed
inedificato (mq 3055 di prato), occupato transitoriamente da un parcheggio per
20 automobili, é invece assegnato alla zona residenziale intensiva (Ri).
b) Entro il termine di pubblicazione l'arch. __________ e
__________ hanno presentato opposizione. Essi hanno contestato la legittimità
dell'apertura di finestre a confine con la loro proprietà appoggiandosi agli
art. 29 e 30 NAPR, che regolamentano rispettivamente le distanze da confine e
tra edifici, ed hanno inoltre eccepito la disattenzione dell'art. 57 NAPR, che
determina l'areazione e l'illuminazione dei locali. Gli opponenti hanno altresì
evidenziato che mancavano delle indicazioni sia sull'inquinamento fonico cui
era esposto lo stabile al mapp. __________ sia sull'isolamento acustico delle
finestre; tanto più che essi prospettavano di edificare a breve termine il
confinante mapp. __________.
c) In data 27 febbraio 1996 il dipartimento del territorio ha
notificato al municipio il proprio avviso, favorevole, sulla domanda di
costruzione, precisando che le finestre avrebbero dovuto soddisfare le esigenze
minime di isolamento acustico fissate nell'allegato 1 dell'OIF. Quanto
all'inquinamento fonico gravante il mapp. __________ l'avviso indicava che,
secondo quanto comunicato dalla sezione protezione acqua e aria, nel luogo in
cui era prevista l'apertura delle finestre il rumore provocato dalle strade
(viale __________ e via __________) era inferiore ai limiti di esposizione al
rumore fissati nell'OIF per una zona con il grado di sensibilità II.
d) Con risoluzione 8 marzo 1996 il municipio ha rilasciato la
licenza edilizia e respinto l'opposizione. Dopo aver richiamato l'avviso
cantonale per quanto concerneva l'aspetto ambientale, l'Esecutivo ha rinviato
quo all'asserita disattenzione delle distanze da confine alla risoluzione 22
agosto 1995, con cui il Consiglio di Stato aveva già respinto un ricorso degli
insorgenti sulla identica fattispecie, ove veniva affermato che nel diritto
pubblico comunale non sussisteva una base legale per vietare l'apertura di
finestre a confine dell'altrui proprietà. Giudizio che - com'é noto alle parti
- questo Tribunale aveva annullato con sentenza 27 ottobre 1995, poiché era
stata seguita la procedura di semplice notifica, mentre che era necessario
ossequiare quella ordinaria, la sola che permettesse di svolgere un esame
completo della domanda di costruzione, ma soprattutto per quanto riguardava il
rispetto delle disposizioni di tutela ambientale.
B. a) L'arch. __________ e
__________ sono insorti avverso la predetta decisione municipale con ricorso 27
marzo 1996 al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, ribadendo
le censure di cui all'opposizione, previa denuncia di una sua carente motivazione.
b) Dopo aver chiesto un complemento istruttorio al municipio
di __________ ed alla sezione protezione acqua ed aria, con risoluzione 20
agosto 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha anzitutto
respinto la censura circa l'insufficiente motivazione della decisione
municipale. Il Consiglio di Stato ha indi riconfermato, sotto il profilo delle
distanze, le considerazioni svolte nella sua risoluzione 22 agosto 1995 ed ha
inoltre disatteso l'asserita violazione dell'art. 57 NAPR. Ha infine respinto
la contestazione di carattere ambientale, appoggiandosi ai calcoli allestiti
dalla sezione protezione acqua ed aria il 20 giugno 1996, giusta i quali il
livello sonoro riconducibile al rumore stradale ed a quello dei posteggi
provvisori al mapp. __________ risulta inferiore ai limiti di esposizione al
rumore fissati dall'OIF.
C. L'arch. __________ e
__________ hanno impugnato l'anzidetta risoluzione governativa innanzi a questo
Tribunale con gravame 12 settembre 1996, attraverso il quale chiedono il suo
annullamento oltre a quello della decisione del municipio di __________ 8 marzo
1996. Essi riprendono le censure già sottoposte all'esame del Consiglio di
Stato, ad eccezione di quelle riferite all'insufficiente motivazione ed alla
violazione dell'art. 57 NAPR. Chiedono inoltre l'esperimento di un sopralluogo.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e
__________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame é dunque
ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm): il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non
appare infatti necessario ai fini della decisione del gravame.
-
2.1. I ricorrenti
contestano la possibilità, per il resistente, di aprire delle finestre lungo
l'edificio che egli possiede a confine con la loro proprietà. A torto,
tuttavia.
2.2. L'art. 29 NAPR fissa la distanza verso i confini che
devono rispettare i fabbricati principali (lett. a) e le costruzioni accessorie
(lett. b), istituisce indi delle deroghe (lett. c) ed una normativa specifica
per le zone di nucleo (lett. d). L'art. 30 NAPR determina invece le distanze
che gli edifici (fabbricati principali e costruzioni accessorie) devono
rispettare tra di essi (lett. a e b) ed istituisce parimenti una regolamentazione
specifica per le zone del nucleo (lett. c). Nessuna delle predette disposizioni
regolamenta dunque la realizzazione di aperture negli edifici. Come hanno rettamente
considerato le due istanze inferiori nessuna disposizione del diritto edilizio
pubblico comunale vigente a __________ vieta pertanto la formazione di aperture
a confine con l'altrui proprietà: donde la loro legittimità. Come hanno
ulteriormente argomentato le predette istanze, la contestazione di simili
interventi spetta semmai ai giudice civile in applicazione degli art. 125 segg.
LAC. Contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, i quali si riallacciano
invero ad un passo inesatto della sentenza del Tribunale federale pubblicata in
RDAT I-1995 N. 25 consid. 4c, pag. 52, 8.a riga, quelle disposizioni non
diventano inapplicabili a partire dall'entrata in vigore del PR: l'art. 51 LE,
il quale ha ripreso quanto già disponeva l'art. 63bis dell'or abrogata LE 1973,
fa infatti coincidere con l'entrata in vigore del PR la sola inapplicabilità
delle distanze previste all'art. 124 LAC, ovvero di quelle concernenti la
costruzione di nuove fabbriche. Non anche di quelle consegnate agli art. da 125
a 128 (e se del caso 129) LAC, concernenti l'apertura di finestre (cfr. il
messaggio del Consiglio di Stato proponente l'introduzione dell'art. 63bis
nella LE 1973, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1974, pag. 781
segg., 787; inoltre Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone
Ticino, 1996, pag. 64 seg.). La circostanza secondo cui il PR di __________ non
regolamenta quest'ultimo aspetto depone poi ulteriormente a favore della
regolamentazione della materia da parte del solo diritto civile.
2.3. Su questo punto il ricorso deve dunque essere respinto.
-
Per quanto concerne invece
la legislazione di protezione dell'ambiente, appoggiandosi all'art. 36 cpv. 2
OIF i ricorrenti rimproverano alle autorità inferiori di aver ignorato, in sede
di valutazione dei rumori che gravano la facciata dell'edificio interessata
dalla controversa apertura di finestre, l'inquinamento fonico che verrà
cagionato dal traffico che risulterà dai numerosi posteggi dei quali sarà
dotata la costruzione che essi intendono edificare al mapp. __________ e la cui
domanda di costruzione é stata pubblicata nel periodo 31 luglio/15 agosto 1996.
A torto, però. In effetti, anche volendo concedere ai ricorrenti - come d'altra
parte sembra corretto - che l'apertura di nuove finestre presso locali
destinati al soggiorno prolungato di persone (ovvero sensibili al rumore giusta
l'art. 2 cpv. 6 OIF) sia parificabile, dal profilo della protezione contro il
rumore, all'erezione di un nuovo edificio e sottostia di conseguenza
all'ossequio dei valori limite di immissione in applicazione degli art. 22 cpv.
1 LPAmb (nella fattispecie sono, dunque, al massimo due le finestre interessate:
quella relativa alla camera al primo piano ed eventualmente quella riguardante
la cucina al pianterreno), la costruzione prospettata dagli stessi é tuttavia
stata pubblicata 5 mesi dopo il rilascio dell'avviso cantonale sulla domanda
qui in esame, ove il dipartimento affermava il soddisfacimento di quel
requisito. Il dipartimento non ha dunque violato l'art. 36 cpv. 2 OIF trascurando
di considerare l'evoluzione delle immissioni foniche discendente dalla messa in
esercizio della costruzione progettata dai ricorrenti, già per il semplice
motivo che la ignorava. Questa soluzione trova ulteriore conforto se si tien
presente che la domanda di costruzione qui avversata consiste oltretutto -
com'é noto - nella semplice ripresentazione di quella inoltrata 10 mesi prima,
il 22 marzo 1995, la cui licenza edilizia era stata annullata da questo
Tribunale, dietro ricorso dei qui insorgenti (che già prospettavano di edificare
il loro fondo), con sentenza 27 ottobre 1995, poiché era stata indebitamente
seguita la procedura di semplice notifica. Del resto la prevedibile evoluzione
delle immissioni foniche di cui all'art. 36 cpv. 2 OIF presuppone a non averne
dubbio la debita presa in considerazione - e quindi il rispetto - della licenza
edilizia rilasciata dal municipio, qui impugnata, per la creazione delle
controverse aperture, dal momento che queste condizionano l'inquinamento fonico
che potrà essere provocato sul mapp. __________ dalla realizzazione e messa in
esercizio della costruzione che i ricorrenti prospettano di erigere al mapp.
__________: errano quindi, ad arte, gli insorgenti quando pretendono il contrario.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio deve
essere posta a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà tra di essi
(art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. da 21 LE, 22 LPAmb, 2 OIF, 18, 28, 46 PAmm, le NAPR di __________
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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