AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.193
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00193
Lugano
15 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 agosto 1996 di
______________________________ patr. da: avv. __________
contro
la
risoluzione 6 agosto 1996 (n. 3937) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 16 febbraio 1996 degli insorgenti avverso la decisione 1 febbraio
1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza
edilizia per la costruzione di una stalla al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
-
12 settembre 1996 del Dipartimento
del territorio;
-
11 settembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
16 settembre 1996 del Comune di
__________ - 27 settembre 1996 di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 dicembre 1989
__________ ha presentato una domanda di costruzione di una stalla al mapp.
__________ di . Avverso la detta domanda hanno presentato
opposizione, tra gli altri, __________ ed __________. Il dipartimento
delle pubbliche costruzioni ha concesso l'autorizzazione cantonale a costruire
il 17 agosto 1990. Il municipio di __________ ha invece negato all'istante il
rilascio della licenza edilizia con decisione 17 settembre 1990, evocando
motivi di ordine paesaggistico ("impatto ambientale" secondo
la decisione) e, per la vicinanza con la zona edificabile, igienico. Il
municipio ha rinviato al preavviso emesso al momento della trasmissione degli
atti al dipartimento, consistente in una rapporto sulla domanda allestito dal
pianificatore comunale, il quale ipotizzava un contrasto con l'art. 32 NAPR,
regolamentante le costruzioni nella zona agricola, e l'art. 17 RISA.
B. a) __________, __________,
__________ e il municipio di __________ hanno impugnato l'autorizzazione
cantonale a costruire con ricorsi al Consiglio di Stato. __________ ha invece
impugnato il diniego della licenza edilizia comunale davanti alla stessa
autorità.
b) Con giudizio di data 20 agosto 1991 (risoluzione n.
__________) il Governo ha respinto i ricorsi presentati da __________,
__________, __________ e dal municipio di __________ avverso l'autorizzazione
cantonale a costruire.
c) Con giudicato di identica data (risoluzione n. __________)
il Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso di __________, annullato la
decisione 17 settembre 1990 del municipio di __________ e retrocesso gli atti
allo stesso affinché procedesse al rilascio della licenza sollecitata
dall'insorgente. Esso ha considerato che il municipio non poteva negare la
licenza edilizia richiamandosi all'art. 32 NAPR, poiché il PR non era ancora
stato approvato, ma nemmeno avrebbe potuto sospendere l'esame della domanda in
applicazione dell'art. 66 LALPT, dal momento che il terreno era idoneo
all'utilizzazione agricola, la costruzione era indispensabile per lo svolgimento
dell'attività agricola del richiedente e nello stesso tempo compatibile con le
esigenze di inserimento paesaggistico.
C. a) __________, __________ e
__________ sono insorti avverso i citati giudizi davanti a questo Tribunale con
ricorsi di data 11, 12 e 13 settembre 1991, attraverso i quali essi hanno
chiesto che fosse annullata l'autorizzazione cantonale a costruire, la risoluzione
governativa n. __________ che la tutelava ed infine la risoluzione n.
__________ mediante la quale il Governo, accogliendo il ricorso di __________,
aveva disposto la trasmissione degli atti al municipio __________ affinché
avesse a rilasciare a favore di quest'ultimo la licenza edilizia comunale.
b) Esperita un'istruttoria il Tribunale ha deciso i predetti
ricorsi con sentenza 30 ottobre 1992, ove esso ha considerato quanto segue:
"1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data (art. 49 cpv. 2 LE). I ricorsi sono tempestivi
(art. 46 cpv. 1 LPAmm). Circa la legittimazione dei ricorrenti il Tribunale osserva
quanto segue.
1.2. __________ e la di lui sorella __________ sono
domiciliati a __________: essi sono pertanto legittimati ad impugnare la
risoluzione governativa n. __________, che ordina al municipio di rilasciare la
licenza edilizia a __________, giusta gli art. 43 cpv. 1 e 49 cpv. 3 LE.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli interessati, indicato nella
documentazione agli atti (fino all'udienza 6 ottobre 1992) e considerato dalle
istanze inferiori __________ ed __________ non sono tuttavia proprietari del
mapp. __________ di __________. Quel fondo, che è prossimo all'edificando mapp.
__________, essendo diviso da quest'ultimo da una strada comunale di circa 4 ml
di larghezza, appartiene infatti al loro __________ i. I citati insorgenti
abitano tuttavia nella casa eretta su quella proprietà: se agli stessi deve pertanto
essere riconosciuto, in applicazione dei combinati art. 43 cpv. 1, 49 cpv. 3 LE
e 43 LPAmm, un interesse legittimo sufficiente per poter impugnare la
risoluzione governativa n. __________, la quale conferma l'autorizzazione
cantonale a costruire a favore di __________, è quesito che può rimanere
irrisolto per almeno due motivi. In primo luogo perché, come verrà spiegato in
seguito, il Tribunale deve entrare nel merito dell'analoga impugnativa
presentata da __________. In secondo luogo, perché i ricorsi di __________ ed
__________ devono comunque essere respinti nel merito. Per questo motivo il
Tribunale si dispensa anche, ai fini dell'accertamento della legittimazione di
__________, dall'approfondimento della circostanza secondo cui la predetta insorgente
abbia formulato prima della presentazione della domanda di costruzione qui avversata
una richiesta al municipio di __________ di poter acquistare un lotto di
terreno nella zona __________, pure ubicata nelle vicinanze del mapp.
__________: acquisto perfezionato con iscrizione a registro fondiario del 22 gennaio
1991 al d.g. 67.
1.3. Contrariamente a quanto affermato dall'interessato
nelle impugnative e considerato dalle istanze inferiori __________ non è
domiciliato a __________, bensì in : il suo ricorso avverso la
risoluzione governativa n. __________ deve pertanto essere dichiarato
irricevibile per difetto di legittimazione giusta gli art. 43 cpv. 1 e 49 cpv.
3 LE. Egli deve tuttavia essere considerato come portatore di un sufficiente
interesse legittimo ai sensi dei combinati art. 43 cpv. 1, 49 cpv. 3 LE e 43
LPAmm, il quale gli permette di impugnare la risoluzione governativa
n tutelante il rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire a
favore di __________. In effetti la costruzione dell'avversata stalla è
prevista a una distanza - misurata, come tutte le distanze che verranno
indicate in seguito, senza tenere conto del dislivello esistente - minima di 48
ml dal mapp. __________ di __________, fondo edificato con una casa
d'abitazione di cui egli è proprietario, separato dal mapp. __________ dalla
stessa strada che divide quest'ultimo dal mapp. __________. Il letamaio e la
fossa del colaticcio sono anzi posti a una distanza di circa ml 32 dal mapp.
__________.
1.4. I ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, possono
essere congiunti per un unico giudizio in applicazione dell'art. 51 LPAmm.
- 2.1.
I ricorrenti si dolgono, in primo luogo, di una violazione del diritto di
essere sentiti perché il Governo ha intimato loro la risoluzione 20 agosto 1991
(n. __________) di accoglimento dell'impugnativa 1 ottobre 1990 di __________
contro il diniego della licenza edilizia prima che la risoluzione dallo stesso
adottata il medesimo giorno di tutela dell'autorizzazione cantonale a costruire
(n. __________) fosse cresciuta in giudicato. A torto, tuttavia. In effetti,
come già questo Tribunale ha avuto modo di spiegare diffusamente nella sentenza
pubblicata in RDAT II-1991 N. 28, irrinunciabili motivi di economia processuale
derivati dall'interpretazione dell'art. 48 LE, secondo cui le decisioni del
municipio e del dipartimento sono notificate contemporaneamente, impongono che
le autorità di ricorso si pronuncino su una domanda di costruzione in un unico
giudizio e dopo aver esperito una sola istruttoria: modo di procedere che si
ripercuote, tra l'altro, direttamente (e positivamente) sul fondamentale
postulato della celere evasione delle pratiche. Ora, è ben vero che questo
Tribunale ha ammesso un'inflessione - che appare comunque opportuno abbandonare
proprio per i motivi suddetti (cfr. sulla relativa motivazione a RDAT cit.,
loc. cit.) - al detto principio nei casi di applicazione dell'art. 24 LPT, ma
solo quando la decisione dipartimentale non veniva accompagnata da una
decisione municipale: non è il caso nella fattispecie, ove il municipio ha
comunicato il diniego della licenza edilizia contemporaneamente alla
trasmissione dell'autorizzazione cantonale a costruire.
2.2. In verità, tuttavia, il Consiglio di Stato ha senza
ombra di dubbio violato per lo meno il diritto di essere sentiti di __________
e di __________ (non di __________, il quale non era legittimato ad opporsi al
rilascio della licenza edilizia), non tanto poiché non ha evaso i ricorsi
(dell'istante e degli opponenti) con un unico giudizio (modo di procedere
comunque in urto con gli insegnamenti appena sviluppati) bensì poiché non ha
dato loro la possibilità di presentare delle osservazioni in merito al ricorso
1 ottobre 1990 di __________ avverso il diniego della licenza edilizia. Quella
violazione è stata però sanata dal fatto che __________ ed __________ hanno
presentato ricorso a questo Tribunale, che dispone di pieno potere cognitivo
(cfr., tra tante, STA 29 maggio 1992 in re C.). Questo accertamento non è
puramente accademico, poiché - secondo la giurisprudenza di questo Tribunale -
incide sulla fissazione della tassa di giudizio a carico di __________ ed
__________ (non di quella a carico di __________, poiché il suo ricorso è
irricevibile nella misura in cui è volto a censurare la risoluzione n.
__________).
- 3.1.
Prima di entrare nel merito delle censure il Tribunale ritiene necessario descrivere
l'avversato intervento edificatorio.
__________ è contitolare, insieme con il padre ,
di un'azienda agricola attiva nell'allevamento di bestiame bovino. Scopo della
domanda di costruzione è quello di poter riunire in un'unica stalla il bestiame
(oltre che il foraggio) stabulato attualmente in diverse vecchie stalle prese
in affitto. Il terreno necessario al mapp __________ di __________ è stato
messo a disposizione dallo zio () __________ (cfr. alla dichiarazione
16 settembre 1992 rilasciata da __________ a richiesta del Tribunale, di cui le
parti hanno preso atto all'udienza 6 ottobre 1992). __________ intende
realizzare un manufatto su due piani così predisposto. Il pianterreno ospita in
primo luogo il piano stalla, composto di due corsie: l'una per 20 vacche,
l'altra per 1 toro, 7 manze, 7 manzette e 7 vitelli, oltre che un recinto per 5
vitelli. Sul lato ovest sono ubicati il locale per il deposito e la lavorazione
del latte nonché il locale per il contadino con doccia e WC, sul lato nord
l'officina, il vano per lo strame, infine quello per il foraggio, a valere anche
quale deposito. Il primo piano accoglie invece il fienile, di una capienza di
mc 1'150, oltre che un ampio portico. L'edificio, che è in parte semi-interrato
essendo ubicato su di un terreno in pendio, misura ml 30,40 di lunghezza e ml
17,45 di larghezza, presenta un'altezza alla gronda di ml 9 circa. Sul lato
ovest della stalla è prevista la posa di un silo per foraggi di 80 mc di
capacità. A circa 9 ml ad est della stessa sono invece predisposti la fossa del
colaticcio e il letamaio, di ml 11 di diametro e 310 mc di volume, che sporgono
dal terreno per circa 1 ml.
3.2. Il Tribunale esamina successivamente le censure
rivolte contro l'autorizzazione cantonale a costruire rilasciata dal dipartimento
(cons. 4 che segue) ed in seguito quelle relative all'ordine governativo di
rilascio da parte del municipio della licenza edilizia (cons. 5).
- 4.1.
Il primo nodo da sciogliere consiste nello stabilire se, ai fini del presente
giudizio, il mapp. __________ di __________ deve essere considerato come ubicato
in zona agricola oppure semplicemente fuori dalle zone edificabili. In effetti
secondo la giurisprudenza di fronte ad una domanda di costruzione prevista
fuori dalle zone edificabili bisogna in primo luogo verificare se essa soddisfa
i requisiti posti per un'edificazione nella zona in cui deve essere realizzata
(nella fattispecie entrerebbe in linea di conto quella agricola): in tal caso
essa beneficia di un permesso ordinario giusta l'art. 22 cpv. 2 LPT. Se non fosse
il caso, bisogna allora esaminare se la domanda può essere oggetto di permesso
eccezionale giusta l'art. 24 LPT (cfr. 117 Ib 278 cons. 2; sentenza inedita STA
30 marzo 1992 in re M. C. e P., cons. 2.1., pagina 7). L'art. 22 cpv. 2 LPT
rimane tuttavia parzialmente applicabile anche in quest'ultima ipotesi: in
effetti l'art. 24 cpv. 1 LPT sancisce unicamente il principio della deroga al
requisito della conformità alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
fissato alla lett. a, non invece a quello - senz'altro dato nella fattispecie -
dell'urbanizzazione del fondo di cui alla lett. b dell'art. 22 cpv. 2 LPT. Per
la soluzione di questo quesito è nello stesso tempo necessario tenere presente
che per prassi costante, notoria ed anche criticata (cfr. Scolari, La nuova
procedura della licenza edilizia di costruzione, pubbl. in RDAT II-1991, pag.
413 seg., nota 12) questo Tribunale statuisce in principio (cfr., per un caso
eccezionale, a RDAT I-1991 N. 23) sulla base della situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui il Consiglio di Stato ha reso il proprio
giudizio.
A ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 22
cpv. 2 (sulla base di quanto sopra esposto lett. a) LPT fosse inapplicabile: ma
non però - come ha del tutto erroneamente considerato il Governo - poiché il
mapp. __________ di __________ era posto fuori dalle zone edificabili bensì
poiché al momento della resa del giudizio governativo 20 agosto 1991 il PR di
__________, il primo strumento pianificatorio di cui si è dotato il comune, il
quale ha assegnato il mapp. __________ alla zona agricola, non era ancora stato
approvato dal Consiglio di Stato medesimo: l'approvazione di detto strumento ha
infatti avuto luogo in costanza di litispendenza davanti a questo Tribunale, e
più precisamente il 24 marzo 1992. Di conseguenza il mapp. __________ doveva
essere considerato al 20 agosto 1991 come genericamente non assegnato al
territorio edificabile provvisorio definito dal dipartimento dell'ambiente il
22 maggio 1980 giusta gli art. 36 cpv. 3 LPT, 8 DEPT e (posteriormente al 13
novembre 1990) 99 LALPT.
4.2. I ricorrenti ed il Governo ammettono che la
destinazione della stalla (e manufatti annessi) esige un'ubicazione fuori dalla
zona edificabile, cioè vincolata, giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT. A
ragione. Non tuttavia però - come essi affermano - perché l'art. 21 cpv. 1 RISA
(l'art. 104 Lsan 1954, invocato da __________ i, è invece stato abrogato il 1
luglio 1989!) dispone che i cumuli di letame all'interno dell'abitato e nelle
immediate vicinanze sono vietati, bensì perché - come richiede la giurisprudenza
relativa all'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT (cfr. DTF 117 Ib 281
cons. 4 b e relativo rinvio al cons. 3; 115 Ib 300 cons. 3c) - l'azienda
agricola di cui __________ è contitolare dispone di una base foraggera propria
sufficiente (cfr. in generale alla dichiarazione dell'ing. __________, capo
dell'ufficio pianificazione agricola, resa all'udienza 6 ottobre 1992 e più in
dettaglio al rapporto 8 giugno 1988 dell'ufficio consulenza agricola, acquisito
agli atti davanti a questo Tribunale).
4.3. I ricorrenti sostengono tuttavia che alla
realizzazione della stalla nel luogo in cui la situano i progetti si oppongono
interessi preponderanti giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT per due motivi: in
primo luogo per la vicinanza della zona definita come edificabile del PR di
__________, in secondo, e marginalmente, per l'inserimento paesaggistico della
stalla.
Per quanto concerne la vicinanza della zona edificabile,
come verrà spiegato sub. 4.5. e 5.2., l'avversato progetto è tuttavia
compatibile con il principio pianificatorio sancito all'art. 3 cpv. 3 lett. b
LPT secondo cui i luoghi destinati all'abitazione devono essere preservati il
più possibile da immissioni nocive o moleste. Anche l'inserimento nel
paesaggio, tutelato - a livello della LPT - dagli art. 1 cpv. 2 lett. a e 3
cpv. 2 lett. b e d, è dato, come si vedrà sub 4.6.. Di conseguenza, per i
motivi che verranno esposti nel seguito, deve essere confermata a favore di
__________ l'avversata autorizzazione cantonale a costruire in applicazione dell'art.
24 cpv. 1 LPT.
Indipendentemente da quanto verrà specificatamente esposto
nel seguito circa la non sussistenza di interessi preponderanti ai sensi
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT il Tribunale si permette di osservare subito,
sempre nel contesto dell'applicazione della detta norma, quanto segue.
Anzitutto è stato accertato in occasione dell'udienza 6
ottobre 1992 che il luogo ove sorgerà l'avversata stalla è interessato dal
passaggio di una condotta della rete di distribuzione dell'acqua potabile
comunale per il quale il comune beneficia di una servitù iscritta a registro
fondiario. Ora, trattandosi di un problema di diritto privato, la soluzione
dello stesso deve essere lasciata alle parti interessate (istante e comune)
qualora i contestati permessi dovessero essere infine rilasciati a favore di
__________. Ammettere il contrario - e considerando con ciò nell'ambito
dell'esame degli interessi preponderanti giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT la
sussistenza della predetta servitù - significherebbe infatti privare
indebitamente della tutela offerta dal diritto privato (cfr. art. 693
attraverso il rinvio di cui all'art. 742 cpv. 3 CCS) il proprietario che si
pone in una situazione di conflitto con l'ente pubblico (cfr. nello stesso
senso la sentenza inedita 24 agosto 1992 della I Camera civile del Tribunale
d'appello in re Comunione dei comproprietari del condominio __________ contro
comune di B., cons. 3, pagina 7 seg.).
In secondo luogo, come già è stato detto, nell'ambito della
presentazione delle osservazioni alle impugnative il dipartimento dell'ambiente
ha chiesto in primo luogo la conferma dell'autorizzazione cantonale a
costruire: dal profilo dell'opportunità esso si è tuttavia permesso di
suggerire uno spostamento della costruzione sul mapp. __________ di __________,
ubicato immediatamente sotto il mapp. __________ e sempre di proprietà di
__________. A sostegno della detta tesi il dipartimento, oltre ad accennare
alla presenza della tubazione di cui si è detto poco sopra ed ai problemi di
ordine ambientale (che saranno affrontati nel seguito), ha fatto presente che
la stalla potrebbe essere di intralcio "in un'ottica di ampliamento della
zona edificabile a lungo termine ipotizzabile a valle dell'attuale zona
edificabile al fine di utilizzare al meglio le infrastrutture esistenti".
Ora, a prescindere dal fatto che il mapp. __________ su cui il dipartimento
consiglia lo spostamento della stalla, oltre ad essere gravato dal passaggio di
due condotte dell'acqua potabile a favore del comune non è di proprietà
esclusiva di __________ __________ __________, bensì di una comunione
ereditaria cui egli partecipa insieme a __________ __________, __________
__________, __________ __________ __________ e __________ __________
__________, il suggerimento dipartimentale - per la verità piuttosto
sorprendente - non può essere ascoltato, dal momento che si fonda su obiettivi
pianificatori estremamente vaghi. Comunque sia - e per rimanere nell'ambito di
valutazioni ammissibili dal profilo del diritto pianificatorio (cfr. art. 15
LPT) - in sede di approvazione del PR, la quale ha avuto luogo alcuni mesi dopo
la detta presa di posizione dipartimentale, il Governo ha avuto modo di affermare,
verificando il dimensionamento della zona edificabile, che già quello attuale
va ben oltre le prevedibili necessità per i prossimi 15 anni (cfr. risoluzione
di approvazione del PR 24 marzo 1992, pag. 23).
Sia infine detto, sempre nel contesto dell'esame di uno
spostamento della contestata stalla, che - stante la debita tutela degli
interessi pubblici e privati che possono entrare in linea di conto ai fini di
una valutazione giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT - non appare giustificata
un'ulteriore verifica dell'ubicazione della stessa al mapp. __________,
proposta dal resistente d'intesa con l'autorità cantonale. Non appare pertanto
necessario, segnatamente, esaminare se entri eventualmente in considerazione la
costruzione della stalla su altri mappali, ammesso che si prestino a tanto (ed
inoltre meglio del solatìo mapp. __________), che siano urbanizzati ed infine
che il resistente ne possa disporre.
4.4. I ricorrenti lamentano in primo luogo, sotto il
profilo ecologico, l'assenza di un esame sull'impatto ambientale giusta l'art.
9 LPA atto ad informare in merito al carico inquinante presumibile che la
progettata stalla provocherà sull'ambiente circostante. A torto, tuttavia. In
effetti per un manufatto destinato ad ospitare bestiame bovino equivalente a
33,8 UBG l'allestimento dell'esame dell'impatto ambientale non è necessario
(cfr. art. 9 cpv. 1 LPA, 1 OEIA, cifra 80.4 dell'allegato all'OEIA medesima).
4.5. I ricorrenti contestano inoltre, sempre in materia
ambientale, la distanza rispetto alla zona edificabile rispettivamente alle
esistenti costruzioni della prevista stalla. Quell'esame deve essere eseguito
in applicazione delle raccomandazioni FAT n. 350, applicabili attraverso il
rinvio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt e alla cifra 512 dell'allegato 2
all'OIAt medesima.
Concretamente il Governo ha fatto suo il calcolo eseguito
il 9 novembre 1990 dalla sezione agricoltura nell'ambito del rilascio
dell'autorizzazione cantonale a costruire. La citata sezione ha ritenuto di
poter applicare la distanza minima prevista dalla cifra 3 delle dette
raccomandazioni, di ml 0,4 per UBG. Tenuto conto che la stalla è prevista per
ospitare bovini per un equivalente (arrotondato per difetto) di 33 UBG, basta
quindi - per le istanze inferiori - che essa ossequi una distanza, in concreto
soddisfatta, di ml 13,2 ml dalla zona edificabile.
I ricorrenti eccepiscono anzitutto che per misurare la
distanza (determinante è comunque - come essi rettamente sostengono - quella
verso la zona edificabile e non verso gli edifici che sorgono rispettivamente
potranno sorgere sulla stessa) si dovrebbe utilizzare la distanza massima
fissata dalle raccomandazioni, ossia ml 0,8 per UBG. In verità il Tribunale non
ha motivo per scostarsi dal parere tecnico della sezione agricoltura, la quale
ha utilizzato la distanza minima in considerazione del fatto che i bovini
dell'azienda __________, seguendo la prassi usuale della zona, passano la
stagione estiva sugli alpi, nella zona dei monti e dei maggesi, usufruendo
inoltre dei prati a fondovalle per il pascolo primaverile ed autunnale: essi
vengono dunque stabulati di fatto - come risulta dal rapporto dell'ufficio
consulenza agricola 8 maggio 1988 ed ha confermato __________ __________
all'udienza - per nemmeno 200 giorni all'anno (periodo ottobre/novembre fino a
metà giugno).
I ricorrenti sostengono in secondo luogo che le distanze
così ottenute devono essere ulteriormente aumentate del 30%. In effetti,
secondo la cifra 5 delle raccomandazioni FAT n. 350, in talune ipotesi - tra
cui, quella di nuova costruzione - è consigliato di aumentare del 30% le
distanze conseguite tramite i calcoli suddetti allo scopo di salvaguardare le
possibilità di espansione dell'allevamento senza dover fare dei soverchi investimenti
allo scopo di ridurre le emissioni di odore. Se si volesse applicare
quell'insegnamento alla fattispecie la distanza indicativa minima che deve
ossequiare l'avversata stalla è di ml 17.16 (= 130% di 13,2 ml) dalla più
prossima zona edificabile. Distanza in concreto rispettata: la più vicina zona
edificabile è infatti quella R2 ubicata a nord (mapp. __________), la quale
dista circa ml 25 dal manufatto. Visto questo risultato il Tribunale si
dispensa dal prendere posizione sulla necessità di sistematicamente aumentare
le distanze nella predetta misura: necessità opinabile poiché - stando alle
citate raccomandazioni - un tale modo di procedere è dettato soprattutto dalla
tutela dell'istante (che vi potrebbe rinunciare) e non tanto dei vicini.
I ricorrenti affermano poi che il vento spira in direzione
della montagna, ossia dalla stalla verso la zona edificabile: ora, se è ben
vero che la raccomandazioni FAT n. 350 legittimano, alla cifra 6, un
apprezzamento speciale a dipendenza della direzione del vento, nel precitato
rapporto 9 novembre 1990 la sezione agricoltura ha indicato come i venti
spirino nella direzione contraria di quella suggerita dai ricorrenti.
I ricorrenti sostengono quindi l'applicabilità alla
fattispecie della cifra 7 delle raccomandazioni FAT n. 350, secondo cui è necessario
consultare la popolazione residente nelle vicinanze: a torto, poiché una tale
necessità è prevista dalle dette norme solo quando, per installazioni
esistenti, si tratta di esaminare l'eventualità di ordinare delle misure di
risanamento.
I ricorrenti eccepiscono inoltre il posizionamento della
fossa del colaticcio e letamaio annessi alla stalla. Ora, secondo la cifra 3
delle raccomandazioni FAT n. 350, se ciò è possibile quei manufatti devono
essere ubicati sul lato della stalla opposto a quello ove sorgono delle
abitazioni. Questo Tribunale ha già del resto imposto una siffatta ubicazione
nella più volte citata sentenza inedita 30 marzo 1992 in re M. C. e P (cons. 4,
pagina 11 seg.). Nella fattispecie, tuttavia, come ha spiegato il progettista
della stalla all'udienza 6 ottobre 1992 per motivi di organizzazione della
stalla è impossibile che la fossa del colaticcio e sovrastante letamaio possano
essere spostati di molto rispetto a dove sono previsti. Giustificazione questa
che, in considerazione dell'asportazione meccanica del letame, appare affatto difendibile.
Nè infine può apportare un sostanziale mutamento del carico
inquinante lo spostamento dei camini di aerazione ubicati sul tetto della
stalla rispettivamente la loro sostituzione tramite sfoghi lungo le pareti
della stalla così come lo spostamento del silo per foraggi.
Di conseguenza il Tribunale ritiene come soddisfatta la
compatibilità dell'avversato progetto con le norme federali sull'inquinamento
atmosferico. Sia detto a questo riguardo che i ricorrenti si appellano anche
alle norme svizzere sul clima nelle stalle, cui rinvia la cifra 513
dell'allegato 2 all'OIAt: censura invero irricevibile, poiché essi - pur
esplicitamente invitati a tanto all'udienza 6 ottobre 1992 - nemmeno hanno
sostanziato in che cosa consista la violazione delle citate norme.
4.6. Per quanto interessa l'inserimento paesaggistico,
nella misura in cui è in discussione l'applicazione di disposizioni di
competenza dell'autorità cantonale i ricorrenti non hanno invocato nessuna
specifica violazione. Essi hanno tuttavia fatto prendere atto al Tribunale,
in occasione dell'udienza 6 ottobre 1992, che la CBN, tramite il dipartimento
dell'ambiente, ha sottoposto al Governo il 31 gennaio 1992 il piano in scala
1:10'000 dei siti e paesaggi pittoreschi giusta il DLBN, il quale è stato
approvato dal Consiglio di Stato nell'ambito dell' approvazione del PR (cfr. al
dispositivo n. 7 della citata risoluzione di approvazione e, per la procedura,
art. 5 RDLBN). Il nuovo art. 7 bis NAPR, introdotto d'ufficio dal Governo a
questo riguardo (cfr. risoluzione di approvazione del PR 24 marzo 1992, pag.
26 seg.), rammenta quindi che "i siti e i paesaggi pittoreschi e i punti
di vista protetti sono definiti nel relativo piano 1:10'000 stabilito dal
Consiglio di Stato" (cpv. 1) ed inoltre che "le costruzioni,
ricostruzioni ed ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i
siti pittoreschi, da non deturpare i paesaggi pittoreschi e da salvaguardare i
punti di vista soggetti alla legislazione cantonale" (cpv. 2). Ora, dalla
lettura di quel documento risulta che una parte almeno dell'avversata stalla
sia posta nell'area definita sito pittoresco (che abbraccia il nucleo e l'area
circostante oltre ad una zona sottostante il cimitero), l'altra in quella di
paesaggio pittoresco (che interessa tutto il residuo territorio giurisdizionale
comunale). Questo accertamento non permette tuttavia di concludere che
l'autorizzazione cantonale debba essere annullata per violazione del DLBN.
In primo luogo, da un profilo strettamente formale il piano
dei siti e dei paesaggi pittoreschi non potrebbe trovare applicazione nella
presente procedura, poiché approvato posteriormente alla decisione governativa
qui impugnata del 29 agosto 1991: data determinante ai fini del presente
giudizio sia per il fatto che per il diritto.
In secondo luogo e in ogni caso, il detto piano era già
stato allestito e proposto tramite il dipartimento dell' ambiente il 21 giugno
1988: ben quindi prima della presentazione della domanda di costruzione. Sia
detto oltretutto che proprio per quanto riguarda il mapp. __________,
nell'ambito dell' approvazione del PR il Consiglio di Stato ha invitato il
comune a procedere, tramite variante, all'adeguamento del piano del paesaggio
annesso al PR al piano cantonale dei siti e paesaggi pittoreschi, poiché la
zona di protezione del paesaggio prevista a livello del PR era
insufficientemente estesa rispetto a quella indicata nel piano cantonale citato
(cfr. risoluzione di approvazione del PR, pag. 21, cifra 3.6.1, lett. h, e pag.
38, cifra 5.3). La data 31 gennaio 1992 riportata dal piano approvato dal
Governo è dovuta unicamente ad una modifica apportata a quella data al piano
cantonale dei siti e dei paesaggi pittoreschi tramite il dipartimento, a
seguito di una modifica - che non interessa la fattispecie - del limite della
zona di protezione dietro il nucleo (__________e __________: cfr. risoluzione
di approvazione del PR cit., pag. 39, cifra 6). Ora la CBN, alla quale spetta la
competenza di proporre la delimitazione dei siti e dei paesaggi pittoreschi
(art. 15 lett. b RDLBN), si è comunque parimenti occupata dell'esame della
compatibilità dell'avversata domanda con il DLBN (art. 15 lett. f RDLBN),
esprimendo con decisione plenaria del 6 aprile 1990 un giudizio positivo e
senza porre specifiche condizioni: questo significa che la citata commissione
ha ritenuto che la porzione di stalla che sarebbe venuta a trovarsi nella zona
definita come sito pittoresco non alterava lo stesso (cfr. art. 1 lett. c, 2
cpv. 1 DLBN, 3 cpv. 2 lett. c RDLBN), rispettivamente che l'ulteriore porzione,
la quale sarebbe stata eretta nella zona definita quale paesaggio pittoresco,
non avrebbe comportato una deturpazione di questa (cfr. art. 1 lett. d, 2 cpv.
1 DLBN, 3 cpv. 2 lett. d RDLBN). Valutazione questa che il Tribunale, tenuto
conto del margine di interpretazione che spetta alla citata autorità
nell'ambito dell'applicazione della suddetta normativa, ritiene di poter
tutelare malgrado l'importante volumetria dell'avversato manufatto. L'elevata
pendenza della zona (non quindi del solo mapp. __________), riscontrata in sede
di sopralluogo, permette in effetti di compensare le dimensioni del manufatto,
in modo tale che si può ancora ammettere una sua conveniente integrazione
nell'ambiente circostante: integrazione corroborata dai materiali utilizzati
(muri perimetrali in mattoni BKS e legno, tetto in eternit ondulato bruno), di
facile inserimento paesaggistico ed ambientale (cfr. nello stesso senso, per il
legno e l'eternit ondulato bruno, DTF 117 Ib 283 seg., cons. 4 c). Non va del
resto passato sotto silenzio il fatto che il Governo, nell'ambito
dell'approvazione dell'art. 32 cpv. 5 NAPR, che regolamenta - sotto l'aspetto
del diritto comunale - l'inserimento paesaggistico nella zona agricola di
"stalle con vistose volumetrie", ha rettamente avuto modo di
affermare che le costruzioni agricole moderne devono rispondere ad esigenze ben
diverse da quelle che caratterizzavano le costruzioni rurali tradizionali,
osservando che in particolare il numero di animali e, di conseguenza, la
capienza delle stalle sono aumentati notevolmente allo scopo di garantire
l'esistenza di un' azienda agricola (cfr. risoluzione di approvazione del PR
cit., pag. 28, ad art. 32). Quanto detto deve valere anche per la realizzazione
del contestato letamaio con sottostante fossa del colaticcio, il quale deve
essere irrinunciabilmente annesso alla stalla per motivo di esercizio della
stessa, e che verrebbe a trovarsi nella zona definita quale paesaggio pittoresco.
- 5.1.
Per quanto concerne il diritto di applicazione del municipio, determinante ai
fini di una decisione in punto al rilascio della licenza edilizia, i ricorrenti
sostengono l'applicabilità dell'art. 66 LALPT. A torto, tuttavia. Anzitutto e
contrariamente a quanto ha affermato il Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato, non si trattava per il municipio di sospendere l'esame della domanda
di costruzione bensì di assoggettare al blocco edilizio la domanda medesima. E
questo, ancora una volta contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, non
tanto in applicazione dell'art. 66 LALPT, il quale è entrato in vigore (insieme
con la LALPT medesima) il 13 (e non il 6) novembre 1990, bensì in applicazione
dell'art. 25 bis LE, in vigore al momento della decisione municipale di diniego
della licenza edilizia 17 settembre 1990. Il fatto che, ai fini della presente
sentenza faccia stato la situazione di fatto e di diritto esistente al momento
della resa del giudizio governativo e che, di conseguenza, ci si debba riferire
unicamente a quanto dispone l'art. 66 LALPT, non muta quella conclusione. Ora,
tuttavia, le restrizioni sancite all'art. 66 cpv. 1 LALPT, secondo cui dalla
data di pubblicazione del piano regolatore e fino all'approvazione del
Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche edilizie o altri
provvedimenti contrari alle previsioni del piano, non possono giovare alle tesi
dei ricorrenti. E questo non tanto perché, come ha sommariamente considerato il
Consiglio di Stato, la domanda era conforme al diritto, bensì perché la validità
di dette restrizioni è subordinata alla condizione che il Consiglio di Stato
approvi il PR entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art.
66 cpv. 3 LALPT). Condizione questa non adempiuta se non al momento della
decisione municipale 17 settembre 1990 sicuramente almeno a quello (decisivo ai
fini del presente giudizio) della risoluzione governativa qui impugnata 20
agosto 1991: in effetti il PR di __________ è stato pubblicato nel periodo 16
gennaio-15 febbraio 1989, per cui il termine biennale di validità delle
restrizioni fondate sull'art. 66 LALPT è decaduto al più tardi il 15 febbraio
- Questo significa, concretamente, che il rilascio della licenza edilizia
non può essere esaminato con riferimento alle norme sancite dal locale PR.
5.2. I ricorrenti invocano in secondo luogo una
disattenzione degli art. 17 e 21 cpv. 1 RISA. Quel regolamento, la cui applicazione
è delegata (in ogni caso relativamente alle disposizioni appena citate) al
municipio, è stato adottato in applicazione della Lsan 1954: esso è tuttavia
rimasto in vigore malgrado l'abrogazione della detta legge da parte della LSan
1989 (cfr. art. 103 Lsan 1989). L'art. 17 RISA dispone che nel fissare la
distanza delle nuove stalle e simili costruzioni dall'abitato o da edifici di
abitazione i municipi tengono conto del numero delle abitazioni e del loro
carattere, se abitazioni rurali o di tipo urbano, e della possibilità di
sviluppo edilizio e turistico della zona. L'art. 21 cpv. 1 RISA stabilisce invece
che i cumuli di letame entro l'interno dell'abitato e nelle immediate vicinanze
sono vietati.
Il Tribunale si permette in primo luogo di esprimere una
qualche perplessità sulla legittimità dell'applicazione delle citate norme. In
effetti esse perseguono lo scopo di proteggere l'uomo dagli effetti molesti o
dannosi, analogamente a quanto dispone l'art. 1 cpv. 1 LPA. Vi è pertanto
motivo di dubitare della compatibilità delle citate disposizioni del RISA con
la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente, la quale ha pure
stabilito una regolamentazione - oggetto oltretutto di esame al cons. 4.5. che
precede - relativa alla distanze che stalle ed annessi letamai devono
ossequiare verso la zona edificabile residenziale: regolamentazione che, se
considerata esauriente, comporterebbe l'invalidità delle corrispondenti norme
cantonali in virtù del principio della forza derogatoria del diritto federale
(cfr. Kommentar USG, ad art. 65 N. 14 e relativo rinvio a N. 11). Ad ogni buon
conto il quesito può rimanere irrisolto, poiché in ogni caso l'avversato
intervento edilizio non viola nè l'art. 17 nè l'art. 21 cpv. 1 RISA.
Per quanto riguarda la distanza della stalla dall'abitato,
tenuto conto delle possibilità di sviluppo edilizio offerte dal PR, il manufatto
si situa ad almeno 25 ml dalla più prossima particella definita come
edificabile dal PR, ossia il mapp. __________. Del resto, quella misura si
ottiene misurando la distanza dal corpo sporgente verso nord della stalla, che
è destinato solo a deposito, vano per strame e foraggio, officina e sovrastante
ampio porticato: la parte di stalla che ospita gli animali e che è per oltre la
metà semi-interrata sul lato nord si trova a più di 30 ml dal mapp. __________.
La distanza verso gli edifici esistenti è invece nettamente superiore: di ml 50
circa verso l'abitazione al sub A del mapp. __________, di proprietà di
__________ __________, di ml 70 circa verso l'abitazione al sub A del mapp.
__________, fondo ubicato tra l'altro fuori dalle zone edificabili di proprietà
di __________ __________.
Quanto al letamaio e sottostante fossa del colaticcio, esso
si situa ad almeno 35 ml dalla zona edificabile più prossima, ossia dal mapp.
__________, che è anche l'ultimo fondo posto in zona edificabile dal PR di
__________. L'isolato ed inedificabile mapp. __________, di proprietà
__________ __________, non deve invece più essere considerato come facente
parte dell'abitato nel senso dell'art. 21 cpv. 1 RISA (cfr. sul concetto di
abitato a RDAT 1986 N. 36, 1984 N. 37): in ogni caso il letamaio dista da
quella particella oltre 30 ml dallo spigolo nord-ovest di quella particella e
circa 55 ml dall'abitazione esistente.
5.3. In terzo luogo i ricorrenti hanno fatto prendere atto
al Tribunale che il 15 luglio 1992 il dipartimento delle istituzioni ha approvato
il nuovo regolamento comunale, adottato dall'Assemblea il 26 marzo precedente.
L'art. __________ di detto regolamento prevede, tra l'altro, che la creazione
di nuovi depositi di letame non potrà avvenire che ad una distanza di ml 100 dall'abitato
e zone edificabili: disposizione che non era prevista nel regolamento del 1951.
Quella disposizione non è tuttavia applicabile alla fattispecie, poiché
adottata, approvata ed entrata in vigore posteriormente alla decisione
governativa qui impugnata 20 agosto 1991: data che - come più volte è stato
detto - è decisiva sia per la situazione di fatto che di diritto ai fini della
resa del presente giudizio. Nè il Tribunale ritiene di dover derogare a detto
principio pur trattandosi di regolamentazione volta a proteggere l'ordine
pubblico in senso lato (cfr. Rhinow/Krähen-mann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 15 B II a), stante comunque la tutela assicurata verso chi abita in zona
residenziale tramite l'applicazione della legislazione federale sulla
protezione dell'ambiente ed inoltre il fatto che la detta regolamentazione è in
definitiva entrata in vigore ad oltre due anni e mezzo dalla presentazione
della domanda di costruzione (cfr. Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 15 B II b).
Per questo motivo il Tribunale si dispensa anche dall' esaminare, com'è nelle
sue facoltà (cfr. RDAT I-1992 N. 5), se l'art. 141 del regolamento comunale sia
compatibile con la citata legislazione federale (cfr. ai problemi sollevati sub
5.2. relativamente agli art. 17 e 21 cpv. 1 RISA) e, subordinatamente, con il
RISA.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso di __________ __________ avverso la
risoluzione n. __________ del Consiglio di Stato deve essere dichiarato
irricevibile. Gli altri ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, devono
essere tutti respinti. La tassa di giudizio e le spese devono essere messi a
carico dei ricorrenti (art. 28 LPAmm), i quali sono altresì condannati a
rifondere a __________ __________, insieme al comune di __________, un adeguato
importo per ripetibili (art. 31 LPAmm)."
c) E' inoltre necessario ricordare che in data 5 settembre
1991 il municipio di __________ ha dato seguito all'ingiunzione di cui alla
risoluzione governativa del 20 agosto precedente (n. __________) di rilasciare
la licenza edilizia per la costruzione della stalla al mapp. __________,
concedendo effettivamente la stessa a favore di __________ __________.
__________, __________ __________, __________ __________ e __________
__________ - quest'ultimo municipale di __________ - hanno impugnato quella
decisione innanzi al Consiglio di Stato che, con risoluzione 5 febbraio 1992
(n. __________), ha tuttavia dichiarato irricevibili i gravami, ritenendo che
la propria risoluzione 20 agosto 1991 (n. __________) non fosse stata impugnata
e che essa fosse pertanto cresciuta in giudicato: donde l'inimpugnabilità della
decisione municipale 5 settembre 1991, considerata alla stregua di semplice
atto di esecuzione del menzionato giudicato governativo. Con sentenza sempre di
data 30 ottobre 1992 questo Tribunale ha indi accolto i ricorsi 24 febbraio
1992 di __________ __________ e __________ __________ e 15 aprile 1992 di
__________ __________ contro la risoluzione 5 febbraio 1992 del Consiglio di
Stato: e questo per il motivo che, contrariamente all'assunto del Governo, il 5
settembre 1991 la risoluzione 20 agosto 1991 (n. __________) del Consiglio di
Stato non era ancora cresciuta in giudicato ed anzi era stata impugnata successivamente
davanti a questo Giudice. Il Tribunale ha indi annullato tanto la risoluzione 5
febbraio 1992 (n. __________) quanto la decisione di rilascio della licenza
edilizia 5 settembre 1991 da parte del municipio di __________.
D. a) Il 4 dicembre 1992
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono
insorti con ricorso di diritto amministrativo innanzi al Tribunale federale
contro la sentenza 30 ottobre 1992 di questo Tribunale di cui si é detto sub C
lett. b che precede. Gli insorgenti hanno sollecitato l'annullamento dell'autorizzazione
cantonale a costruire, oltre che delle decisioni che la tutelavano, ed hanno
inoltre domandato che, per quanto interessava il rilascio della licenza
edilizia, la domanda di costruzione fosse esaminata tenendo conto sia delle
norme del PR, entrato in vigore il 24 marzo 1992, sia dell'art. 141 del nuovo
regolamento comunale, approvato dal dipartimento delle istituzioni il 15 luglio
1992.
b) Con sentenza 4 ottobre 1993 il Tribunale federale ha
respinto i gravami. In merito alle contestazioni mosse dai ricorrenti sul diritto
applicabile alla domanda di costruzione l'alta Corte federale ha considerato
quanto segue:
"3. Il
Tribunale cantonale amministrativo, come ultima istanza cantonale in materia
edilizia, esamina liberamente le questioni di diritto sottopostegli, come pure
le critiche inerenti agli accertamenti inesatti o incompleti dei fatti
rilevanti e può modificare le decisioni delle autorità inferiori in caso di
abuso o di eccesso del potere d'apprezzamento (art. 61 e 62 della legge
cantonale di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmm).
L'art. 63 LPAmm precisa che si possono addurre fatti nuovi e si possono
proporre nuovi mezzi di prova. Nonostante questa cognizione completa, la Corte
cantonale si è attenuta alla propria costante prassi secondo cui essa statuisce
sulla base della situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell'emanazione
della decisione del Consiglio di Stato, nonostante certe critiche espresse
dalla dottrina che definisce questa prassi come "quanto meno dubbia"
(Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione in: RDAT
II-1991, pag. 413 seg.). Di conseguenza, essa ha deliberatamente ignorato le
nuove norme del diritto comunale entrate in vigore quand'essa era già stata
adita con i ricorsi proposti contro il progetto litigioso, ciò che i ricorrenti
reputano contrario al diritto. La questione dev'essere esaminata in primo
luogo: infatti, qualora la censura si avverasse fondata, la causa dovrebbe
essere rinviata, già per questo motivo, ai giudici cantonali affinché esamino
la portata delle nuove norme adottate dal Comune.
a) Di regola, l'autorità che si pronuncia su una domanda
di costruzione deve farlo, in assenza di specifiche disposizioni contrarie,
sulla base del diritto in vigore al momento in cui essa statuisce e non sulla
base della normativa vigente al momento della presentazione della domanda.
Questo principio costituisce un aspetto della legalità che vuole che l'attività
amministrativa non istituisca situazioni di fatto contrarie al diritto. Ciò
implica chiaramente che l'autorità competente tratti con diligenza le domande
di costruzione sottopostele; il nuovo diritto non sarà quindi applicabile, in
ogni caso, quando, contrariamente al principio della buona fede,
l'amministrazione abbia indebitamente procrastinato la propria decisione in
vista dell'entrata in vigore di norme più restrittive o quando il privato, in
buona fede, abbia fatto affidamento nelle assicurazioni dategli dall'autorità e
che facevano nascere aspettative precise. Nel caso in esame la legislazione è
stata modificata durante la procedura di ricorso. Il principio della legalità
non impedisce al legislatore di adottare, in questa ipotesi, norme transitorie
secondo le quali il nuovo diritto è applicabile a tutte le procedure pendenti,
comprese quelle che si trovano in fase di ricorso dinanzi a una giurisdizione
avente piena cognizione del fatto e del diritto e che possa sostituire la
propria decisione a quella dell'autorità inferiore. Il Tribunale federale ha
ripetutamente stabilito che anche nel silenzio della legge, non è di per sé
anticostituzionale decidere una domanda secondo le norme divenute obbligatorie
dopo la sua presentazione, in particolare quando motivi imperiosi impongono
l'applicazione del nuovo diritto, segnatamente quando questi concernono la
salvaguardia di un interesse pubblico preponderante. Una soluzione contraria
condurrebbe l'autorità competente a rendere una decisione suscettibile d'essere
revocata dopo il suo passaggio in giudicato, tale misura essendo infatti
possibile a determinate condizioni, quando la legge è stata modificata o quando
l'autorità intende tutelare un interesse pubblico preponderante che non può
salvaguardare altrimenti. Così, il Tribunale federale, adito con un ricorso di
diritto amministrativo, ha ammesso l'applicazione del diritto previgente nei
casi in cui nulla esigeva l'applicazione della nuova normativa; per converso ha
ritenuto applicabile il nuovo diritto, in materia di protezione delle acque, a
causa dell'importanza, dello scopo e dell'urgenza dei provvedimenti previsti
nel nuovo diritto. Ne segue che, in assenza di norme transitorie contrarie, la
tendenza è d'applicare il diritto in vigore dopo l'inoltro di un ricorso
dinanzi a un'autorità superiore la cui decisione può sostituirsi a quella
dell'autorità inferiore: ciò naturalmente sotto riserva dei principi della
buona fede, della parità di trattamento e della proporzionalità (sul tema: DTF
112 Ib 42 segg., 110 Ib 332, 107 Ib 133, 191, 106 Ib 326, 101 Ib 229 consid.
2b, 99 Ib 152 seg. consid. 1, 99 Ia 125 consid. 9; sentenza del 20 gennaio 1993
in re P. S.A., apparsa in RDAT I-1993, pag. 184, consid. 2d; André Grisel
L'application du droit public dans le temps in ZBl 75/1974, pag. 233 segg., in
particolare pag. 251-254; Häfelin/Haller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrecht, 2a edizione, Zurigo 1993, pag. 61 seg.; Alfred
Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht in RDS 102/1983 II, pag. 207-215 e Borghi,
ibidem, pag. 484 segg.; Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I, Berna
1988, pag.141 segg., in particolare pag. 147 seg.; Martin Straub, Das
intertemporale Recht bei der Baubewilligung, Zurigo 1976, pag. 159 segg., in
particolare pag. 169-177, Scolari, Commentario della legge edilizia del
Cantone Ticino, Bellinzona 1976, n. 18-24 ad art. 44).
b) Nella fattispecie concreta non sussistono norme
cantonali o comunali che disciplinano il diritto transitorio nella materia in
esame. Il Tribunale amministrativo ha applicato una prassi cantonale costante,
non ha ritardato indebitamente la decisione e non ha quindi disatteso il
principio della buona fede; i ricorrenti non fanno valere che, sotto questo
profilo, il giudizio impugnato violi di principio della parità di trattamento.
Ne segue che tale pronunzia, sebbene fondata su una prassi divergente da quella
appena esposta, non integra gli estremi dell'arbitrio (sulla nozione DTF 118 Ia
123 consid. 1c, 499 consid. 2a). Inoltre, in tale ambito, sarebbe spettato ai
ricorrenti sostenere e dimostrare chiaramente che la tutela di un interesse
pubblico preponderante, come quello della protezione del paesaggio, che le
nuove NAPR intendono tutelare, imponeva alla Corte cantonale d'applicare il
nuovo diritto edilizio comunale riguardo ai rischi concreti che il progetto litigioso
costituirebbe per tale interesse pubblico. Ciò non è avvenuto e del resto non
si vede come la circostanziata applicazione, nella decisione impugnata, della recente
e restrittiva normativa federale sulla federale sulla protezione dell'ambiente
e sulla pianificazione del territorio sia stata di natura tale da compromettere
in qualche modo gli interessi pubblici essenziali che l'insieme di questa legislazione
intende salvaguardare. La censura di violazione del principio della legalità a
causa della mancata applicazione del nuovo diritto comunale si rivela quindi
manifestamente infondata."
Per il rimanente il Tribunale federale ha ritenuto che questo
Tribunale avesse applicato correttamente tanto l'art. 24 LPT quanto la norme di
esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 4).
E. a) Richiamandosi alla
sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale, con decisione 19 maggio 1994 il
municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia a __________
__________.
b) __________ __________, __________ __________ e __________
__________ sono insorti contro quella decisione con ricorso 3 giugno 1994
davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla e di
retrocedere gli atti al municipio per una nuova decisione. Essi hanno lamentato
- in particolare - che il rilascio della licenza edilizia non era motivato,
poiché il municipio non prendeva posizione sulla compatibilità del progetto con
il diritto comunale (PR entrato in vigore il 24 marzo 1992, art. 141 del nuovo
regolamento comunale).
c) Con risoluzione 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il gravame. Esso ha considerato che la decisione
municipale di rilascio della licenza edilizia costituiva semplicemente un atto
di esecuzione della sentenza governativa 20 agosto 1991 (n. __________),
confermata su ricorso con sentenze di questo Tribunale e del Tribunale federale
di data 30 ottobre 1992 e 4 ottobre 1993 rispettivamente. Donde la sua inimpugnabilità.
d) Con ricorso 12 settembre 1994 __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ si sono aggravati davanti a
questo Tribunale conto la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno
sollecitato l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia 19 maggio
1994, ribadendo le censure già sostenute davanti all'istanza inferiore. Con sentenza
23 novembre 1994 il Tribunale ha considerato quanto segue:
"2. 2.1.
Come risulta dall'esposizione dei fatti, tramite il rilascio della licenza
edilizia 19 maggio 1994 il municipio ha semplicemente ossequiato il
corrispondente ordine impartitogli dal Consiglio di Stato nella risoluzione 20
agosto 1991 (n. __________), confermata su ricorso sia da questo Tribunale che
dal Tribunale federale. Il rilascio della licenza edilizia non costituiva
quindi una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 1 cpv. 1, 43 PAmm e 48 LE
(cfr. sul concetto di decisione nel diritto amministrativo ticinese, che
coincide con quello definito all'art. 5 PA, DTF 114 Ia 463; RDAT II-1992 N. 1
consid. 2; II-1991 N. 8 consid. 2a; I-1991 N. 20 consid. 2a). Quell'atto non
valeva infatti quale licenza edilizia ai sensi dell'art. 44 LE, ossia quale
accertamento che - per quanto di competenza del municipio - nessun impedimento di
diritto pubblico si opponeva all'esecuzione dei lavori previsti (art. 34 cpv. 1
RLE 1974), contro la quale i già opponenti avrebbero successivamente potuto
presentare ricorso giusta l'art. 49 LE. Esso costituiva invece una semplice
misura di esecuzione del giudizio governativo al termine dello svolgimento di
detto iter ricorsuale che ha portato i qui insorgenti a contestare senza
successo fin davanti all'ultima istanza federale il rilascio della licenza edilizia
medesima. Il municipio di __________ non poteva pertanto in alcun modo venir
meno a quell'incombenza: l'avesse fatto esso si sarebbe esposto all'intervento
(ed alle sanzioni) dell'autorità di vigilanza (art. 56 LE). Ben ha quindi fatto
il Governo, tramite il giudizio impugnato, a dichiarare irricevibile il gravame
3 giugno 1994 dei qui insorgenti.
2.2. Sia detto, a scanso di malintesi, che adottando la
motivazione suddetta il Tribunale non si pone in urto con la sua sentenza 30
ottobre 1992, tramite la quale esso aveva annullato la risoluzione governativa
5 febbraio 1992 e la licenza edilizia rilasciata a favore di __________
__________ dal municipio di __________ il 5 settembre 1991 (cfr. consid. C
lett. c che precede). In effetti a quest'ultima data la risoluzione governativa
20 agosto 1991 (n. __________), che ingiungeva al municipio di __________ di
procedere a tanto, non era ancora cresciuta in giudicato ed anzi é stata
impugnata nei giorni successivi davanti a questo Tribunale. Il rilascio della
licenza edilizia a quel momento non poteva pertanto apparire quale misura di
esecuzione del predetto giudicato governativo, bensì assumeva una portata
propria. Donde la sua impugnabilità.
- 3.1.
I ricorrenti chiedono, da un profilo sostanziale, che il municipio abbia ad esaminare
nuovamente la domanda di costruzione sulla scorta del diritto comunale entrato
in vigore durante la procedura di ricorso davanti a questo Tribunale (PR
entrato in vigore il 24 marzo 1992 e art. 141 del nuovo regolamento comunale,
in vigore dal 15 luglio 1992) e che questo Giudice non ha preso in
considerazione nella sentenza 30 ottobre 1992 per ossequiare la prassi secondo
cui il Tribunale amministrativo statuisce sulla base della situazione di fatto
e di diritto esistente al momento in cui il Consiglio di Stato ha reso il proprio
giudizio. Ora, tuttavia, come é stato spiegato al consid. 2.1. che precede,
l'esame di merito di una domanda di costruzione é precluso al municipio quando
questo rilascia una licenza edilizia ottemperando semplicemente all'ingiunzione
di procedere a tanto da parte di un'autorità di ricorso. Come ha invece ben
messo in evidenza il Tribunale federale al consid. 3a del giudizio 4 ottobre
1993, la circostanza secondo cui le autorità preposte all'approvazione di una
domanda di costruzione (ivi comprese quelle di ricorso) ignorino le normative
entrate in vigore dopo la sua presentazione rende semplicemente suscettibile di
revoca, una volta passata in giudicato, la licenza edilizia che viene emessa in
esito ad un siffatto esame. In casi del genere - ha proseguito nel proprio
citato giudizio l'alta Corte federale - una revoca della licenza edilizia
appare legittima quando l'autorità intende tutelare un interesse pubblico
preponderante che non può salvaguardare altrimenti. Ora, a prescindere dal
fatto che il municipio di Marolta non ha manifestato in alcun modo la propria intenzione
di revocare la licenza edilizia che é stato costretto a concedere, fanno
comunque difetto - nella fattispecie - le menzionate premesse per procedere a
tanto.
3.2. In effetti, le sole norme che potrebbero ostare
all'edificazione della stalla in esame sono costituite dagli art. 32 e 39 NAPR
relativi all'inserimento paesaggistico del manufatto e dall'art. 141 del nuovo
regolamento comunale, che assoggetta la creazione di nuovi depositi di letame
ad una distanza di ml 100 dall'abitato e zone edificabili. Norme che in effetti
il Tribunale ha formalmente omesso di esaminare ai fini della verifica della
compatibilità dell'intervento edilizio con il diritto comunale. Ora, tuttavia,
evadendo la prima domanda formulata dagli insorgenti, i quali pretendevano di
conseguire l'annullamento del giudicato di questo Tribunale 30 ottobre 1992 già
per il fatto che questo aveva ignorato il diritto comunale entrato in vigore
posteriormente alla risoluzione governativa 20 agosto 1991, il Tribunale
federale ha espressamente negato la sussistenza di un interesse pubblico
preponderante discendente dalle predette normative comunali che obbligasse
questo Tribunale amministrativo a prendere in considerazione le stesse, tenuto
conto dei rischi concreti creati dal progetto litigioso per tale interesse
pubblico (consid. 3b della sentenza 4 ottobre 1993). Tanto più che - ha continuato
la Corte federale - il progetto era stato minuziosamente esaminato da parte di
questo Giudice alla luce della recente e restrittiva normativa federale sulla
protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio, ove erano state
svolte approfondite considerazioni proprio quo all'inserimento paesaggistico
del manufatto oltre che alla necessità, per lo stesso, di rispettare una
distanza dalla zona edificabile. Il Tribunale federale ha di conseguenza
respinto (in via definitiva), siccome manifestamente infondata, la pretesa dei
qui ricorrenti di assoggettare la progettata stalla e relativi manufatti
annessi all'ossequio della nuova normativa comunale di cui si é appena detto
(consid. 3b della predetta sentenza). La ripresentazione da parte dei medesimi
dell'identica censura in sede esecutiva appare dunque improponibile e deve in
ogni caso essere respinta per i motivi appena ricordati nella misura in cui
essa debba essere interpretata alla stregua di una istanza di revoca della nota
licenza edilizia.
- Il
gravame, nella misura in cui é ammissibile, deve dunque essere respinto. La tassa
di giudizio deve essere messa a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali
vengono inoltre essere condannati a rifondere a __________ __________ un
adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm)."
F. a) Previo espletamento delle
procedure di sussidiamento (federale e cantonale), con scritto 27 ottobre 1995
il capo dell'ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri del dipartimento
delle finanze e dell'economia, richiamandosi all'art. 12 del Regolamento concernente
l'edilizia rurale, migliorie agricole in genere e migliorie alpestri del 23
marzo 1983 ha autorizzato __________ __________ ad iniziare i lavori di costruzione
della stalla.
b) Avendo constatato l'inizio dei lavori, con lettere 6 e 18
novembre 1995 __________ __________ ha chiesto al municipio di __________ se i
progetti posti in esecuzione corrispondessero a quelli approvati. A quelle
richieste é succeduta un'istanza di intervento del 25 novembre successivo,
sempre di __________ __________, nei confronti dell'operato del municipio, a seguito
della quale é stato esperito un sopralluogo il 5 dicembre 1995, presenti il
municipio in corpore, __________ __________, __________ __________, il capo
dell'ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri e due rappresentanti
dell'ufficio domande di costruzione. Dall'incontro é risultato quanto segue
(cfr. al relativo verbale):
"...
-
Si
prende atto dell'esistenza di nuovi piani (variante) trasmessi la scorsa settimana
(lunedì 27.11.95) dal progettista all'ufficio edilizia rurale per la conferma
della validità degli stessi.
-
Si
decide che questa nuova proposta dovrà seguire la procedura ordinaria prevista
dalla LE e quindi quella per le domande di costruzione.
-
Dalla
stessa si può stabilire che la fossa del colaticcio ha un'altra ubicazione, e
precisamente più a sud e anche altre dimensioni, così da ottenere una capienza
maggiore. Dalle due planimetrie 1:1000 esiste una differenza della superficie e
della volumetria tra la stalla approvata e quella in discussione, risultando
però difficile da stabilire in questa sede se è a vantaggio o a scapito del proprietario.
-
Il
signor __________ __________ porterà a termine i lavori per la realizzazione
della fossa del colaticcio, non conforme al progetto approvato, assumendosi
interamente il rischio di un eventuale diniego di questa modifica da parte
delle Autorità competenti.
I
piccoli lavori collaterali che si stanno eseguendo nell'ambito delle fondazioni
della stalla potranno pure essere terminati a rischio totale del signor
__________ __________ (altezza massima di ca. ½ m. per il cemento armato).
- La
domanda-variante dovrà essere presentata al Municipio entro l'11.12.95.
Il
Municipio consegna ai rappresentanti del Dipartimento del territorio tutta la
documentazione intervenuta tra il 6.11.95 e la data odierna.
Dal
susseguente sopralluogo vengono scattate 10 fotografie.
- La
signora __________ __________ si riserva un breve periodo per confermare o
ritirare l'istanza d'intervento suddetta
..."
G. a) Il 5 dicembre 1995
__________ __________ ha inoltrato una domanda di costruzione chiedente
l'approvazione di una variante alla licenza edilizia in suo possesso per
l'edificazione della stalla al mapp. __________ di __________. Nella relazione
tecnica annessa ai piani veniva spiegato che la modifica dei progetti era
dettata dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione del bestiame, la
stabulazione libera, la quale permetteva sostanziosi risparmi delle spese di
costruzione rispetto al sistema della stabulazione fissa, che stava alla base
della domanda di costruzione approvata.
b) __________ __________, __________, __________, ,
__________ - e __________ hanno contestato il rilascio della licenza
edilizia con opposizione 23 dicembre 1995. Dopo aver rilevato che la licenza
edilizia in possesso di __________ __________ era scaduta il mese precedente e
che l'avversata costruzione poggiava su nuovi piani, gli opponenti hanno
eccepito un contrasto con la zona di protezione del paesaggio di cui al PR
approvato dal Governo il 24 marzo 1992 e con l'art. 141 del regolamento
comunale, in vigore dal 15 luglio 1992, che - come é stato spiegato in
precedenza - vieta la creazione di nuovi letamai a meno di 100 ml dall'abitato
e dalle zone edificabili.
c) Il rilascio della licenza edilizia é parimenti stato
contestato da __________ __________ e __________ __________ con opposizione 27
dicembre 1995. Questi hanno sostenuto che i nuovi progetti prevedevano delle
modifiche importanti rispetto a quelli approvati, per cui la domanda doveva
essere trattata come una nuova domanda di costruzione, totalmente assoggettata
al diritto vigente, ma in particolare al PR comunale e all'art. 141 del nuovo
regolamento comunale, la cui applicazione conduceva al diniego del permesso di
costruzione.
d) Raccolto l'avviso, favorevole, del dipartimento del
territorio, con decisione 1 febbraio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato
a __________ __________ la licenza edilizia. L'opposizione di __________
__________ e llcc é stata respinta richiamando la sentenza 4 ottobre 1993 del
Tribunale federale; alle obiezioni sollevate da __________ __________ e
__________ __________ é invece stato risposto che la volumetria della stalla
non subìva sostanziali mutamenti, mentre che la fossa del colaticcio veniva
spostata più lontano rispetto alla zona edificabile, a tutto loro vantaggio.
H. a) __________ __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________
__________ hanno impugnato quella decisione con ricorso 16 febbraio 1996
innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla,
ribadendo le censure svolte innanzi al municipio. Essi hanno inoltre lamentato
una carente motivazione della risoluzione municipale per quanto concerneva il
rigetto delle loro opposizioni.
b) Con risoluzione 6 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame. Ammessa una sufficiente motivazione della decisione
impugnata e ritenuto corretto l'iter procedurale seguito, il Consiglio di Stato
ha in seguito respinto la richiesta degli insorgenti di assoggettare la domanda
di costruzione al nuovo diritto (PR e nuovo regolamento comunale), ostandovi la
sicurezza del diritto. Malgrado le modifiche interne e delle facciate dello
stabile il numero di capi da stabulare rimaneva infatti invariato; la variante
prevedeva inoltre una riduzione della superficie e del volume del manufatto. Né
lo spostamento di circa 18 ml della fossa del colaticcio (al Tribunale lo
spostamento sembra comunque inferiore), che presentava un diametro di 13 ml
(contro gli 11 ml di quella approvata), permetteva di giungere a diversa conclusione.
Il Governo ha infine rilevato che __________ __________ aveva iniziato i lavori
prima della decadenza del permesso di costruzione in suo possesso.
I. I già ricorrenti ed
inoltre __________ __________ sono insorti contro il giudicato governativo con
gravame 30 agosto 1996 davanti a questo Tribunale, al quale hanno domandato di
annullarlo insieme alla licenza edilizia 1 febbraio 1996, riprendendo gli
argomenti già sostenuti nelle precedenti sedi. Essi chiedono altresì di essere
sentiti in sede di sopralluogo.
Il Consiglio di Stato, la sezione della pianificazione
urbanistica, il municipio di __________ e __________ __________ hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Difetta tuttavia
della necessaria legittimazione __________ __________, la quale non aveva
presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato. Con questa riserva, il
gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); per i motivi che
verranno esposti in seguito, non appare necessario esperire un sopralluogo,
come chiedono i ricorrenti.
-
Nel caso di una modifica di
progetti precedentemente approvati che non muta gli attributi sostanziali, in
altre parole l'identità, della costruzione, l'istante può far capo alla
procedura di variante di licenza edilizia (RDAT 1984 N. 60 consid. 4 e rinvii;
per gli aspetti formali cfr. art. 16 LE). La licenza edilizia in variante viene
generalmente considerata alla stregua di un atto amministrativo di duplice
natura: autorizzativa per le parti di costruzione modificate in rapporto al
progetto iniziale, semplicemente confermativa per le parti che rimangono invece
immutate. Per principio una variante di licenza edilizia può quindi essere
impugnata soltanto limitatamente agli aspetti autorizzativi del provvedimento;
improponibili sono per contro le contestazioni concernenti le parti della
costruzione che non subiscono modifiche rispetto ai progetti già approvati
(RDAT I-1995 N. 24 consid. 3.1. e rinvii). Il ricorso alla procedura di variante
di licenza edilizia costituisce pertanto un indubbio vantaggio per il
richiedente, poiché sottrae all'esame dell'autorità ed alle censure di
eventuali opponenti le parti della costruzione che rimangono immutate. Poiché
alle domande di costruzione é applicabile il diritto in vigore al momento della
decisione (cfr., tra tante, la sentenza 4 ottobre 1993 con cui il Tribunale
federale ha deliberato sul progetto primitivo della stalla, consid. 3 a,
riportato nell'esposizione dei fatti), se il diritto applicabile fosse mutato
tra il momento dell'approvazione dei progetti originari e quello d'esame delle
varianti agli stessi, solo le parti variate del progetto verrebbero dunque
(esaminate ed) assoggettate all'ossequio del nuovo diritto (cfr. RDAT 1984
cit., ibidem). Il beneficio della procedura della licenza edilizia in variante
é tuttavia subordinato al soddisfacimento del requisito poco sopra ricordato,
ovvero che la modifica dei progetti precedentemente approvati non muti gli
attributi sostanziali della costruzione. L'individuazione di quel requisito non
appare sempre di agevole momento: per principio la questione va risolta ponendo
mente all'insieme degli elementi che concorrono a definire l'identità della
costruzione, in particolare all'ubicazione, alle dimensioni, all'aspetto
esterno e alle modalità di utilizzazione (cfr. RDAT I-1995 cit., ibidem).
-
3.1. I ricorrenti
contestano che __________ __________ possa beneficiare della procedura di
variante di licenza edilizia. In primo luogo essi evidenziano l'importanza
delle modifiche contemplate dai nuovi progetti rispetto a quelli approvati. In
secondo luogo essi eccepiscono la decadenza del permesso di costruzione in
possesso del resistente.
3.2. Dall'esposizione dei fatti risulta che __________
__________ ha conseguito la licenza edilizia comunale attraverso la risoluzione
20 agosto 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha accolto il suo
ricorso contro il diniego oppostogli da parte del municipio il 17 settembre
1990 ed ha retrocesso gli atti a quest'ultima autorità affinché gli rilasciasse
il permesso di costruzione. Quella risoluzione é stata confermata con sentenze
30 ottobre 1992 di questo Tribunale e - dietro ricorso di diritto
amministrativo - 4 ottobre 1993 del Tribunale federale. La licenza edilizia in
parola é dunque cresciuta in giudicato a quest'ultima data. Poiché quella
licenza era stata rilasciata in applicazione dell'or abrogata LE del 19
febbraio 1973 (LE 1973) e soggiaceva di conseguenza all'ordinamento istituito
da quest'ultima legislazione, essa aveva una durata di un solo anno (art. 47
cpv. 1 LE 1973; RDAT I-1995 N. 5.2.), per cui é venuta a scadenza già il 4
ottobre 1994. La domanda di costruzione inoltrata il 5 dicembre 1995 da
__________ __________, volta a far approvare delle modifiche ai progetti a suo
tempo approvati, non poteva di conseguenza beneficiare del trattamento
privilegiato riservato alle domande di variante di licenza edilizia, poiché non
poteva fondarsi sulla predetta licenza edilizia, oramai decaduta e pertanto
sprovvista di effetti. La domanda di costruzione 5 dicembre 1995 doveva dunque
essere integralmente verificata alla luce del diritto in vigore al momento
della sua decisione.
3.3. A torto il resistente pretende che il dies a quo per determinazione
della durata di validità della licenza edilizia debba essere riportato al 23
novembre 1994, data alla quale questo Tribunale ha respinto il ricorso di
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la
risoluzione 12 agosto 1994 con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato
irricevibile il loro ricorso avverso la decisione 19 maggio 1994 attraverso la
quale il municipio di Marolta aveva effettivamente rilasciato la licenza
edilizia a __________ __________. In effetti, come questo Tribunale aveva avuto
occasione di spiegare a chiare lettere al consid. 2.1. di quel giudicato,
l'atto 19 maggio 1994 non valeva quale licenza edilizia ai sensi dell'art. 44
LE 1973, ma costituiva una semplice misura di esecuzione del giudizio
governativo al termine dello svolgimento dell'iter ricorsuale che aveva portato
gli insorgenti a contestare senza successo fin davanti all'ultima istanza
federale il rilascio della licenza edilizia stabilito dal Consiglio di Stato:
donde la sua inimpugnabilità.
3.4. Ma anche accreditando le tesi del resistente il
risultato non muterebbe. La procedura di variante di licenza edilizia - posto
che nella fattispecie sia data - é infatti suscettibile di prorogare i termini
di validità del permesso iniziale relativamente ai lavori non ancora eseguiti:
per questi ultimi lavori la licenza in variante costituisce dunque una forma di
rinnovo del permesso di costruzione (RDAT I-1995 N. 24, in particolare consid.
3.1. e 4.5): essa presenta quindi indiscutibilmente, sotto questo aspetto, una
connotazione autorizzativa, la quale implica per queste parti un esame di
conformità con il diritto vigente. Orbene, il 23 novembre 1995 - ovvero un anno
dopo la sentenza sopra ricordata di questo Tribunale amministrativo - il resistente
aveva sì iniziato i lavori di costruzione da una quindicina di giorni, ma come
risulta dagli accertamenti esperiti dall'ufficio domande di costruzione (cfr.
al verbale della riunione-sopralluogo 5 dicembre 1995; inoltre le fotografie
prodotte dai ricorrenti al doc. M, annesso al gravame al Consiglio di Stato) a
quella data la costruzione era limitata a parte della fossa del colaticcio ed
alle fondamenta della stalla. Per tutti gli ulteriori lavori ancora da eseguire
contemplati delle modifiche (non importa di quale entità, compresi quindi
quelli minori, legittimanti il ricorso alla procedura di variante di licenza
edilizia) il rilascio di una licenza edilizia in variante dopo il 23 novembre
1995 avrebbe in ogni caso implicato una verifica completa di legittimità
riferita al diritto vigente, dal momento che quell'atto autorizzativo prorogava
la validità della licenza originaria.
-
A questo punto non appare
necessario esaminare l'entità delle modifiche - invero numerose - apportate
dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 rispetto ai piani precedentemente
approvati: l'applicabilità della procedura di variante di licenza edilizia é
infatti esclusa già in virtù dei motivi che precedono. Il Tribunale rileva ad
ogni buon conto che tanto la decisione municipale 1 febbraio 1996 quanto quella
governativa 6 agosto 1996, le quali hanno riconosciuto al resistente il
beneficio della procedura di variante di licenza edilizia, sono senz'altro
viziate, nella misura in cui si limitano ad accertare i presupposti di
sussistenza di quel beneficio, ovvero il mantenimento dell'identità del progetto
originario, senza però successivamente procedere ad una verifica di conformità
con il diritto vigente delle parti della stalla e dell'annessa fossa del
colaticcio con sovrastante letamaio che hanno subìto modifiche: verifica
indispensabile anche se si fosse dovuto ammettere la procedura di variante di
licenza edilizia.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere accolto. La risoluzione governativa impugnata e la
licenza edilizia 1 febbraio 1996 devono essere annullate e gli atti retrocessi
alle autorità inferiori (art. 65 cpv. 2 PAmm), ma in primo luogo al municipio,
affinché verifichino l'intero progetto contemplato dalla domanda di costruzione
5 dicembre 1995 alla luce del diritto vigente: in altre parole come se si
trattasse di una domanda di costruzione completamente nuova. In effetti, né il
municipio di __________, né il Consiglio di Stato hanno effettuato quell'esame,
volto a accertare segnatamente la compatibilità della prospettata stalla con le
disposizioni di PR concernenti la zona agricola e la tutela del paesaggio e
quella dell'annesso letamaio con l'art. 141 del regolamento comunale. Per
quanto concerne il diritto di applicazione da parte dell'autorità cantonale,
risulta dagli atti che il dipartimento del territorio ha invece effettuato, in
principio, un esame completo della pratica. Come eccepiscono tuttavia i ricorrenti,
dai progetti annessi alla variante 5 dicembre 1995 manca il piano delle
canalizzazioni: trattandosi di una procedura edilizia nuova (in relazione alla
quale i lavori sono oltretutto già iniziati) questo dovrà essere
irrinunciabilmente integrato negli atti (art. 13 RLE), quantunque poco
dissimile da quello precedentemente approvato. Dagli atti dipartimentali
risulta inoltre che, nel contesto dell'esame della compatibilità ambientale
della costruzione, il problema della distanza della stalla rispetto alle zone
edificabili più prossime, che era stato oggetto di contestazione fin davanti al
Tribunale federale in occasione dell'approvazione dei progetti originari, non é
stato affrontato in modo sufficientemente approfondito: non basta infatti affermare
che le distanze minime secondo le raccomandazioni FAT n. 350 sono rispettate
(avviso 25 gennaio 1996 della SEPA all'ufficio domande di costruzione, richiamato
nell'avviso cantonale, emesso il giorno successivo), ma bisogna spiegare in che
modo si arriva a quella conclusione (in particolare quale distanza si adotta
per UBG e perché, quale sia l'influenza sul calcolo del diverso sistema di
stabulazione, perché non si applicano i supplementi previsti dalle citate raccomandazioni
ecc.). L'incarto viene quindi retrocesso in primo luogo all'ufficio delle
domande di costruzione affinché acquisisca agli atti il piano delle
canalizzazioni, offra agli opponenti la possibilità di prendere posizione sullo
stesso e successivamente emetta un nuovo avviso che tenga conto di detto nuovo
documento e che motivi nel contempo la conformità dei progetti con l'OIAt sotto
l'aspetto delle distanze rispetto alla zona edificabile.
-
Non si giustifica di
prelevare una tassa di giudizio che, visti i motivi alla base dell'annullamento
delle decisioni impugnate, andrebbe altrimenti accollata al comune di
__________ ed allo Stato, i quali non sono tuttavia intervenuti in lite a
tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm). __________ __________, che
ha ricorso per tutelare la sua personale situazione, deve invece essere tenuta
a pagare una tassa di giudizio, il suo gravame essendo irricevibile. Del pari
il resistente __________ __________, soccombente, non può sfuggire all'obbligo
di rifondere delle ripetibili ai ricorrenti vittoriosi (art. 31 PAmm):
ripetibili tuttavia adeguate all'esame limitato della contestazione cui ha
proceduto il Tribunale.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24, 36 LPT, 1, 9, LPA, 1 OEIA, 3 OIAt, 16, 21 LE, 13 RLE, 11, 2
DLBN, 3, 5, 15 RDLBN, 17, 21 RISA, 28, 31, 43 , 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
- I ricorsi di __________
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e
__________ __________ sono accolti.
§. Sono di
conseguenza annullate la risoluzione 6 agosto 1996 (n. __________) del
Consiglio di Stato e la decisione 1 febbraio 1996 con cui il municipio di
__________ ha rilasciato a __________ __________ la licenza edilizia per la
costruzione di una stalla ed annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio
al mapp. __________ di quel comune.
§§. Gli atti sono
retrocessi al dipartimento del territorio, ufficio domande di costruzione,
affinché proceda come indicato al consid. 5.
-
Il ricorso di __________
__________ é irricevibile.
-
La tassa di giudizio é posta
a carico di __________ __________ nella misura di fr. 100.--.
-
__________ __________ é
condannato a rifondere ai ricorrenti indicati sub 1 fr. 500.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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