AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.178
Data decisione, Autorità:
23.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00178
Lugano
23 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 agosto 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 6 agosto 1996 (no. 3932) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1. febbraio
1995 con cui l'assemblea comunale di __________ ha concesso al municipio un
credito destinato al pagamento della somma di fr. 85'753.--, a titolo di
interessi maturati sul conguaglio RT dovuto dal comune;
viste le risposte:
-
28 agosto 1996 del dipartimento
delle finanze e dell'economia - sezione bonifiche e catasto -
-
10 settembre 1996 del Presidente
dell'assemblea comunale di __________;
-
11 settembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
27 settembre 1996 del municipio di
__________;
-
30 settembre 1996 del consorzio
raggruppamento terreni di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Alcuni anni or sono il
comune di __________ chiese al dipartimento delle finanze e dell'economia che
nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni in corso sul suo
territorio gli fossero assegnati dei fondi allo scopo di eseguire delle opere
di pubblica utilità. Tale richiesta è stata assecondata dall'autorità
cantonale.
In base ai calcoli eseguiti dal consorzio RT di __________
per la determinazione dei conguagli provvisori, da questa maggior assegnazione
di terreni è derivato un debito a carico del comune di fr. 438'292, 56 (partita
RT no. __________), riservato il conteggio degli interessi come segue:
"- su
fr. 150'000.-- (nostra richiesta d'acconto del 18.2.1991):
-
fino al
30 giugno 1991: gli interessi addebitati/accreditati ai consorziati
-
fino al
1° aprile 1993: 9 %
-
fino al
1° maggio 1993: 7.25 %
-
dal 1°
maggio 1993: 6 % (per un periodo massimo di 6 mesi)
-
fino al
pagamento avvenuto: in ogni caso gli interessi addebitati/accreditati ai
consorziati
-
su fr.
288'292.56: gli interessi addebitati/accreditati ai consorziati".
(cfr. comunicazione 10 maggio 1993 della delegazione
consortile al municipio di __________).
B. Fondandosi sui predetti
conteggi, il municipio di __________, con messaggio no. 336 del 7 giugno 1993,
ha chiesto all'assemblea comunale la concessione di un credito di fr.
450'000.-- per il pagamento del conguaglio RT. In occasione della seduta dell'8
settembre 1993, l'assemblea comunale ha accordato il credito, ratificato poi
dal Consiglio di Stato che ha quindi autorizzato il municipio a farsi accordare
un prestito bancario di pari importo. La somma di fr. 438'292.56 è stata
accreditata al consorzio RT, valuta 3 febbraio 1994.
Con lettera 28 febbraio 1994 il consorzio RT ha intimato a
tutti i consorziati, ivi compreso il comune di __________, i conguagli
definitivi allestiti dallo Studio Ing. __________, comunicando inoltre che in
occasione della seduta del 20 gennaio 1994 la delegazione consortile aveva
deciso di applicare un interesse del 5% ai conteggi di dare/avere e al
menzionato pagamento dei contributi provvisori ed inoltre di aver fissato il
periodo di riconoscimento/pagamento di interessi dal 1.10.1990 al 31.12.1993.
Con lettera 17 ottobre 1994, il consorzio RT ha inviato al
municipio di __________ la distinta del calcolo degli interessi, ammontanti a
fr. 82'753,79.
C. Nel dicembre del 1994, il
municipio di __________ ha chiesto al legislativo locale la concessione di un
credito di fr. 82'753.79, destinato a pagare i predetti interessi. Dando
seguito alle proposte formulate dalla Commissione della gestione, con risoluzione
- febbraio 1995 l'assemblea comunale di __________ ha approvato il credito; ha
però autorizzato il municipio a contrarre un debito bancario limitatamente alla
somma di fr. 65'065,15; per il rimanente, il legislativo ha invitato il
municipio a voler attingere da quanto rimasto inutilizzato del precedente
credito di fr. 450'000.-, stanziato per il pagamento del conguaglio RT.
D. Con ricorso 20 febbraio
1995, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
l'annullamento della predetta decisione assembleare, in quanto lesiva del
principio secondo cui i crediti possono essere impiegati dal municipio solo per
l'oggetto per il quale sono stati accordati (art. 164 LOC). L'insorgente ha
inoltre sostenuto che gli interessi domandati dal consorzio RT non sono dovuti,
non avendo il creditore mai messo in mora il comune per il pagamento del
conguaglio provvisorio.
E. Con decisione 6 agosto 1996,
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da __________. Il
Governo cantonale ha innanzitutto riconosciuto come fondate le censure
sollevate dall'insorgente riguardo alla violazione dell'art. 164 LOC, evidenziando
come il municipio di Sigirino non potesse utilizzare per il pagamento degli interessi
il saldo residuo inutilizzato del credito concesso per il pagamento del capitale.
Malgrado ciò il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dovere annullare la
decisione assembleare, potendosi limitare ad autorizzare il municipio a
contrarre con la banca un debito di fr. 82'753.79, pari all'importo del credito
autorizzato dal legislativo di __________. Quanto all'altra questione
litigiosa, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto legittima la richiesta del
consorzio RT di ottenere il pagamento di interessi sulle somme dovute a
conguaglio, calcolati a partire dall'immissione in possesso provvisoria dei
fondi.
F. __________ insorge davanti
al Tribunale contro la predetta decisione governativa, chiedendone
l'annullamento. Ribadisce che nessun interesse è dovuto al consorzio RT, tranne
quello maturato sulla richiesta di acconto di fr. 150'000.-- nel periodo tra il
- luglio 1991 (data di scadenza del pagamento) e il 3 febbraio 1994 (giorno in
cui è stato versato l'importo totale).
Secondo l'insorgente infatti mai il consorzio avrebbe fissato
al comune precisi termini per il pagamento delle rimanenti somme dovute.
Afferma dunque che la risoluzione 1. febbraio 1995 con cui l'assemblea comunale
di __________ ha approvato il credito di fr. 82'753,79 per il pagamento di
interessi al consorzio RT va annullata in quanto riconosce un debito in realtà
non dovuto.
G. All'accoglimento del gravame
si oppongono il Presidente dell'assemblea comunale di __________, il Consiglio
di Stato, il municipio di __________ e il consorzio RT di __________, con argomentazioni
che se del caso saranno riprese qui di seguito. Dal canto suo il dipartimento
delle finanze e dell'economia - sezione bonifiche e catasto - si astiene dal
formulare osservazioni, rilevando come la questione litigiosa verta
essenzialmente su aspetti legati alla LOC e non alla LRPT.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione
attiva del ricorrente è data essendo lo stesso persona domiciliata nel comune
di Sigirino (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
Il ricorrente contesta la
risoluzione assembleare 1° febbraio 1995 affermando in sostanza che la stessa
autorizza il municipio a pagare un debito in larga parte inesistente, in quanto
derivante da pretese avanzate in modo del tutto illegittimo da parte del
consorzio RT. La censura è però infondata e come tale va respinta.
2.1. L'art. 70 cpv. 1 lett. b) LRPT prevede che le decisioni
della delegazione consortile possono essere impugnate presso il Consiglio di
Stato. Il termine di ricorso è di 15 giorni a partire dal momento in cui è nota
la decisione, ritenuto comunque che tale diritto decade se nel frattempo
l'assemblea consortile ha approvato la gestione annuale del consorzio. Di
principio ha il diritto di ricorrere chiunque è leso direttamente nei suoi
legittimi interessi dalla decisione impugnata, sia esso privato o ente pubblico
(art. 43 PAmm).
2.2. Come è stato spiegato in fatto, nella notifica 10 maggio
1993 relativa alle pretese per la cessione dei terreni al comune, la
delegazione RT aveva riservato la richiesta di pagamento degli interessi
dell'indennizzo di cessione, che aveva del resto già specificato in larga
misura. Detta riserva è indi stata sciolta attraverso le comunicazioni 28
febbraio 1994, con cui la delegazione RT ha intimato il conguaglio definitivo,
e 17 ottobre 1994, ove la delegazione RT ha illustrato il dettaglio delle
pretese vantate per tale titolo verso il comune. Ora, il comune, e per esso il
municipio, era senz'altro legittimato ad impugnare quelle pretese ricorrendo al
Consiglio di Stato, qualora avesse voluto contestarne il fondamento. Ciò non è
però mai avvenuto, ragione per la quale si deve concludere che le pretese
consortili, relative agli interessi sul conguaglio RT sono formalmente
cresciute in giudicato nei confronti del comune, il quale in tal modo è venuto
a trovarsi debitore della somma di fr. 82'753,79 verso il consorzio RT.
Contrariamente quindi a quanto afferma il ricorrente, il
debito d'interessi a carico del comune esiste e come tale va saldato. In questa
sede non possono più essere addotte argomentazioni intese a rimettere in
discussione la legittimità di una richiesta di pagamento ormai cresciuta in
giudicato. Tali censure avrebbero dovuto essere sollevate dal municipio al
momento in cui gli è stata intimata la decisione consortile che gli faceva
richiesta di pagare la somma d'interessi in questione.
Dal canto suo l'assemblea comunale, preso atto dell'esistenza
di una decisione definitiva che imponeva al comune il pagamento della somma di
fr. 82'753,79 a favore del consorzio, non poteva far altro che concedere al
municipio i necessari mezzi finanziari atti ad estinguere il predetto debito.
Sotto questo punto di vista l'operato del legislativo comunale non presta
dunque il fianco a nessuna critica.
-
Per il resto, come ha
correttamente constatato il Consiglio di Stato, la decisione dell'assemblea
comunale di __________ risulta essere lesiva dell'art. 164 LOC nella misura in
cui viene ordinato al municipio di attingere da un altro credito precedentemente
concesso (e solo parzialmente utilizzato) per pagare una parte degli interessi
dovuti consorzio RT. A giusta ragione però il governo cantonale ha ritenuto che
un simile vizio non giustifica l'annullamento della decisione assembleare,
potendo la stessa essere semplicemente modificata nel senso che il municipio di
Sigirino resta autorizzato a contrarre un debito bancario di fr. 82'753,79,
pari all'importo da versare al consorzio RT, mentre che non potrà essere
utilizzata per il pagamento degli interessi la somma residua del credito
precedentemente accordato per il pagamento della somma capitale.
-
Stante quanto precede il
ricorso va dunque integralmente respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 164, 208 cpv. 1, 209 lett. a) LOC; 70 cpv. 1 lett b) LRPT; 3, 28, 31,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster