Municipal salary calculation and cost-of-living adjustment

52.1996.176Altro tribunale19 set 1996Partially Granted

Sintesi

A municipal police officer challenged the 1996 salary calculation made by his municipality and upheld by the Cantonal Government. He argued that the municipality unlawfully replaced the statutory cost-of-living adjustment with a higher salary-class allocation while reducing his seniority increments. The Administrative Court held that Article 46 ROD governed the cost-of-living adjustment and that Article 44 ROD required full counting of seniority increments, even upon advancement to a higher salary class. It therefore annulled the Cantonal Government’s decision, but did not order a remittal because the conditions for remand were not met. No fees were charged.

Regest

Art. 46 ROD, Art. 44 ROD; salary adjustment and class advancement of municipal employees: the municipality must apply the cost-of-living adjustment according to the same criteria as for cantonal employees, and seniority increments are to be counted without exception, also where the employee is moved to a higher salary class. Reliance on cantonal salary provisions governing promotions cannot displace the special municipal regulation. A remittal is admissible only where the lower authority failed to decide, established the facts incompletely, or committed essential procedural defects (consid. 4). A reformatio in peius is barred under Art. 65 cpv. 4 PAmm.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1996.176

Data decisione, Autorità: 19.09.1996, TRAM

Incarto n. 52.96.00176 leo

Lugano 19 settembre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 agosto 1996 di


contro

la decisione 22 luglio 1996 del Consiglio di Stato (n. 3785) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 marzo 1996 con cui il municipio di __________ ha determinato il suo stipendio per l'anno 1996;

viste le risposte:

  • 28 agosto 1996 del Consiglio di Stato;

  • 4 settembre 1996 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il ricorrente __________ è l'agente di polizia del comune di __________. Dal 1992 ha il grado di appuntato.

La sua retribuzione annua, alla fine del 1995, era quella della 22. classe dell'organico dei dipendenti comunali (fr. 55'411.-), con 10 aumenti di stipendio maturati nel corso degli anni per anzianità di servizio (fr. 14'051.-).

B. L'8 gennaio 1996 il municipio di __________ ha risolto di "includere i dipendenti in una classe superiore dell'organico, e meglio come alla tabella sottoposta dal responsabile dell'amministrazione comunale, on. Sindaco".

Scopo dichiarato di questo provvedimento era quello di concedere ai dipendenti una compensazione del rincaro superiore a quella accordata dal Cantone (1 %). In sostanza, il municipio non ha quindi adeguato gli stipendi al rincaro, ma li ha aumentati in termini reali di circa il 2 %, assegnando ai dipendenti una classe di stipendio superiore. Per rimanere entro questi limiti, gli aumenti di stipendio per anzianità di servizio dei singoli dipendenti non sono tuttavia stati automaticamente riportati nella classe superiore, ma sono stati ridotti di uno o due scatti.

C. In ossequio a questa decisione, verso la fine del mese di gennaio del 1996, il municipio di __________ ha inviato al ricorrente un conteggio dal quale risultava che durante l'anno in corso gli avrebbe versato lo stipendio della 23. classe dell'organico (fr. 58'119.-), con 8 aumenti per anzianità di servizio (fr. 12'455.-) ed un'"adeguamento suppletorio" di fr. 276.--.

Il 2 febbraio 1996 __________ ha chiesto spiegazioni al municipio in merito al cambiamento di classe ed alla riduzione da 10 ad 8 degli aumenti maturati per anzianità di servizio.

Il municipio ha comunicato al ricorrente di aver deciso di riconoscere ai dipendenti comunali un carovita del 2 % mediante assegnazione di una classe di stipendio superiore. L'autorità comunale ha specificato che nel caso del ricorrente:

"... calcolando il 2 % di carovita, l'aumento dello stipendio percepito nel 1995 risulta essere di fr. 1'388.--. Quest'ultimo, aggiunto allo stipendio precedente arriva all'importo di fr. 70'850.-, il che corrisponde allo stipendio della classe 23 con 8 aumenti più un adeguamento suppletorio di fr. 276.--".

Per nulla pago delle spiegazioni ricevute, __________ ha chiesto al municipio di verificare i criteri di calcolo applicati e di notificargli una decisione formale come previsto dall'art. 51 ROD.

D. Con decisione 4 marzo 1996 il municipio di ____________________ ha stabilito che lo stipendio del ricorrente per il 1996 ammontava a fr. 70'867.--, pari allo stipendio del 1995 (fr. 69'462.--) con l'aggiunta di un "aumento della medesima classe" (+ fr. 1'405.--). Secondo l'autorità comunale, il passaggio di un dipendente ad una classe superiore di stipendio non comporterebbe l'automatica concessione degli aumenti maturati per anzianità di servizio. Applicabile alla fattispecie sarebbe l'art. 11 LStip, che in caso di promozione od avanzamento assicura lo stipendio complessivo della classe precedente maggiorato di un aumento annuo.

E. Con giudizio 22 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo il ricorso contro di essa interposto da __________.

Pur censurando i criteri adottati dal municipio per determinare il carovita da accordare ai dipendenti comunali, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che il risultato finale potesse essere condiviso.

F. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al municipio affinché renda una nuova decisione conforme al diritto.

Narrati i fatti, l'insorgente riprende e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza, rimproverando in particolare al municipio di aver disatteso le disposizioni del ROD relative al riconoscimento dell'indennità di rincaro ed all'assegnazione di una classe superiore di stipendio.

G. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del ricorrente sono chiaramente date (art. 208 LOC).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 18 PAmm).

Data la natura delle questioni da dirimere, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. Oggetto dell'impugnativa in esame è unicamente la decisione 4 marzo 1996 con cui il municipio di __________ ha stabilito lo stipendio del ricorrente per l'anno in corso.

La decisione 8 gennaio 1996 con cui l'autorità comunale ha concesso ai dipendenti comunali un'indennità di rincaro sotto forma di un avanzamento di classe, sfugge per contro ad un sindacato di legittimità da parte di questo tribunale, poiché l'insorgente non l'ha mai impugnata. Trattandosi di un provvedimento strettamente correlato alla decisione 4 marzo 1996 qui in esame, va tuttavia riservata una verifica di carattere pregiudiziale.

  1. 3.1. L'art. 46 ROD di __________ dispone che gli stipendi dei dipendenti comunali vengano "adeguati all'aumento del costo della vita secondo i medesimi criteri stabiliti dal Consiglio di Stato per gli impiegati del Cantone".

Con decreto legislativo del 20 dicembre 1995 (RU 2.5.4.5.2) il Gran Consiglio ha risolto di accordare ai dipendenti cantonali un'indennità di rincaro dell'1%. La scala degli stipendi dei dipendenti cantonali è stata adattata di conseguenza con decreto esecutivo del giorno seguente (RU 2.5.4.5.1).

3.2. Lo stipendio complessivo del ricorrente, alla fine del 1995, ammontava a fr. 69'462.-. In applicazione dell'art. 46 ROD, al ricorrente sarebbe pertanto spettata un'indennità di rincaro di fr. 695.-.

Richiamandosi all'art. 11 LStip, con la risoluzione qui in esame, il municipio ha invece allocato all'insorgente un "aumento della medesima classe" di fr. 1'405.-.

La determinazione viola il diritto e non può quindi essere confermata. Oltre a non corrispondere al conteggio notificato al ricorrente alla fine di gennaio, essa disapplica infatti l'art. 46 ROD disciplinante l'indennità di rincaro.

Richiamandosi all'art. 11 LStip per giustificare l'aumento concesso, la risoluzione censurata disattende peraltro anche il diritto applicabile in caso di avanzamenti di classe. Applicabile a questi casi non è infatti la norma di diritto cantonale richiamata dall'autorità comunale, ma l'art. 44 ROD, che impone di computare gli aumenti, "senza eccezione alcuna, in base agli anni di servizio prestati presso il comune, compresi quelli di eventuale prestazione avventizia continuativa". Senza eccezione alcuna: quindi anche in caso di passaggio ad una classe di stipendio superiore (come del resto dispone l'art. 43 cpv. 3 del regolamento dei dipendenti dello Stato; RU 2.5.4.1.1.).

Nella misura in cui __________ postula l'annullamento del giudizio governativo in esame, il ricorso va quindi accolto. Respingendo un'impugnativa rivolta contro una risoluzione municipale manifestamente lesiva del diritto comunale, il Consiglio di Stato è infatti incorso a sua volta in una violazione di legge.

  1. L'impugnativa va per contro disattesa nella misura in cui chiede il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione. Un rinvio all'istanza inferiore entra in effetti in considerazione soltanto quando questa non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura (cfr. art. 65 cpv. 2 PAmm): ipotesi, queste, che in concreto non ricorrono.

Sulla scorta delle considerazioni, che precedono, questo tribunale dovrebbe di per sé riformare la decisione municipale impugnata, stabilendo, conformemente all'art. 46 ROD sull'indennità di rincaro, che per il 1996 il ricorrente ha diritto ad uno stipendio di fr. 70'157.-.

Siffatta conclusione costituirebbe tuttavia un'inammissibile reformatio in peius della decisione impugnata. Non solo perché lo stipendio risulterebbe inferiore a quello risultante da questa decisione (fr. 70'867.-), rispettivamente a quello indicato dal conteggio notificato al ricorrente all'inizio di gennaio (fr. 70'850.-), ma anche perché questi verrebbe a perdere quell'avanzamento di classe, che il municipio di __________ ha concesso a tutti i dipendenti comunali in luogo del carovita adottando la stravagante decisione dell'8 gennaio 1996, di cui si è detto in narrativa. Adeguando lo stipendio al rincaro secondo le modalità prescritte dall'art. 46 ROD, l'insorgente rimarrebbe infatti confinato nella 22. classe di stipendio con il massimo degli aumenti per anzianità di servizio. Perderebbe quindi quell'occasione di migliorare ulteriormente la sua posizione retributiva, che il municipio gli ha offerto assegnandogli la 23. classe dell'organico con 8 aumenti.

Conformemente all'art. 65 cpv. 4 PAmm, che vieta al Tribunale cantonale amministrativo di modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente, si prescinde pertanto da un annullamento della risoluzione municipale in esame.

  1. Dato l'esito, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 11 LStip; 43 RDS; 44, 46 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. di conseguenza, la decisione 22 luglio 1996 del Consiglio di Stato (n. 3785) è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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