Municipal fine for noise upheld after ordinance amendment

52.1996.165Altro tribunale17 dic 1996Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The municipality appealed against the State Council’s reduction of a CHF 250 fine imposed on a bar manager for excessive music noise. The cantonal administrative court held that the amended Art. 16 OMRM, allowing fines up to CHF 10,000, applied because the offense occurred after the amendment. It also found the fine proportionate, noting specific recidivism and lack of remorse. The court annulled the Government’s decision, reinstated the municipal fine, and ordered no court costs.

Massima Omnilex

Art. 16 OMRM; legality and assessment of municipal noise fine; when the offense is committed after the amendment, the new sanction ceiling applies. The reviewing court is not confined to examining excess or abuse of discretion when reviewing a penalty assessment; it exercises full review in light of Art. 6 ECHR. In determining the amount of a fine, account must be taken of the gravity of the offense, fault, motives, personal circumstances, and general administrative-law principles of proportionality and equal treatment. Specific recidivism may justify a substantially higher fine within the legal maximum.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1996.165

Data decisione, Autorità: 17.12.1996, TRAM

Incarto n. 52.96.00165

Lugano 17 dicembre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 luglio 1996 di


contro

la decisione 3 luglio 1996, no. 3382, del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso 8 maggio 1996 di __________, e della __________, avverso la risoluzione di multa 18 aprile 1996 pronunciata dal Municipio di __________ nei confronti di __________ per violazione delle ordinanze municipali sulla repressione dei rumori molesti e sugli esercizi pubblici;

viste le risposte:

  • 20 agosto 1996 del Consiglio di Stato;

  • 11 settembre 1996 di __________ e della __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Le violazioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti del 13 settembre 1965 (OMRM) sono punite con la multa.

Sino all'anno scorso la comminatoria di pena era limitata a fr. 50.-. Con risoluzione 27 aprile 1995 il municipio di __________ l'ha portata a fr. 10'000.- . La modifica é stata esposta agli albi comunali dal 4 al 19 maggio 1995.

B. Il 18 aprile 1996 il municipio di __________ ha inflitto a __________, gerente del bar __________, una multa di fr. 250.- per disturbo al vicinato provocato dall'eccessivo rumore della musica all'interno dell'EP : infrazione, costatata dalla Polizia comunale il 22 marzo 1996 alle ore 22.30.

L'esecutivo comunale ha ritenuto violati gli art. 1 e 7 OMRM, che vietano i rumori molesti e prescrivono che gli apparecchi riproduttori del suono possono essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali. Ha inoltre ritenuto disatteso l'art. 22 dell'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici (OMEP), che impone di far uso degli strumenti ed apparecchi musicali in modo da non turbare la pubblica quiete.

La decisione di multa era fondata sull'art. 16 OMRM e 148 LOC.

D. Con decisione 3 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di __________, riducendo la multa a fr. 50.-.

Considerata fedefacente la costatazione operata dagli agenti della polizia comunale e respinte le argomentazioni difensive del multato, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli.

Fondandosi sull'art. 16 OMRM in vigore prima della modifica di cui si è detto sopra, il Governo ha tuttavia ridotto la multa da fr. 250.- a fr. 50.-.

F. Contro la premessa risoluzione governativa il comune di __________ é insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la conferma della risoluzione municipale censurata.

Richiamandosi alla succitata modifica dell'art. 16 OMRM, l'insorgente ritiene che la multa di fr. 250.- inflitta dal municipio sia contenuta nei limiti previsti dalla legge e proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa.

G. Il Consiglio di Stato e __________ si rimettono al giudizio di questo Tribunale senza formulare osservazioni.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sul ricorso si fonda sugli art. 148 cpv. 3 LOC e 60 cpv. 1 PAmm. La legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono date.

Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.

  1. L'art. 1 OMRM dispone che sul territorio giurisdizionale della città di __________ sono vietati i rumori causati senza necessità suscettibili di turbare il riposo o la tranquillità. Gli apparecchi di riproduzione del suono e gli strumenti musicali possono essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali (art. 7 OMRM). L'uso degli stessi deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete (art. 22 OMEP).

Giusta l'art. 16 OMRM, nella nuova versione in vigore dal maggio 1995, le infrazioni all'ordinanza in questione sono punite dal Municipio con la multa sino a fr.10'000.-.

  1. Controversa, in concreto, é unicamente l'entità della sanzione pecuniaria irrogata.

Rimettendosi al giudizio di questo tribunale, ____________________ ha infatti implicitamente rinunciato a contestare la materialità dell'infrazione.

Accertata l'infrazione, il Governo ha ridotto la multa a fr. 50.- ritenendo che l'OMRM non permettesse l'irrogazione di sanzioni maggiori.

A torto, perché l'infrazione è stata commessa dopo l'entrata in vigore dell'emendamento di cui si è detto in narrativa.

Irrogando a __________ una multa di fr. 250.-, il municipio di __________ non ha travalicato i limiti di pena previsti dall'art. 16 OMRM.

  1. Dato per acquisito che l'importo della multa inflitta al resistente rientra nei limiti previsti dall'OMRM, resta da esaminarne l'adeguatezza.

Per principio, la multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa. Essa deve inoltre tenere conto dei motivi che hanno determinato l'infrazione, delle condizioni personali del trasgressore e dei principi generali del diritto amministrativo, in quanto riferiti all'adeguatezza ed alla parità di trattamento.

L'autorità comunale, cui è affidato il compito di applicare la legge e di farla rispettare, dispone di un potere discrezionale piuttosto ampio nel commisurare l'entità delle sanzioni.

Identico potere spetta a questo tribunale. In tema di verifica dell'apprezzamento esercitato dall'autorità inferiore in ordine alla commisurazione di una pena, il potere di cognizione del Tribunale cantonale amministrativo non è in effetti limitato all'eccesso ed all'abuso di potere, ma è pieno. Lo impone l'art. 6 CEDU; che essendo di rango superiore, prevale sull'art. 61 PAmm.

Ciò premesso, si deve rilevare che il gerente del bar __________ è recidivo specifico. L'infrazione rimproveratagli è in effetti stata commessa a meno di un anno di distanza da un'identica infrazione, sanzionata con una multa di fr. 50.-.

Tenuto conto della mancanza di ravvedimento, ben si giustifica l'irrogazione di una pena più severa, atta ad indurlo al rispetto della legge.

Del tutto conforme ai criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie appare l'importo fissato dall'autorità comunale.

Anche da questo profilo, il ricorso va quindi accolto.

  1. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 7, 16 OMRM; 22 OMEP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. La decisione 3 luglio 1996 (no. 3382) del Consiglio di Stato é annullata.

§. La decisione 18 aprile 1996 il Municipio di __________ é confermata.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

noise nuisancemunicipal fineproportionalityrecidivismadministrative reviewsanction assessment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the amended ordinance authorized a fine up to CHF 10,000 for the noise violation committed after the amendment.

Decisione estratta

Yes. The offense occurred after the amendment entered into force, so the municipal fine of CHF 250 remained within the lawful maximum.

Motivazione estratta

The court held that the later version of Art. 16 OMRM governed because the infraction was committed after the amendment; the Government wrongly relied on the earlier CHF 50 ceiling.

Questione giuridica chiave

Whether the municipal fine of CHF 250 was appropriate in light of the gravity of the offense and recidivism.

Decisione estratta

Yes. Given the specific recidivism and lack of remorse, the amount was proportionate and fit the sanctioning criteria.

Motivazione estratta

The court emphasized the municipality's broad discretion and its own full review of penalty assessment under Art. 6 ECHR. Repetition of the same offense within a year justified a stricter sanction.

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