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52.1996.164 ΓÇó Direct appeal against delegated health-license decision inadmissible
52.1996.164Altro tribunale19 set 1996Inadmissible
A physician challenged the refusal by the Ticino Department of Social Affairs to grant him a limited authorization to practice psychiatry. The Administrative Court held that it lacked direct appellate jurisdiction because the decision was taken by the Department Director exercising delegated powers, and the relevant health statute did not allow a direct appeal to the court. The proper remedy was an appeal to the State Council. The court therefore declared the appeal inadmissible and transmitted the file to the State Council. No costs or fees were imposed.
Art. 60 PAmm; art. 4 cpv. 4 LComp Org; art. 56-57 LSan: appeal against a decision rendered by a departmental director exercising delegated competence is not directly admissible to the Tribunal cantonale amministrativo unless the applicable substantive law expressly so provides. In the enumerative system of administrative jurisdiction, decisions of delegated subordinate instances fall under the ordinary remedy to the Consiglio di Stato. The delegation of a governmental competence to a departmental member does not alter this rule; absent an express derogation, the administrative court must declare the appeal inadmissible and transmit the file ex officio to the competent authority (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.164
Data decisione, Autorità: 19.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00164 leo
Lugano 19 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 luglio 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 9 luglio 1996 del Dipartimento delle opere sociali (Direttore del Dipartimento delle opere sociali) che nega all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico psichiatrica;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1984 il ricorrente dott. __________ ha conseguito la laurea in medicina presso __________;
che nel 1994 ha terminato il periodo di formazione necessario per il conseguimento del titolo di specialista FMH in psichiatria e psicoterapia: titolo che in mancanza del diploma federale non può tuttavia essergli rilasciato;
che il 4 marzo 1995 il ricorrente ha chiesto al Dipartimento delle opere sociali l'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico psichiatra limitatamente ai comuni di __________, delle __________ e delle
che dopo aver raccolto il preavviso negativo dell', dell', del __________ e della __________, il 15 maggio 1995 il Dipartimento delle opere sociali ha reso noto al ricorrente di essere intenzionato a respingere l'istanza;
che il 25 marzo 1996 il dott. __________ ha sollecitato l'emissione di una decisione formale;
che con risoluzione 9 luglio 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza che il bisogno di assistenza medico-psichiatrica della popolazione dei comuni suindicati fosse adeguatamente coperto dagli specialisti in attività nella regione;
che contro la predetta risoluzione il dott. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione di medico psichiatra limitata ai comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________;
che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno dell'impugnativa si dirà semmai più avanti;
che con risposta del 30 agosto 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha sollecitato, in via principale, la trasmissione dell'impugnativa al Consiglio di Stato per competenza; in subordine ne ha invece chiesto il rigetto;
considerato, in diritto
che prima di entrare eventualmente nel merito occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo;
che giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato;
che l'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico è di principio rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali (art. 56 LSan);
che, di regola, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ai portatori di un titolo di studio svizzero (art. 56 LSan);
che il Consiglio di Stato può inoltre eccezionalmente rilasciare autorizzazioni limitate nel luogo e/o nel tempo ad operatori sanitari in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero (art. 57 LSan);
che avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25.6.1928 (RU 2.4.1.6), il Governo ha delegato al Direttore del Dipartimento delle opere sociali la competenza a rilasciare autorizzazioni eccezionali a favore di operatori sanitari sprovvisti di un titolo di studio svizzero (cfr. allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali);
che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge succitata, contro le decisioni delle istanze subordinate (delegate) è dato il ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge concretamente applicabile preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;
che questa disposizione dev'essere considerata applicabile anche nel caso, unico e per molti aspetti anomalo, qui in esame, ove il Governo ha delegato una sua competenza non ad una vera e propria istanza subordinata, bensì ad un membro del collegio;
che, non prevedendo la LSan la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Direttore del Dipartimento delle opere sociali in applicazione degli art. 57 LSan e dell'allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali, il ricorso in oggetto dev'essere dichiarato irricevibile;
che l'impugnativa va comunque trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato in virtù dell'art. 4 PAmm;
che, dato l'esito, non si prelevano né spese, né tassa di giustizia;
visti gli art. 57 LSan; 4 LComp Org; 3, 4, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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