AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.155
Data decisione, Autorità:
26.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00155
Lugano
26 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del Giudice
Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 luglio 1996 di
patr.
da: st.leg. __________
contro
la
decisione 18 giugno 1996, no. 3038, del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia 17 aprile 1996 rilasciatale dal municipio di __________ per
ristrutturare ed innalzare la casa d'abitazione che sorge sulla part. no.
__________ RT nel nucleo di __________;
viste le risposte:
-
9 luglio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
21 agosto 1996 del municipio di
__________;
-
23 agosto 1996 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente __________ è
proprietaria di una vecchia casa d'abitazione (part. no. __________ RF),
situata a __________, nel nucleo di __________ a ridosso dello stabile di
proprietà della resistente __________ (part. no. __________ RF).
L'8 gennaio 1996 la ricorrente ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di ristrutturare la costruzione, innalzando il tetto di
40 cm sul lato NW e di 1 m sul lato opposto (SW) allo scopo di ricavare
ulteriori vani abitabili al secondo piano (2 camere + servizi).
Alla domanda si è opposta la vicina qui resistente,
contestando l'innalzamento perché avrebbe otturato due finestrelle che danno
luce ai suoi locali.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 17 aprile 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato alla ricorrente la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione.
C. Il provvedimento è stato
tuttavia annullato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 18 giugno 1996 ha
accolto il ricorso inoltratogli dalla vicina opponente.
Dopo aver rilevato che la costruzione in esame non rispetta
la distanza minima di 3 m verso edifici con aperture e che il contrasto con il
diritto posteriore pregiudica gli interessi della vicina qui resistente, il
Governo ha in sostanza escluso che l'innalzamento potesse essere autorizzato in
applicazione dell'art. 39 RLE. Non trattandosi di un difetto facilmente
emendabile, la licenza è stata annullata.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Secondo la ricorrente, nella zona del nucleo le prescrizioni
sulle distanze sarebbero applicabili soltanto in caso di nuove costruzioni.
Erronee sarebbero quindi le deduzioni tratte dal Consiglio di Stato.
La fattispecie, argomenta, sarebbe retta dall'art. 36 lett. a
NAPR, che al pari del capoverso seguente, ammette modiche sopraelevazioni degli
edifici esistenti nel nucleo.
A torto, prosegue poi l'insorgente, il Governo avrebbe omesso
di considerare l'art. 14 NAPR, che permette in modo generale di sopraelevare
gli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del PR anche se non
rispettano le norme sulle distanze.
La ricorrente conclude rilevando che la finestrella di cui la
resistente si prevale per esigere il rispetto di una distanza di 3 m dal suo
stabile sarebbe abusiva. Anche da questo profilo il Consiglio di Stato avrebbe
violato il diritto accogliendo l'impugnativa inoltratagli dall'opponente.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dalla vicina __________,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
L'impugnativa è invece condivisa dal municipio di __________
che conferma le osservazioni presentate in prima istanza.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono
incontestabilmente date dall'art. 21 LE.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
-
Data la natura delle
questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall'insorgente (sopralluogo,
testi, richiamo atti) non appaiono in effetti atte a procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi ed i limiti
dell'intervento in contestazione emergono peraltro chiaramente dagli atti.
L'accertamento dell'illegittimità dell'apertura (finestrella) praticata sulla
facciata dell'edificio della resistente, operato dal giudice civile decenni
orsono, è d'altro canto irrilevante dal profilo dell'applicazione delle
normative di diritto pubblico, che regolano il caso qui in esame.
-
Giusta l'art. 34 NAPR di
__________, nelle aree definite "nucleo tradizionale" sono ammessi:
"a) gli
interventi di riattamento o trasformazione degli edifici strutturati con elementi
di valore storico o ambientale a condizione che vengano rispettati il carattere
architettonico, la volumetria e le altezze dei singoli corpi di fabbrica.
Dovranno
in particolare essere mantenute o ripristinate le caratteristiche delle
facciate (aperture, balconi, loggiati) e dovrà essere rispettato, nelle sue
linee generali, lo schema d'organizzazione interna dell'edificio mantenendo o
ripristinando, nella misura del possibile, gli elementi strutturali verticali e
orizzontali (solette, muri portanti, corpi scala).
Deve
essere, inoltre, riproposta o rispettata la forma originaria del tetto.
Nell'ambito
di tali interventi possono essere eccezionalmente concessi ampliamenti di
portata limitata a condizione che:
-
l'intervento
sia motivato da evidenti esigenze oggettive (igiene, sicurezza, ecc.);
-
sia
rispettato l'allineamento storico determinato dall'edificio in oggetto e dagli
edifici ad esso contigui;
-
non
risultino sostanzialmente modificate le caratteristiche spaziali e ambientali
del contesto edilizio.
b) La
demolizione e ricostruzione degli edifici funzionalmente non abitabili e
completamente sprovvisti di elementi di valore storico-artistico e ambientale.
Sulle
singole possibilità di demolizione e ricostruzione, il Municipio, sentito il
parere dell'autorità cantonale competente, deciderà caso per caso.
Le
nuove volumetrie dovranno rispettare gli allineamenti storici e le contiguità
esistenti lungo le contrade e dovranno essere compatibili, architettonicamente,
con l'aspetto tradizionale del nucleo.
L'altezza
dovrà essere, in generale, quella dell'edificio primitivo.
Ev.
alzamenti sono ammessi eccezionalmente a condizione che non venga in ogni caso
superata l'altezza degli edifici tipici dell'ambiente circostante.
Ev.
ampliamenti planimetrici sono concessi solo alle condizioni enunciate per gli
eventuali ampliamenti concessi alla lettera a).
Per
un corretto inserimento nel contesto ambientale si dovrà avere una particolare
cura nella scelta dei materiali da utilizzare, nella scelta dei tinteggi esterni,
e nelle soluzioni di dettaglio relative agli elementi architettonici delle
facciate (davanzali, inferriate, serramenti, porte d'entrata, gelosie, ecc.).
I
tetti dovranno essere a falde con pendenze analoghe (in ogni caso non inferiori
al 35 %) a quelle degli edifici circostanti.
c) Nuove
costruzioni, limitatamente al nucleo di __________, nelle aree libere di
contorno alle parti edilizie storiche o tradizionali di valore ambientale, solo
se esse costituiscono un prolungamento organico dell'edificazione esistente.
Per
le nuove volumetrie valgono le disposizioni enunciate alla lettera b).
Le
distanze da rispettare sono:
da un fondo: a confine o a ml. 1.50;
verso un edificio senza aperture: in contiguità o a ml 3.00;
verso un edificio con aperture: ml 3.00.
Il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale
competente, può imporre caso per caso distanze maggiori per un miglior inserimento
della costruzione."
L'art. 34 NAPR classifica gli interventi ammissibili nella
zona dei nuclei tradizionali in tre diverse categorie.
La prima (lett. a) ha per oggetto gli edifici ancora integri
e strutturati con elementi di valore storico o ambientale.
La seconda categoria (lett. b) interessa invece gli edifici
funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di elementi di valore
storico-artistico o ambientale.
L'ultima (lett. c) disciplina invece l'edificabilità delle
aree libere di contorno alle parti edilizie storiche o tradizionali di valore ambientale
del nucleo di __________.
Per gli edifici della prima categoria sono per principio
ammessi soltanto interventi di tipo conservativo (riattamento o trasformazione)
volti al recupero ed alla valorizzazione della sostanza edilizia esistente.
Ampliamenti di portata limitata (verticali od orizzontali) possono essere eccezionalmente
concessi soltanto a determinate condizioni, sulle quali si ritornerà in
dettaglio più avanti.
Gli edifici della seconda categoria possono invece essere demoliti
e ricostruiti nel rispetto delle preesistenze, secondo le indicazioni del
municipio. Ampliamenti sono ammessi soltanto in casi eccezionali ed a
condizioni restrittive.
Nuove costruzioni possono infine essere autorizzate soltanto
su determinati terreni del nucleo di __________, a condizione che vengono
rispettate le distanze prescritte dalla lett. c della norma in esame.
- L'intervento in
contestazione ricade incontestabilmente sotto l'art. 34 lett. a NAPR. Si tratta
in effetti di una ristrutturazione (riattamento) accompagnata da un modico ampliamento,
che ha per oggetto un edificio ancora integro, strutturato con elementi di
valore ambientale, in quanto costituente un tassello importante del tessuto
edilizio del nucleo di __________.
Gli art. 34 lett. b) e c) NAPR non tornano applicabili,
perché non si tratta né di una demolizione / ricostruzione di un edificio funzionalmente
non abitabile e completamente sprovvisto di elementi di valore storico o
ambientale, né di una nuova costruzione su un'area libera di contorno.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, le
distanze prescritte dall'art. 34 lett. c) NAPR non sono applicabili. Come ben
si può dedurre dal testo della norma, queste distanze sono applicabili soltanto
alle nuove costruzioni nelle aree libere di contorno delle parti edilizie
storiche o tradizionali del nucleo di __________.
- Stabilito che
all'intervento in esame torna applicabile l'art. 34 lett. a NAPR, resta da
verificare se siano dati i presupposti per autorizzare la modica
sopraelevazione. In base alla norma succitata, ampliamenti di portata limitata
possono essere eccezionalmente autorizzati a condizione che:
-
non
risultino sostanzialmente modificate le caratteristiche spaziali ed ambientali
del contesto edilizio;
-
sia
rispettato l'allineamento storico determinato dall'edificio in oggetto e dagli edifici
contigui;
-
l'intervento
sia motivato da evidenti esigenze oggettive (igiene, sicurezza ecc.).
Le prime due condizioni sono chiaramente soddisfatte. L'innalzamento
del tetto di un metro al massimo è di portata limitata (sia in assoluto, sia
per rapporto alla costruzione esistente), non modifica sostanzialmente le
caratteristiche spaziali ed ambientali del contesto edilizio in cui si
inserisce l'immobile e rispetta gli allineamenti.
Insoddisfatta è invece l'ultima delle condizioni sopra
elencate. Nulla permette infatti di ritenere che l'ampliamento sia
"motivato da evidenti esigenze oggettive", ovvero da necessità che
scaturiscono dalla costruzione stessa, prescindendo dalla situazione personale
del proprietario.
Nemmeno la ricorrente indica quali bisogni di natura
oggettiva giustificherebbero l'innalzamento in contestazione. L'unica ragione
apparente è riconducibile all'intenzione della proprietaria qui ricorrente di
ricavare nuovi spazi abitabili da un sottotetto del tutto inagibile.
Una simile esigenza non è tuttavia di natura oggettiva.
Potrebbe al limite esserlo se si trattasse di rendere funzionali spazi esistenti,
oggettivamente utilizzabili a scopi abitativi. Qui invece si tratta di creare
due nuovi locali in un sottotetto concepito e strutturato come semplice
intercapedine e non come spazio utile od utilizzabile. Non può quindi essere
considerata alla stregua di una necessità evidente, derivante dall'oggetto
stesso. E' una semplice scelta personale della ricorrente, destinata ad incrementare
le possibilità di utilizzazione dell'immobile. Non è un'opzione che qualsiasi
proprietario sarebbe costretto a fare in considerazione della particolare situazione
dell'edificio. Non basta quindi a giustificare il rilascio di un'autorizzazione
in deroga al principio del mantenimento delle volumetrie esistenti chiaramente
insito nell'art. 34 lett. a NAPR.
Invano si richiama l'insorgente all'art. 14 NAPR. Questa
norma di carattere generale e volta a permettere la sopraelevazione di edifici
esistenti in contrasto con le norme sulle distanze entrate successivamente in
vigore, non prevale evidentemente sulla regola speciale sancita dall'art. 34
lett. a NAPR.
Né giova alla causa dell'insorgente dimostrare che la
finestrella è abusiva. Non essendo comunque applicabili al caso concreto le
distanze prescritte dall'art. 34 lett. c NAPR, la questione relativa alla
legittimità di questa apertura dal profilo del diritto civile è del tutto
irrilevante.
- In esito alle
considerazioni dianzi esposte, il ricorso va quindi respinto, confermando,
seppure per altri motivi, la risoluzione governativa impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 6, 14, 34 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'200.-- alla controparte
a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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