Settlement on demolition order and monetary sanction

52.1996.154Altro tribunale1 dic 1997Settled

Sintesi

The administrative court dealt with an appeal against a State Council decision confirming a municipal demolition order for two canopies on a building project. At the hearing, the judge delegated a settlement under which the municipality renounced demolition and the appellant agreed to pay CHF 10,000 to the municipality as a pecuniary sanction. Both sides accepted the proposal. The court therefore struck the appeal off the roll, annulled and reformed the State Council decision accordingly, and ordered no court fees and no compensation.

Regest

Settlement in administrative appeal proceedings; termination of the case by mutual agreement. Where the parties accept a court-proposed settlement, the appellate court may strike the appeal from the docket and adapt the challenged administrative decision in accordance with the settlement. If the settlement expressly provides for waiver of enforcement of an earlier demolition order in exchange for payment of a pecuniary sanction, the court gives effect to that arrangement and may dispense with court costs and party compensation.

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Numero d'incarto: 52.1996.154

Data decisione, Autorità: 01.12.1997, TRAM

Incarto n. 52.96.00154

Lugano 1° dicembre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 luglio 1996 di

__________ patr. da: avv. __________

contro

la decisione 18 giugno 1996, no. 3042, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 14 dicembre 1995 di __________, interposto contro la decisione 28 novembre 1995 del municipio di , con la quale è stata ordinata la demolizione delle pensiline contrassegnate in giallo (sub. G. e H) sulla planimetria catastale del progetto approvato i l21 luglio 1993 relativo all'edificazione di una casa di appartamenti al mappale no . RFD di __________;

preso atto che in occasione dell’udienza 12 novembre 1997, vista la particolarità della situazione il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

"1. Il municipio rinuncia ad esigere la demolizione.

  1. Il ricorrente verserà al comune fr. 10'000.-- a titolo di sanzione pecuniaria.

  2. La decisione 18.6.96, no. __________, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nei termini di questa transazione.

  3. Alle parti è assegnato un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta.

In caso di accoglimento il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dagli atti senza spese e senza ripetibili."

ritenuto che il 17 novembre 1997, il municipio di __________, e il 27 novembre u.s., il patrocinatore del ricorrente, hanno aderito alla transazione succitata;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

decreta:

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

§. La decisione 18 giugno 1996, no. __________, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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