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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.151
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00151
DP 142/96
leo
Lugano
27 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 giugno 1996 di
__________ rappr. da: avv.
contro
la
decisione 11 giugno 1996 del Consiglio di Stato (n. 2897) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 30 gennaio
1996 con cui il municipio di __________ ha aperto nei loro confronti un
procedimento contravvenzionale ed ha ingiunto loro di presentare un piano per
la sistemazione definitiva dei posteggi interni del garni __________ e di realizzare
gli 11 posteggi mancanti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12 settembre 1994 il
municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti il permesso di costruire
lungo via __________ un albergo con annessa una stazione di servizio (part. n.
__________ RFD). I piani approvati prevedevano di realizzare 39 posteggi
(24 per l'albergo, 10 per il ristorante e 5 per la stazione di servizio).
Il 3 agosto 1995 i ricorrenti hanno inoltrato al municipio
una variante che comportava un considerevole aumento della superficie del
ristorante. Per coprire l'accresciuto fabbisogno di posteggi derivante
dall'aumento del numero di posti a sedere (da 40 a 123), la variante prevedeva
di realizzare 12 posteggi del tipo "duo-box" nel piano seminterrato.
Il 15 settembre 1995, il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta, subordinando la concessione del permesso di
abitabilità alla messa a disposizione dei posti auto previsti (51). Lo stesso
giorno l'Ufficio permessi e passaporti del Dipartimento delle istituzioni ha
autorizzato l'apertura dell'esercizio pubblico con 71 posti letto e 98 posti a
sedere.
Benché i ricorrenti non avessero realizzato i 12 posteggi del
tipo "duo-box" previsti nell'autorimessa sotterranea, il 19 ottobre
1995 il municipio ha rilasciato il permesso di abitabilità. Con decisione del
25 ottobre 1995, l'esecutivo comunale ha comunque sollecitato i ricorrenti a realizzare
i posteggi mancanti (11, secondo i calcoli aggiornati in base alle opere
eseguite), assegnando loro un termine di 60 giorni per provvedervi. Con lo stesso
provvedimento, il municipio ha inoltre ingiunto loro di inoltrare un piano con
la sistemazione definitiva dei posteggi esterni.
B. Preso atto che i ricorrenti
non avevano dato seguito all'ingiunzione, il 30 gennaio 1996 il municipio ha
deciso di assegnare loro un ulteriore termine di 15 giorni per l'inoltro del
piano dei posteggi esterni e un termine di 60 giorni per l'esecuzione degli 11
posteggi del tipo "duo-box" ancora mancanti. Con lo stesso
provvedimento i ricorrenti sono inoltre stati posti in contravvenzione.
Contro la predetta risoluzione __________ e liteconsorti sono
insorti davanti al Consiglio di Stato contestando l'obbligo di realizzare i
posteggi duo-box mancanti. A loro avviso, i posteggi occorrenti al ristorante
(98 posti a sedere: 4 = 24) non potrebbero sommarsi a quelli destinati
all'albergo (71 posti letto: 3 = 24).
C. Con giudizio 11 giugno 1996
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dai qui ricorrenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il cumulo dei posteggi
prescritti per gli alberghi con quelli imposti per i ristoranti potesse
prestare il fianco a critiche ma non fosse insostenibile.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza, gli insorgenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato
in relazione al cumulo del fabbisogno in posteggi determinato dall'albergo e
dal ristorante.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne postulano il rigetto
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività del gravame sono indiscutibilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46
PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Controversa è unicamente la
risoluzione 30 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha ordinato ai
ricorrenti di eseguire gli 11 posteggi "due-box" mancanti. Fuori
discussione è l'obbligo di inoltrare un piano con la sistemazione definitiva
dei posteggi esterni. Incontestato, oltre che incontestabile, è pure l'avvio di
un procedimento contravvenzionale a carico degli insorgenti.
-
Con la risoluzione
censurata il municipio di __________ ha assegnato ai ricorrenti un termine di
60 giorni per eseguire i posteggi "duo-box" mancanti che avevano
previsto di realizzare con la variante approvata il 15 settembre 1995.
In sostanza, il provvedimento censurato impone ai ricorrenti
di adottare le misure necessarie per rendere l'opera realizzata conforme al
progetto approvato con la variante del 15 settembre 1995. E' in effetti
pacifico che omettendo di realizzare i posteggi "duplo box" al piano
interrato i ricorrenti hanno realizzato un'opera non conforme al progetto
approvato in quell'occasione.
Il provvedimento in esame va quindi configurato alla stregua
di una misura finalizzata al ripristino di una situazione conforme al diritto.
Notoriamente, le misure di ripristino presuppongono
l'esistenza di una violazione materiale del diritto, ovvero una difformità non
sanabile mediante rilascio di un permesso a posteriori. L'esistenza di tale
difformità va accertata nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso
in sanatoria.
Da tale accertamento si può tuttavia prescindere quando la violazione
materiale risulti da una decisione cresciuta in giudicato, quando l'opera è
stata eseguita in contrasto con un ordine esplicito dell'autorità o quando
l'illegittimità dell'intervento sia palese (cfr. Mäder, Das
Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 644).
- Nel caso concreto, sono
chiaramente date le premesse per prescindere dall'avvio di una procedura di
rilascio del permesso in sanatoria. L'obbligo di approntare 12 posteggi
supplementari oltre a quelli inizialmente previsti è stato accertato
nell'ambito della procedura di variante sfociata nella licenza del 15 settembre
1995: atto, questo, che i ricorrenti hanno accettato, lasciando che crescesse
in giudicato formale. Ammettere ulteriori contestazioni, come ha fatto il
Consiglio di Stato, significherebbe attentare alla sicurezza del diritto e
misconoscere il principio della res iudicata. Conseguenza, questa, ancor più
inammissibile se si considera che già il 25 ottobre 1995 il municipio aveva
ingiunto ai ricorrenti di approntare i posteggi mancanti.
Non potendo i ricorrenti rimettere in discussione l'obbligo
di dotare la costruzione dei posteggi prescritti dall'art. 65 NAPR, il ricorso
andrebbe senz'altro respinto. La realizzazione dei posteggi mancanti
costituisce in effetti l'unica misura suscettibile di ripristinare l'ordinamento
giuridico violato dalle omissioni poste in essere dai ricorrenti.
- Comunque anche volendo
ammettere la proponibilità delle contestazioni tardivamente sollevate dai
ricorrenti, l'esito non sarebbe diverso.
Per gli alberghi l'art. 65 NAPR di __________ esige infatti
un posto auto ogni tre letti (lett. d), mentre per i ristoranti e per i bar è
richiesta la formazione di un posto auto ogni 4 posti a sedere o ogni 6 mq di
SUL (lett. f).
Il numero di posti auto è fissato in base alla destinazione
delle costruzioni ed al prevedibile afflusso di veicoli che determinano il
fabbisogno di posteggi.
Il fatto che un albergo ed un ristorante situati sotto lo
stesso tetto e sotto un'unica patente d'esercizio pubblico diano luogo ad un
cumulo del rispettivo fabbisogno di posteggi va esente da critiche almeno nella
misura in cui il ristorante non sia riservato ai clienti dell'albergo. Ipotesi,
questa, che in concreto non si verifica.
Un ristorante aperto al pubblico, com'è quello in
discussione, ingenera in effetti un fabbisogno di posteggi distinto rispetto a
quello indotto dalla mera struttura alberghiera. Che vi siano sovrapposizioni e
che taluni ospiti dell'albergo facciano capo al ristorante è senz'altro
possibile. Tale circostanza non permette tuttavia ancora di contestare con
successo la norma in esame nella misura in cui porta a cumulare il fabbisogno
di posteggi dell'albergo con quello del ristorante.
- Ferme queste premesse, la
decisione municipale impugnata, immune da violazioni del diritto, va quindi
senz'altro confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 65 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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