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Numero d'incarto:
52.1996.150
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00150
DP 141/96
leo
Lugano
27 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 giugno 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
deciione 5 giugno 1996 del Consiglio di Stato (n. 2827) che respinge
l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 14 marzo 1996
con la quale il Municipio di __________ ha rinunciato ad aggiudicare un'area
messa a concorso per l'organizzazione di un parco divertimenti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella seduta del 13 novembre 1995 il consiglio comunale
di __________ ha autorizzato il municipio a concedere in locazione a terzi il
piazzale della __________ (part. n. __________ RFD): bene patrimoniale di
proprietà del comune (cfr. STA 24.8.92 in re comune di __________);
che la risoluzione del legislativo comunale specificava che
la locazione era ammessa anche per l'organizzazione di parchi divertimenti, che
l'aggiudicazione doveva avvenire per pubblico concorso, che doveva essere
fissata una pigione minima e che restava riservata al municipio la facoltà di
rinunciare a qualsiasi aggiudicazione;
che il 29 gennaio 1996 il Municipio di __________ ha indetto
un pubblico concorso per la locazione del piazzale in questione affinché vi
venisse organizzato un parco divertimenti dal 14 al 30 giugno 1996;
che tra le diverse condizioni il bando di concorso fissava
un'offerta minima di fr. 30'000.-, precisando che nel caso in cui l'offerta
minima non fosse stata raggiunta da nessun partecipante, il Municipio si
riservava la facoltà di assegnare lo svolgimento del parco divertimenti al
miglior offerente, oppure di rinunciare definitivamente all'assegnazione;
che in tempo utile sono state inoltrate due offerte: quella
del ricorrente, limitata al periodo dal 20 al 30 giugno 1996, e quella del
giostraio __________, entrambe per l'importo di fr. 10'000.--;
che, viste le offerte, il 14 marzo il Municipio di __________
ha deciso di rinunciare all'organizzazione di un parco divertimenti per l'anno
1996;
che con giudizio 5 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha confermato
la predetta decisione municipale, respingendo l'impugnativa contro di essa
inoltrata dall'opponente;
che contro il predetto giudizio governativo __________ è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando l'assegnazione del parco divertimenti; dei motivi addotti a
sostegno dell'impugnativa si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
Municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e
la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date dagli art. 208, 209
LOC; 43 e 46 PAmm: il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che il bando di concorso configura in sostanza un invito
rivolto ad una cerchia determinata od indeterminata di potenziali concorrenti
ad inoltrare offerte per la stipulazione di un determinato contratto: offerente
è il singolo concorrente, accettante è invece chi indice il concorso;
che per il principio dell'autonomia contrattuale, chi indice
un concorso non è obbligato a deliberare sulle offerte inoltrate, ma è libero
di rinunciarvi (DTF 46 II 372; Berner Kommentar zum OR, ad Art. 8 N 64);
che a maggior ragione questa libertà dev'essergli
riconosciuta, quando l'ente banditore se la riserva espressamente come nel caso
concreto;
che il bando di concorso, unitamente alle condizioni che
incorpora o per la natura giuridica delle stesse, è immediatamente produttivo
di effetti giuridici esterni e, pertanto, suscettibile di impugnativa immediata
e a sé stante;
che, in concreto, l'insorgente non ha contestato il bando nel
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione (art. 213 LOC);
che, inoltrando la propria offerta senza riserve, ne ha
pertanto accettato le condizioni; si è quindi sottomesso anche alla clausola
che riservava al municipio la facoltà di prescindere da qualsiasi
aggiudicazione;
che, contestando la decisione del municipio di rinunciare ad
assegnare l'uso temporaneo dell'area messa a concorso, l'insorgente disattende
manifestamente il principio della buona fede che vincola anche il privato nei
confronti della pubblica amministrazione (Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 74 B II, pag. 458);
che l'esito non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui si volesse
ammettere che la mancata indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso contro
il bando di concorso permetta all'insorgente di contestare ancora in questa
sede la clausola con cui il municipio si è riservato la facoltà di rinunciare a
qualsiasi aggiudicazione;
che già per questi motivi il ricorso può essere respinto
senza che occorra esaminare il fondamento delle censure sollevate dal ricorrente
con riferimento alla libertà di commercio e di industria ed alla parità di
trattamento fra organizzatori di parchi divertimento ed tenutari di circhi
equestri;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 208, 209 LOC; 18, 43, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 500.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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