TRAM lacks jurisdiction over appeal on opening hours notice

52.1996.136Altro tribunale24 giu 1996Inadmissible

Sintesi

The appellant, manager of a public establishment, challenged before the cantonal administrative court a Council of State decision confirming the municipality's refusal to accept a revised notice of opening hours. The court first examined its jurisdiction ex officio and held that, under the enumerative appeal system and Art. 71 LEsPub 1994, only certain Council of State decisions concerning licences, capacity certificates, or operating authorizations are further appealable. Because the dispute concerned only opening-hours notice, the appeal was inadmissible. Owing to the incorrect indication of remedies, no court fee or costs were charged.

Regest

Art. 3, 60 PAmm; Art. 208 LOC; Art. 71 cpv. 3 LEsPub 1994: appealability of cantonal administrative-court review determined by an enumerative system; the court examines jurisdiction ex officio. Decisions of the Council of State under the Public Establishments Act are final in principle and are further appealable only when they concern the grant, refusal, suspension, or revocation of licences, capacity certificates, or authorizations to manage a public establishment. A decision dealing solely with the refusal to accept notification of opening hours does not fall within that exception and is therefore not subject to further appeal. Where an incorrect indication of remedies is given, court fees may be waived (consid. jurisdiction/admissibility).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1996.136

Data decisione, Autorità: 24.06.1996, TRAM

Incarto n. 52.96.00136 DP 127/96 cm

Lugano 24 giugno 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Del Tredici Berini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 giugno 1996 di


rappr. da: __________

contro

la decisione 22 maggio 1996 (no. 2579) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dell'insorgente avverso la decisione 22 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto la notifica degli orari di chiusura dell'esercizio pubblico inoltratagli dalla stessa ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 13 dicembre 1995 la ricorrente , gerente del __________ a __________, ha notificato al municipio i seguenti orari di apertura dell'esercizio pubblico:

  • domenica, martedì-giovedì dalle 10.30 alle 24.00,

  • venerdì e sabato dalle 10.30 alle 01.00,

  • lunedì chiuso per riposo settimanale;

che l'8 febbraio 1996 la ricorrente ha notificato all'autorità comunale che il locale sarebbe stato aperto da martedì a sabato dalle ore 10.30 alle ore 01.00, mentre nei giorni di domenica e lunedì sarebbe rimasto chiuso;

che il municipio di __________, con decisione 22 febbraio 1996 ha respinto la nuova notifica, precisando che sarebbero pertanto rimasti in vigore gli orari notificati in precedenza;

che con giudizio 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da __________ contro la predetta risoluzione municipale, ritenendo che gli orari di apertura fissati dal municipio di __________ mediante ordinanza del 6 dicembre 1995 tenessero adeguatamente conto tanto degli interessi degli esercenti e degli avventori, quanto delle esigenze di tutela della quiete pubblica;

che con contro la predetta risoluzione governativa la soccombente è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;

Considerato, in diritto

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato è dato soltanto nei casi previsti dalla legge: la competenza di questo Tribunale è quindi stabilita secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. art. 60 PAmm; DTF 9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465).

che conformemente all'art. 208 LOC contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;

che in data 8 marzo 1996 é entrata in vigore la nuova Legge sugli esercizi pubblici (LEsPub) del 21 dicembre 1994;

che per quanto attiene ai mezzi d'impugnazione l'art. 71 cpv.1 LEsPub dispone che contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento é dato ricorso al Consiglio di Stato;

che le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LEsPub sono per principio definitive; sono ulteriormente deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo soltanto le decisioni governative concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di certificati di capacità e di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico (art. 71 cpv. 3 LesPub).

che, in concreto, la decisione impugnata, resa dal Consiglio di Stato il 22 maggio 1996, ossia dopo l'entrata in vigore della

LEsPub 1994, ha per oggetto una risoluzione con cui il municipio di __________ ha respinto la notifica degli orari di apertura inoltratagli dalla ricorrente;

che il giudizio governativo censurato non concerne una decisione di rilascio, rifiuto, sospensione o revoca di patenti, di certificati di capacità o di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico;

che il giudizio impugnato è quindi definitivo (art. 71 cpv. 3

LEsPub);

che così stando le cose, l'impugnativa va respinta siccome irricevibile;

che considerata l'erronea indicazione dei mezzi d'impugnazione data dal Consiglio di Stato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 48, 60 PAmm; 107, 208 LOC; 23 RALOC; 71 LesPub 1994;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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