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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.85
Data decisione, Autorità:
22.05.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00085
DP 48/95
leo
Lugano
22 maggio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7
febbraio 1995 di
__________, __________ e __________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione 30 gennaio 1995 del Dipartimento delle
istituzioni che assicura in via di massima alla __________, di , la
conversione della patente d'esercizio pubblico relativa alla
"" di __________ in una patente di locale notturno;
viste le risposte:
-
13
febbraio 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e
passaporti;
-
16
febbraio 1995 della __________;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 30 gennaio 1995 il Dipartimento
delle istituzioni ha assicurato in via di massima alla __________, con sede a
, il passaggio della patente relativa alla "" di
__________ dalla Cat. B2) "trattoria senza alloggio" alla Cat. B 1)
"locale notturno";
che avverso la premessa risoluzione __________,
__________ e , proprietari dell'albergo "" di
__________, insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo
postulandone l'annullamento;
che in sostanza gli insorgenti sostengono che la
prospettata trasformazione del locale della resistente, con la formazione di cabine
e mini locali con pareti (cosiddetti séparés), sia contraria al principio
sancito dall'art. 43 RLEP oltre che destinata a favorire l'esercizio della
prostituzione all'interno dell'EP;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono la
resistente e il Dipartimento delle istituzioni, quest'ultimo precisando che la
conformità della controversa struttura alle condizioni dell'art. 43 RLEP verrà
esaminata al momento del collaudo che precede il rilascio della patente
d'esercizio pubblico;
considerato, in diritto
che il ricorso, benché tempestivamente inoltrato alla
competente autorità (art. 60 LEP), deve essere respinto in ordine siccome irricevibile
per difetto di legittimazione;
che la costante giurisprudenza di questo tribunale
esclude tanto i proprietari di fondi non confinanti con quello in cui é
prevista l'apertura del nuovo EP, quanto i titolari di patenti di diverso genere,
da quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione giuridica
risulta collegata con l'oggetto del provvedimento censurato da un rapporto
talmente stretto ed intenso, da farle apparire portatrici di un interesse legittimo
a dolersi del pregiudizio che il provvedimento censurato arreca loro e che l'impugnativa
tende a rimuovere;
che a questo Tribunale consta che gli insorgenti sono
titolari della patente d'esercizio pubblico relativa all'albergo
"__________" (cat. A1) di __________ di cui ne sono anche
proprietari, mentre l'autorizzazione di massima impugnata aveva per oggetto il
rilascio di una patente di categoria B 1) per l'apertura di un locale notturno;
che in siffatte evenienze, non essendo i ricorrenti
titolari di una patente d'esercizio pubblico della medesima categoria di quella
della resistente, non può essere riconosciuto loro un interesse legittimo a
impugnare la querelata decisione;
che la legittimazione deve essere loro negata anche
quali proprietari; l'albergo dei ricorrenti infatti, situato sul lungolago di
__________ tra una moltitudine di altri locali, non appare sufficientemente
vicino al ritrovo della resistente al punto da permetter loro di rivendicare
con successo una situazione giuridica che si distingue da quella degli altri
proprietari della zona per l'intensità del rapporto che li collega all'oggetto
del provvedimento censurato;
che ferme queste premesse, l'impugnativa va quindi
dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione attiva degli insorgenti;
che tasse spese e ripetibili seguono la soccombenza
visti gli art. 60 LEP; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr.
500.--(cinquecento) sono a carico dei ricorrenti in solido, che con il
medesimo vincolo rifonderanno alla restituente fr. 300.-- a titolo di
ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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