AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.81
Data decisione, Autorità:
31.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00081
DP 46/95
cm
Lugano
31 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 febbraio
1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 17 gennaio 1995, no. 289, del Consiglio di
Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione
16 settembre 1991 con cui il municipio di __________ lo destituisce con
effetto immediato dalla carica di agente di polizia;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel maggio 1990 __________ è stato assunto dal
Comune di __________ in qualità di agente di polizia;
che il 1. febbraio 1994 il Procuratore Pubblico ha
ordinato l'arresto del ricorrente per titolo di lesioni semplici (sub. vie di
fatto), sequestro di persona (sub. coazione) falsità in documenti, ripetuto
danneggiamento, ripetute minacce, coazione, disobbedienza a decisioni
dell'autorità, violazione di domicilio; lo stesso giorno il ricorrente è stato
ricoverato presso l'ONC dove è rimasto in stato di detenzione sino al 1. marzo
seguente;
che i reati ipotizzati dal magistrato a carico
dell'insorgente erano da ricollegare ad una violenta lite che lo stesso aveva
avuto con la sua convivente il 20 dicembre precedente;
che in seguito all'arresto il 7 febbraio 1994 il
municipio di __________ ha sospeso l'agente __________ dalla carica; il 25 di
quello stesso mese l'autorità comunale ha inoltre avviato un'inchiesta amministrativa
a suo carico;
che nell'ambito del procedimento penale il ricorrente
è stato sottoposto a perizia psichiatrica; il perito ha ritenuto probabile che
il ricorrente "abbia commesso gli atti in questione in uno stato psichico
in cui la capacità di valutare la gravità di quanto commetteva, sia la capacità
di comportarsi secondo quanto rimaneva della sua capacità di valutazione,
fossero ridotte in modo almeno medio, si che si può ritenere che egli abbia commesso
gli atti illeciti in stato di mediamente scemata responsabilità";
che il perito ha inoltre ritenuto che il ricorrente
fosse dotato di un'intelligenza normale, limitata da un carattere difficile;
l'ha inoltre giudicato "a volte rigido, ripetitivo, incapace di adattarsi
e di affrontare le situazioni difficili"; ha per finire rilevato che
"sul piano emotivo dimostra una carica aggressiva importante; sa guidarsi
bene nelle circostanze ordinarie della vita, altrimenti diventa impulsivo, in
particolare quando si sente angosciato e trattato ingiustamente; pur non
mettendo di per sé in grave pericolo la sicurezza pubblica, è possibile di
ricadute";
che con decreto d'accusa 5 luglio 1994 il PP
sottocenerino ha condannato il ricorrente a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente,
per:
·
falsità in documenti
per aver formato un documento
falso, falsificando la firma della convivente __________, al fine di richiedere
senza autorizzazione alcuna da parte della convivente, la distinta PTT delle
telefonate effettuate dall'apparecchio a loro intestato;
·
coazione,
per avere minacciato la convivente
__________ con un coltello da cucina, intralciandone la libertà, obbligandola,
usando violenza, a restare ferma e seduta sul divano impedendole nel contempo
di rispondere al telefono;
·
ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per non avere ottemperato alla
decisione 13.12.93 del Pretore di Mendrisio Nord, di non accedere al mappale
no. __________ RF di __________, sotto comminatoria della pena prevista
dall'art. 292 CPS;
che il 12 settembre 1994 il ricorrente è stato
sentito dal direttore del servizio del personale della città di __________
nell'ambito dell'inchiesta amministrativa aperta a suo carico; di fronte alla
prospettiva di perdere il posto, l'insorgente si è limitato a rilevare che i
reati per i quali era stato condannato non erano in relazione con il rapporto
di lavoro;
che con decisione 16 settembre 1994 il municipio di
__________ ha licenziato l'agente __________ con effetto immediato;
che con giudizio 17 gennaio 1995 il Consiglio di
Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso
interposta da __________; disattese le eccezioni di natura procedurale
sollevate dall'insorgente con riferimento alle modalità di conduzione
dell'inchiesta amministrativa, il Governo ha ritenuto che gli addebiti mossigli
giustificassero la resiliazione del rapporto d'impiego;
che contro il predetto giudizio governativo il
soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che venga annullato assieme alla controversa sanzione disciplinare;
anche in questa sede il ricorrente contesta le modalità di
conduzione dell'inchiesta aperta a suo carico e censura l'adeguatezza della
misura disciplinare adottata nei suoi confronti;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato ed il municipio di __________ con argomenti di cui semmai si
dirà più avanti.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività
dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 134 cpv. 6 LOC, 43 e
46 PAmm; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); nemmeno il ricorrente postula invero
l'assunzione di prove;
che giusta gli art. 134 LOC e 34 ROD di __________,
la violazione dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la
trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate,
sono punite dal municipio, con l'ammonimento (lett. a), la multa sino a fr.
500.-- (lett. b), il collocamento temporaneo in situazione provvisoria (lett.
c), il trasferimento ad altra funzione (lett. d), la sospensione dall'impiego
per un periodo massimo di tre mesi (lett. e) od il licenziamento (lett. f);
che l'applicazione delle sanzioni disciplinari deve
essere preceduta da un'inchiesta (art. 134 cpv. 2 LOC) nella quale il dipendente
ha diritto di giustificarsi e di farsi assistere (art. 134 cp. 3 LOC); analoghe
garanzie sono previste dall'art. 35 ROD di __________;
che l'art. 28 cpv. 2 ROD di __________ impone ai
dipendenti, quale dovere di servizio, "di adempiere al proprio dovere con
zelo e diligenza ed astenersi da ogni atto che sia di pregiudizio al buon nome
dell'amministrazione"; l'art. 31 lett. c e d ROD vieta inoltre al
dipendente di tenere una condotta riprovevole anche fuori servizio ed in genere
di agire contro l'interesse pubblico o del comune;
che, in concreto, l'inchiesta disciplinare condotta
dal municipio a carico del ricorrente è consistita nell'acquisizione agli atti
delle risultanze del procedimento penale e nella concessione della facoltà di
addurre le proprie giustificazioni;
che, contrariamente a quanto assume l'insorgente,
nelle succinte modalità di conduzione dell'inchiesta non è ravvisabile alcuna
violazione delle garanzie di difesa che gli art. 134 cpv. 2 e 3 LOC e 35 ROD
offrono ai dipendenti comunali oggetto di procedimenti disciplinari;
che la natura, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta
avviata a suo carico erano in effetti perfettamente noti all'insorgente;
nemmeno davanti a quest'istanza l'insorgente pretende invero di aver ignorato
che la violazione dei doveri di servizio rimproveratagli dall'autorità comunale
coincideva con il comportamento da lui tenuto fuori servizio, per il quale era
stato chiamato a rispondere in sede penale;
che il ricorrente, peraltro, non sostanzia
ulteriormente le generiche censure di violazione dei suoi diritti di difesa
sollevate davanti alle istanze di ricorso; non pretende in particolare di
essere stato limitato nella produzione di prove; tanto meno rimprovera
all'autorità comunale di aver accertato i fatti in modo incompleto o erroneo;
né potrebbe sollevare con successo obiezioni a tal proposito, stante che la
fattispecie rilevante dal profilo disciplinare si identifica sostanzialmente
con quella posta a fondamento della condanna penale;
che le violazioni procedurali lamentate dal
ricorrente, quand'anche sussistessero effettivamente, sarebbero comunque sanate
in sede di ricorso, dove gli erano date ampie possibilità di esercitare
compiutamente i suoi diritti di difesa;
che rimosse le eccezioni d'ordine sollevate dal
ricorrente, resta da esaminare il fondamento dell'impugnativa, stabilendo in particolare
se i reati per i quali è stato condannato integrino gli estremi di una
violazione dei doveri di servizio e se il licenziamento configuri una sanzione
adeguatamente commisurata alla gravità della trasgressione;
che i reati commessi dal ricorrente costituiscono a
non averne dubbio una violazione del divieto di tenere una condotta riprovevole
sancito dall'art. 35 lett. c ROD: divieto che non è limitato al tempo di
servizio, ma si estende anche al tempo libero; tali reati sono invero atti a
pregiudicare in modo irreparabile la fiducia riposta dai cittadini nei
funzionari dell'amministrazione (cfr. Hinterberger, Disziplinarfehler und
Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, St. Galler Beiträge
zum öffentlichen Recht, 1986, pag. 245 seg.); lo stesso ricorrente riconosce
che "queste violazioni possono creare delle difficoltà nell'espletamento
della propria attività quale agente di polizia";
che accertato come i reati commessi dall'insorgente
violino il dovere di servizio sancito dall'art 35 lett. c ROD, resta da verificare
se il provvedimento in contestazione sia conforme al principio di
proporzionalità;
che le sanzioni disciplinari servono a ristabilire
all'interno della pubblica amministrazione l'ordine perturbato da comportamenti
lesivi dei doveri di servizio assunti dal singolo dipendente (Bellwald, Die
disziplinarische Verantwortlichkert der Beamten, Bern 1985, pag. 22 seg.);
che le sanzioni disciplinari devono essere
adeguatamente ragguagliate alla gravità dell'infrazione, al grado di colpa del
dipendente ed alle esigenze dell'amministrazione (Bellwald, op. cit, pag. 168
seg.);
che la destituzione (licenziamento) è la sanzione
disciplinare più incisiva, in quanto volta ad espellere il dipendente dalla
pubblica amministrazione; tale sanzione presuppone un comportamento
trasgressivo inconciliabile con la funzione del dipendente; la violazione dei
doveri di servizio rimproverata al dipendente deve in particolare apparire di
gravità tale da rendere ragionevolmente inesigibile la continuazione del
rapporto d'impiego da parte dell'amministrazione;
che, in concreto la gravità dei reati commessi
dall'insorgente è tale da escludere che si possa ragionevolmente pretendere dal
comune di __________ di mantenerlo ulteriormente al suo servizio; il fatto che
siano stati commessi in stato di scemata responsabilità, all'infuori del
servizio, non permette ancora di rimproverare al municipio di aver abusato del
potere discrezionale che la legge gli riserva in ordine all'individuazione del
provvedimento più adeguato alla gravità dell'infrazione; lo esclude peraltro
anche la funzione ricoperta dal ricorrente;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro
respinto, confermando la decisione governativa impugnata siccome immune da
violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi
motivi,
visti gli art. 134 LOC; 31, 34, 35
ROD; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) è a
carico del ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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