AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.76
Data decisione, Autorità:
16.05.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00076
52.95.00077
52.95.00078
DP 93-94-98/94
cm
Lugano
16 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sui ricorsi:
a) 25 marzo 1994 di
b) 26 marzo 1994 di
c) 28 marzo 1994 di
d) 31 marzo 1994 della
COMUNIONE EREDITARIA FU __________, composta da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
la decisione 16 marzo 1994 del Perito distrettuale
di Mendrisio che ha sostanzialmente accolto la domanda 27 ottobre 1993 di
__________ tendente ad ottenere una permuta di terreno tra i mapp. no.
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFP
di __________;
viste le risposte:
all'insieme dei gravami
presentati dagli insorgenti;
esperiti
i dovuti accertamenti ed udite le parti in contraddittorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ ha acquisito in
via successoria la proprietà del mapp. no. __________ RFP di __________, un
fondo prativo di 1094 mq sito in località __________. La particella è inserita
in zona R2, ma data la sua particolare conformazione (ca. ml 6 x 180) risulta
di fatto inedificabile. Trattasi in pratica di una lunga fascia di terreno essenzialmente
pianeggiante sulla quale il locale PR del 1982 prevede la realizzazione di una
strada di quartiere a fondo cieco; la parte stretta confina a est con via
__________ e a ovest con un riale, mentre il lato nord costeggia una sottile
striscia verde intavolata come coattiva.
A meridione, disposti in parallelo, vi sono altri terreni di
analoga forma allungata. A diretto contatto, la part. no. __________ della
comunione ereditaria fu __________ (mq 1037) nonché la part. no. __________ di
__________ e __________ (mq 1272). A sud di queste due ultime proprietà ma ad
una quota leggermente inferiore si trovano il mapp. no. __________ di
__________ (mq 341) ed il mapp. no. __________ di __________ (mq 968), che sul
lato sud confina a sua volta con il mapp. no. __________ del Comune di
__________ (mq 221) e con il mapp. no. __________ di __________ (mq 823).
Tutti i terreni sono inedificati, tranne le part. no.
__________ e __________ sui cui sub. A insistono delle case d'abitazione.
B. Con istanza 27 ottobre 1993
fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di
Mendrisio di avviare una procedura di permuta che rendesse effettivamente
edificabili tutti i mappali summenzionati. Il progetto di riordino particellare
allegato alla domanda prevedeva in sostanza molteplici permute, grazie alle
quali le primitive strisce di terreno sovrapposte venivano trasformate in fondi
di sagoma regolare allineati l'uno di fianco all'altro e gravati da un diritto
di passo di 3 ml di larghezza lungo i rispettivi confini nord.
In sede di risposta ed in occasione dell'udienza di
conciliazione tenutasi il 17 febbraio 1994 la maggior parte dei proprietari dei
terreni dedotti in permuta si sono opposti all'operazione.
C. Esaurite tutte le formalità
procedurali, con decisione 16 marzo 1994 il Perito distrettuale di Mendrisio ha
essenzialmente accolto la domanda di permuta apportandovi qualche lieve correzione
a livello di tracciato di confini e di superficie assegnata ad alcuni proprietari.
L'autorità di prime cure ha ritenuto in pratica che
l'operazione avrebbe reso edificabili tutti i fondi interessati consentendo un
uso più razionale del suolo e ciò senza creare pregiudizio a chicchessia.
D. Diversi proprietari
coinvolti hanno impugnato il predetto giudizio innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
a) __________ rileva soprattutto di aver acquistato la part.
no. __________ per annetterla alla __________ in vista di un'ulteriore
edificazione e quindi ribadisce la propria opposizione a qualsiasi permuta che
coinvolga il suo mappale.
b) __________ chiede un riesame della situazione suggerendo
di limitare la permuta ai mapp. no. __________ e __________, in modo che questi
abbiano a confinare con il tracciato della futura strada di PR prevista sul
sedime della part. no. __________ di __________.
c) __________ osserva che la part. no. __________ sarà oggetto
di espropriazione totale da parte del Comune per realizzare la strada di
quartiere contemplata dal PR e ipotizza che i pianificatori abbiano scelto quel
fondo proprio perché è estremamente allungato e quindi inedificabile. La
permuta avvantaggerebbe pertanto __________ a danno di tutti gli altri proprietari.
Ricorda di aver piantato un nuovo vigneto sul suo mapp. no.
__________ e si chiede chi pagherà le spese di spostamento nel caso in cui la
permuta dovesse essere ammessa. In quest'ultima ipotesi dovrà inoltre
rinunciare al diritto di passo iscritto a carico del mapp. no. __________,
grazie al quale la sua famiglia può raggiungere facilmente il podere
dall'abitazione che possiede nel nucleo.
L'insorgente propone infine la stessa soluzione alternativa
affacciata da __________.
d) I membri della CE fu __________ Isidoro impugnano la decisione
del Perito con argomentazioni in parte già addotte dagli altri ricorrenti,
evidenziando in particolare i pregiudizi che subirebbero in conseguenza della
costruzione della strada. Quanto alla permuta vera e propria, rilevano in
sostanza che la prospettata operazione li priverebbe di una superficie
pregevole senza un'adeguata compensazione in natura o in denaro, intaccando
peraltro in maniera consistente il valore venale complessivo della loro proprietà.
Dal punto di vista procedurale gli insorgenti contestano la
legittimazione attiva di __________ e annotano che in spregio all'art. 87 cpv.
2 lett. c LRPT la domanda di permuta non indicava il valore dei terreni.
E. All'accoglimento dei gravami
si oppone il Perito distrettuale di Mendrisio, che postula la conferma del
giudizio impugnato sottolineando in specie come il riordino particellare
derivante dalle permute sia di beneficio per tutti i proprietari coinvolti.
__________ si rimette al giudizio di questo Tribunale, pur
contestando partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno
illustrati, ove occorresse, nei considerandi che seguono.
F. In data 3 febbraio 1995 una
delegazione del Tribunale ha udito le parti in contraddittorio e visionato i
fondi oggetto della controversa permuta.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto
necessario, in appresso.
G. Pendente causa è deceduto
__________, proprietario unico del mapp. no. __________ e comproprietario del
mapp. no. __________ (quale membro della CE fu __________). Dopo vicissitudini
che ai fini del presente giudizio non occorre evocare, con scritto 12 maggio
1995 gli eredi hanno formalmente comunicato al Tribunale di voler desistere
dalla procedura ricorsuale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito alle impugnative si fonda sui
combinati art. 94 LRPT e 60 LPamm.
La legittimazione a ricorrere dei proprietari coinvolti
nell'operazione di permuta è pacificamente data dall'art. 94 LRPT.
I gravami in oggetto, tempestivi e correttamente formulati,
sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un'unica
pronunzia (art. 51 LPamm) sulla base degli atti, integrati dalle risultanze
degli accertamenti esperiti d'ufficio dalla scrivente autorità. La completezza
degli atti consente di rinunciare all'assunzione delle ulteriori prove
notificate dagli insorgenti, che non appaiono invero idonee a procurare a questo
Tribunale la conoscenza di altri elementi rilevanti per il giudizio (art. 18
LPamm).
- Giusta l'art. 83 LRPT, allo
scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo
può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di parte di esso,
purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.
Il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo
l'interesse generale, non soltanto da un punto di vista ristretto alla
situazione del richiedente. Le procedure di permuta obbligatoria e di rettifica
di confine costituiscono vere e proprie restrizioni di diritto pubblico della
proprietà e, come tali, devono essere sorrette da un pubblico interesse (cfr.
Borghi, GAT, n. 816). Già con sentenza del 19.5.1967 in re M. questo Tribunale
ha avuto modo di rilevare che se la permuta del diritto civile ha per titolo
giuridico il contratto, quella del diritto pubblico amministrativo ticinese si
fonda sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità (cfr. STA cit. pag.
12). Che sia in effetti l'interesse generale il concetto informatore di tutta
la normativa in discussione lo confermano i materiali legislativi, in
particolare quelli relativi alla legge precedente, del 1949, ai quali occorre
risalire, la nuova legge avendone ripreso in proposito le norme ed i materiali
legislativi di questa essendo silenti per quanto riguarda gli art. 83-86 LRPT
(cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, pag. 392). In particolare, il
messaggio governativo che accompagnava quel disegno di legge affermava
testualmente che "I raggruppamenti dei terreni, ed in forma più modesta le
permute e le rettifiche, non sono fine a sé stesse, ma hanno per scopo la
sistemazione agronomica del Cantone attraverso quella fondiaria, ..."
(cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1949, pag. 336). Significativo appare
altresì come al momento dell'adozione della nuova legge (del 1970) venne
stralciato l'art. 95 del progetto (sulle permute ottenute in via privata) allo
scopo di non sottrarre queste ultime ad una verifica della conformità con
l'interesse generale (cfr. verbali citati, pag. 455).
Altro presupposto fondamentale per l'ammissibilità della
permuta secondo l'art. 83 LRPT è che la parte richiesta non ne risulti a sua
volta danneggiata, dal punto di vista del principio dell'uso migliore e più
razionale del terreno, oltre a dover essere adeguatamente indennizzata per
l'eventuale pregiudizio economico (cfr. Borghi, op. cit., N. 815).
Entrambi i presupposti devono essere realizzati cumulativamente
(RDAT I-1993 N. 55).
Evocati i criteri sui quali si fonda la permuta retta dalla
LRPT, ai fini del presente giudizio occorre precisare che ai sensi dell'art. 83
LRPT il proprietario di un fondo può domandare al Perito distrettuale solo la
permuta (totale o parziale) di un terreno confinante con il suo. Il
tenore letterale della norma non lascia spazio ad altre interpretazioni.
L'operazione che trascende i limiti di una cessione di
terreno tra mappali contigui può essere attuata solo nell'ambito di un raggruppamento
o di una permuta generale. Con quest'ultimo istituto, introdotto nella LRPT a
far tempo dal 1° giugno 1991, il Legislatore ha voluto dare competenza al
Consiglio di Stato di decidere, su proposta dei Comuni o d'ufficio,
l'esecuzione di permute concernenti più particelle in un comprensorio
d'estensione limitata e ciò al fine di conseguire una migliore utilizzazione
del terreno edificabile (cfr. messaggio 3 maggio 1988 concernente la modificazione
della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 in
RVGC, sessione ordinaria autunnale 1988, vol. 3, p. 1230 ss.).
La permuta generale soggiace alla specifica procedura di cui
all'art. 83a LRPT. Il principio della permuta ed i limiti del comprensorio
interessato dall'intervento sono decisi dal Governo cantonale, mentre il
Municipio funge da ente esecutore e nomina i periti incaricati di stimare il
valore dei terreni coinvolti nell'operazione; contro il progetto di permuta
generale è dato ricorso al Perito distrettuale, indi al Tribunale cantonale
amministrativo (cfr. art. 94a LRPT).
- Nell'evenienza concreta, il
Perito distrettuale di Mendrisio ha sostanzialmente avallato un'articolata
proposta di permuta che nel suo complesso vede coinvolti ben sette fondi, di
cui solo due si trovano a diretto confine con il mapp. no. __________ del richiedente
__________.
Stante quanto esposto al considerando precedente l'agire del
Perito non può essere tutelato, poiché l'operazione divisata integra quanto
meno gli estremi di una permuta generale ed esula pertanto dalle sue competenze
decisionali, limitate per legge alle sole cessioni di terreno tra fondi
confinanti (art. 83 e 89 LRPT).
I ricorsi devono essere accolti già solo per questo motivo,
con il conseguente annullamento dell'impugnata decisione di permuta 16 marzo
1994.
- Il giudizio attaccato
risulta d'altronde lesivo del diritto anche alla luce dei principi che reggono
le permute e di cui si è trattato al consid. 2.
In effetti, posto che presto o tardi su almeno una parte del
sedime dell'attuale part. no. __________ si dovrà realizzare una strada
d'accesso per urbanizzare la zona e renderla effettivamente edificabile (cfr.
art. 22 cpv. 2 lett. b e 19 cpv. 1 LPT), l'operazione decisa dal Perito
avvantaggerebbe principalmente il richiedente __________ e ciò a scapito
soprattutto della CE proprietaria della part. no. __________, che dalla
prospettata permuta non ricaverebbe alcun beneficio. In simili circostanze è
difficile intravedere nell'operazione il requisito dell'interesse generale
necessario per poterla giustificare.
Come se non bastasse, i proprietari della part. no.
__________ si vedrebbero privati della porzione più pregevole del loro terreno
in cambio di uno scorporo verde in declivio gravato da un diritto di passo. E'
ben vero che altri proprietari dovrebbero sopportare delle perdite secche di
superficie e l'aggravio della medesima servitù, ma è altrettanto vero che tali
inconvenienti sarebbero compensati con i vantaggi derivanti dalla nuova e miglior
sagomatura dei loro fondi, mentre il mapp. no. __________ subirebbe solo un
deprezzamento commerciale. In mancanza di un adeguato compenso in denaro a
conguaglio dello svilimento della propria particella la CE fu __________
patirebbe pertanto un danno economico che rende ulteriormente inammissibile la
permuta così come prospettata.
- Tassa di giudizio e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti
gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 51, 60 ss. LPamm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso di __________ è
stralciato dai ruoli per desistenza degli eredi.
-
I ricorsi di __________,
__________ e della CE fu __________ sono accolti.
§. Di conseguenza la decisione 16 marzo 1994 del Perito distrettuale
di Mendrisio è annullata.
-
La tassa di giudizio di fr.
600.- (seicento) è posta a carico di __________, con l'ulteriore obbligo di
rifondere alla CE fu __________ fr. 400.- (quattrocento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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