AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.66
Data decisione, Autorità:
08.05.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00066
DP 147/93
cm
Lugano
8 maggio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli,
segretario
statuendo sul ricorso 18 maggio
1993 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 27 aprile 1993 (no. 3250) del Consiglio di
Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la condizione
di versare la somma di fr. 4'095.70 quale contributo sostitutivo alla
formazione di un posteggio contenuta nella licenza edilizia 28 ottobre 1992
rilasciatagli dal Municipio di __________ per la riattazione di un rustico al
mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti i dovuti accertamenti
peritali;
ritenuto, in fatto
A. In data 28 ottobre 1992 il Municipio di __________ ha
rilasciato a __________ il permesso di riattare un rustico di sua proprietà
situato nella regione dei __________ (part. no. __________; zona NV).
La licenza edilizia conteneva diverse condizioni particolari,
tra cui quella di versare al momento del rilascio del permesso di abitabilità
un contributo compensativo di fr. 4'095.70 per un posteggio mancante (art. 38
NAPR).
B. Con giudizio 27 aprile 1993 il Consiglio di Stato ha
confermato la predetta condizione respingendo il ricorso contro di essa interposto
dal rilasciatario del permesso, che nel frattempo aveva ottenuto un diritto di
posteggio sul mapp. no. __________ mediante la costituzione di una servitù prediale.
Riconosciuta la legittimità intrinseca del contributo e
verificate le modalità di calcolo del medesimo, l'autorità di ricorso di prime
cure è giunta alla conclusione che la cifra imposta all'insorgente era
addirittura inferiore a quella che il Comune avrebbe potuto richiedergli
applicando rigidamente l'art. 38 NAPR. Il Governo ha accertato inoltre che il
ricorrente avrebbe potuto chiedere la restituzione del contributo nel caso in
cui fosse riuscito a realizzare un posteggio ad uso della casa di vacanza previo
ottenimento del necessario permesso di costruzione.
C. Avverso la predetta pronunzia governativa il
soccombente insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che venga annullata unitamente alla controversa decisione 28 ottobre 1992 del
Municipio di __________ e gli atti rinviati all'autorità comunale per nuova
decisione; in via subordinata postula che il contributo sia ridotto ad un
importo da determinarsi tramite perizia tecnica.
Il ricorrente ribadisce preliminarmente di disporre a tutti
gli effetti di un posteggio acquisito mediante la stipulazione di una servitù
prediale e nega quindi al Comune il diritto di prelevare un contributo
sostitutivo.
Contesta inoltre l'ammontare della prestazione pecuniaria richiestagli,
che ritiene esorbitante, sproporzionato e insostenibile; i costi per
l'attuazione di uno spiazzo di posteggio in località __________ - argomenta -
sono di certo inferiori alla cifra di 16'000.- fr. calcolata dal Comune
riferendosi verosimilmente alla formazione di parcheggi entro il perimetro
edificabile più pregiato del territorio urbanizzato di __________.
L'insorgente osteggia infine le spese giudiziarie e le
ripetibili che il Governo gli ha addebitato.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di
Stato, che sollecita la conferma della propria decisione senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Municipio di __________,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente annotando in specie come la
superficie ottenuta dal proprietario del mapp. no. __________ si trovi in zona
boschiva e richieda un permesso di dissodamento per poter essere destinata a
posteggio. Quanto al contributo sostitutivo, l'esecutivo comunale ribadisce
l'assoluta bontà dei calcoli operati, che sarebbero addirittura favorevoli all'insorgente.
E. In fase istruttoria il Tribunale ha ordinato
l'allestimento di una perizia tecnico-estimativa per accertare i costi di
realizzazione di un posteggio in località __________, designando quale perito
l'ing. __________ di __________.
Nel suo referto 6 febbraio 1995 l'esperto ha stimato che
nella migliore delle ipotesi la spesa per la formazione di un parcheggio nella
zona in oggetto ammonterebbe a fr. 29'000.-.
Invitato a pronunciarsi sulle risultanze della perizia, il
ricorrente ha rinunciato a presentare osservazioni. Il Municipio di __________
si è limitato a condividerne le conclusioni.
Considerato, in diritto
- Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta
l'art. 49 LE 1973, tuttora applicabile in forza dell'art. 52 LE 1991.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati
dalle risultanze della perizia tecnica ordinata da questo Tribunale dietro
esplicita richiesta dell'insorgente (art. 18 LPamm).
- Giusta l'art. 29 LALPT, le norme di attuazione dei
piani regolatori stabiliscono fra l'altro l'obbligo di dotare le costruzioni di
un adeguato numero di posteggi o di versare un contributo sostitutivo nel caso
in cui tale obbligo non possa essere adempiuto in natura. Fondandosi su questa
disposizione, l'art. 38 NAPR di __________ prevede che:
"Per ogni costruzione ricostruzione o riattazione
soggetta a domanda di costruzione è obbligatoria la formazione su area privata
di un adeguato numero di posteggi per automobili, conformemente alle norme VSS:
...
a) abitazioni:
1 posteggio per appartamento o per ogni 100 mq o frazione
superiore a 50 mq di superficie utile lorda (SUL);
...
Deroghe ed eccezioni vengono concesse solo quando la formazione
dei posteggi risulta tecnicamente impossibile o che gli accessi agli stessi
verrebbero a rappresentare un notevole disturbo per la circolazione veicolare.
In questo caso il Municipio impone il versamento di un
contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il
valore del terreno."
In passato, lo scrivente Tribunale si è espresso più volte
circa la natura giuridica e la commisurazione del contributo sostitutivo (cfr.
RDAT 1988 N. 39).
Quest'ultimo, imposto quale surrogato della prestazione reale
quando la formazione di posteggi non può essere ragionevolmente pretesa, si
configura alla stregua di un pubblico tributo volto ad assicurare la parità di
trattamento tra i proprietari che sono in grado di adempiere l'obbligo primario
e quelli che per situazione non possono farvi fronte. Il pagamento del
contributo non da diritto a prestazioni speciali da parte dell'ente pubblico, che
è tenuto unicamente ad utilizzarlo per la formazione di posteggi sul suo
territorio, al di fuori di particolari vincoli temporali (Scolari, Commentario
della LE, N. 12 ss. ad art. 8; STA 16 ottobre 1987 in re S.).
La misura del contributo dipende pertanto in primo luogo dal
vantaggio ritratto dal proprietario dispensato dall'obbligo primario di
costruire i posteggi e non dallo sgravio che deriva alla collettività in
seguito alla riduzione dell'esigenza di realizzare posteggi pubblici.
Determinanti ai fini della valutazione del vantaggio non sono tuttavia i costi
effettivamente risparmiati, poiché il contributo sostitutivo è richiesto proprio
nei casi in cui la costruzioni di parcheggi è tecnicamente irrealizzabile o
eccessivamente onerosa. Determinanti, considerata la natura compensatoria del
contributo, sono piuttosto gli oneri medi che i proprietari astretti
all'obbligo in discussione devono sobbarcarsi. Oneri che risultano dai costi di
costruzione di un posteggio all'aperto, compreso il valore del terreno,
aumentati dallo svantaggio di non poter sfruttare meglio il fondo e diminuiti
del vantaggio che la costruzione di posteggi in genere comporta, specie nelle
zone in cui v'è penuria (DTF 97 I 806; Walter, Places de parc sur terrain privé
et solutions de remplacement, Mémoire ASPAN N. 28A, p. 50 ss.).
- Nell'evenienza concreta, il ricorrente sostiene di
disporre di un posteggio acquisito mediante la conclusione di un contratto di
servitù prediale e di non essere quindi astretto al pagamento del contributo sostitutivo
richiestogli dal municipio di __________.
Allo stato attuale delle cose l'argomentazione risulta priva
di pregio, poiché in realtà l'insorgente non dispone di un'area di posteggio
idonea a soddisfare l'obbligo di cui all'art. 38 NAPR.
Grazie alla servitù prediale stipulata con il proprietario
del mapp. no. __________, __________ beneficia solo teoricamente dello spazio
necessario per ospitare una vettura (ml 5.00 x ml 2,30), trattandosi di una
superficie che secondo gli accertamenti del competente Ufficio forestale di
circondario si situa in zona boschiva e che quindi può essere utilizzata a
scopo di posteggio solo previo ottenimento di un permesso di dissodamento (cfr.
art. 4 ss. LFo).
La formazione del parcheggio soggiace d'altra parte al rilascio
di un permesso di costruzione. In effetti, il posteggio per autoveicoli rientra
chiaramente nella categoria delle costruzioni sottoposte a regime autorizzativo
ai sensi dell'art. 22 LPT ed appartiene segnatamente a quella degli impianti,
ovverosia delle opere che servono ai trasporti e alle comunicazioni o che
modificano in modo considerevole la configurazione di un fondo (DFGP/UPT,
Commento LPT, N. 5-7 ad art. 22; Leutenegger, Das formelle Baurecht der
Schweiz, p. 91/92;; Schürmann, Bau- und Planungsrecht, p. 53; Scolari,
Commentario della LE, N. 6 ad art. 39; RDAT 1985 N. 112).
Il ricorrente non ha ancora ottenuto i permessi che gli
consentirebbero di realizzare un posteggio in loco o quantomeno di destinare
l'area allo stazionamento di un veicolo, per cui non può essere esonerato dal
pagamento del chiesto contributo compensativo. Nel caso in cui riuscisse in
futuro a conseguire le autorizzazioni necessarie e quindi a soddisfare in
natura l'obbligo di formazione del posteggio sancito dall'art. 38 NAPR, avrà
diritto all'esonero dal pagamento od alla restituzione del contributo versato
(RDAT II-1992 N. 38).
In quanto volta a contestare il diritto del Comune di
prelevare il contributo sostitutivo, l'impugnativa va quindi respinta.
- L'insorgente avversa il tributo anche dal punto di
vista della sua quantificazione. Le calcolazioni operate dal Municipio di
__________ sarebbero insostenibili e porterebbero a risultati inconciliabili
con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in tema di commisurazione dei
contributi sostitutivi alla formazione di posteggi.
Alla luce degli accertamenti peritali ordinati dal Tribunale
dietro esplicita richiesta del ricorrente, la censura si appalesa infondata.
Ispirandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
97 I 806), l'art. 38 NAPR di __________ dispone il prelievo di un contributo
sostitutivo pari al 25% del costo di costruzione di un posteggio conforme alle
norme VVS, compreso il valore del terreno.
In concreto, il Municipio ha imposto a __________ un contributo
compensativo di fr. 4'095.70, corrispondente ad un quarto delle spese medie per
l'edificazione di un posteggio calcolate nel 1982 ed adeguate annualmente
all'indice del costo della vita. Ancorché applicata in modo uniforme a tutti i
debitori del tributo, nel caso di specie questa cifra risulta particolarmente
favorevole al ricorrente.
A richiesta del Tribunale, il perito ing. __________ ha
infatti valutato in almeno fr. 29'000.- le presumibili spese per la realizzazione
di un posteggio in località __________. L'esperto ha studiato tre varianti
costruttive giungendo ai seguenti risultati (cfr. referto 6 febbraio 1995):
Variante 1
Posteggio a monte, adiacente la carreggiata, superficie 19
mq utili, con muro di sostegno a contenimento del materiale sovrastante.
Pendenza considerata dal terreno a monte ca. 30°.
Acquisto terreno di 19 mq
fr. 3'800.-
Costo costruzione fr. 25'200.-
Costo totale fr. 29'000.-
Variante 2
Posteggio a valle, adiacente la carreggiata, superficie 19
mq utili, con muro di sostegno a contenimento del materiale di riempimento
necessario e barriera di sicurezza in metallo. Pendenza considerata del terreno
a valle ca. 30°.
Acquisto terreno di 24 mq fr. 4'800.-
Costo costruzione fr. 28'700.-
Costo totale fr. 33'500.-
Variante 3
Posteggio a valle, adiacente la carreggiata, superficie 19
mq utili, con struttura portante parzialmente a sbalzo, eseguita in calcestruzzo
e barriera di sicurezza in metallo. Pendenza considerata dal terreno a valle
ca. 30°.
Acquisto terreno di 23 mq fr. 4'600.-
Costo costruzione fr. 29'300.-
Costo totale fr. 33'900.-
Il ricorrente - a giusto titolo - non ha contestato queste
conclusioni peritali, che per quanto attiene segnatamente ai costi di
costruzione sono sorrette da preventivi estremamente dettagliati ed affidabili,
elaborati tenendo conto anche degli oneri indotti dalle difficoltà di trasporto
dei materiali e di sistemazione del sedime. __________ ha verosimilmente
sottovalutato questo particolare aspetto della problematica.
Se si pon mente alla superficie (mq 24 al massimo) ed al
valore (fr. 200.-/mq) dei terreni presi in considerazione dal perito, i costi
totali esposti in perizia per l'allestimento di un posteggio nella zona
appaiono invero piuttosto prudenziali.
Stante quanto precede, la decisione del Municipio di
__________ di imporre all'insorgente un contributo sostitutivo di fr. 4'095.70
merita ampia tutela; la cifra richiesta, di gran lunga inferiore al 25% dei
costi effettivi di formazione di un parcheggio nella specifica località di
riferimento, lo favorisce addirittura rispetto ai proprietari di fondi siti nel
comprensorio del Comune ma più facilmente accessibili.
- Secondo il ricorrente la tassa di giudizio (fr. 400.-)
e le ripetibili (fr. 600.-) applicate dal Consiglio di Stato sarebbero esose ed
integrerebbero gli estremi di un "atto di intimidazione".
Neppure questa censura può essere accolta.
Per quanto elevata possa apparire, la querelata tassa non procede
infatti da un esercizio abusivo del potere discrezionale che l'art. 28 LPamm
riserva all'autorità decidente ai fini della determinazione dell'emolumento
dovuto dalla parte soccombente allo Stato per l'attività giurisdizionale
svolta. In particolare, non appare sproporzionata rispetto al dispendio
amministrativo cagionato dall'impugnativa; non v'è quindi motivo per
intervenire a ridurla.
In applicazione dell'art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il
Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la
parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Il divieto
d'arbitrio sancito dall'art. 4 CF esige che tale indennità sia equa e
ragionevole (cfr. RDAT 1987 N. 72; 1986 N. 23). Questo non significa tuttavia
che la parte vincente abbia il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di
qualsiasi spesa di patrocinio (RDAT 1988 N. 22): il soccombente deve rifondere
alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla
conveniente tutela degli interessi che questa ha fatto valere in giudizio,
ovverosia quelle esposte dai patrocinatori legali (STA 23.3.1987 in re P.).
Anche se l'art. 31 LPamm, contrariamente all'art. 150 CPC, non contiene alcun
esplicito riferimento alle norme tariffarie, per determinare l'ammontare delle
ripetibili l'autorità amministrativa si appoggerà alla TOA, accertando
l'onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo
cliente: bisognerà pertanto avere riguardo - in principio - alla complessità ed
all'importanza, al valore e all'estensione della pratica, alla competenza
professionale e alla responsabilità dell'avvocato, al tempo e alla diligenza
impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito
e alla sua prevedibilità (RDAT II-1994 N. 12).
Orbene, applicando questi criteri al caso di specie le
ripetibili assegnate dal Governo appaiono senz'ombra di dubbio adeguate. Avuto
riguardo all'insieme delle circostanze, l'indennità di patrocinio riconosciuta
alla controparte si appalesa persino contenuta.
- Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere
respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - la decisione
governativa impugnata (art. 61 LPamm).
La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente
(art. 28 LPamm), il quale deve essere altresì condannato a rifondere al Comune
di __________ un adeguato importo per titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi
motivi,
visti gli art. 22 LPT; 4 ss. LFo;
39, 49 LE 1973; 52 LE 1991; 29 LALPT; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60
e 61 LPamm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le
spese peritali ammontanti a fr. 1'597.50
(millecinquecentonovantasetteecin-quanta) sono poste a carico del ricorrente,
con l'ulteriore obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 600.- (seicento)
a titolo di ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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