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Numero d'incarto:
52.1995.574
Data decisione, Autorità:
26.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00574
DP 310/95
cm
Lugano
26 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 dicembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________,
contro
la
decisione 22 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6331) che respinge
l'impugnativa inoltrata da __________ contro la licenza edilizia 8 agosto
1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per risanare il
pendio della part. no. __________ RF e costruirvi una piscina;
viste le risposte:
-
18 dicembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
20 dicembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
20 dicembre 1995 del Comune di
__________;
-
21 dicembre 1995 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 maggio 1995 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di consolidare il pendio
sottostante la sua casa di vacanza in località __________ (zona R2, part n.
__________ RFD). L'intervento prevedeva la costruzione di una platea in
calcestruzzo, appoggiata su micropali, sottomurata alle fondamenta dell'edificio
ed ancorata alla roccia stabile. Il manufatto avrebbe inoltre dovuto ospitare
una piccola piscina di m 5,8 x 3 x 1,50.
Alla domanda si è opposta __________, proprietaria del fondo
sottostante, contestando l'opera dal profilo della sicurezza.
B. L'autorità cantonale ha
preavvisato favorevolmente l'intervento. Dato che il fondo dedotto in
edificazione risulta incluso in un comprensorio soggetto a rischio medio di
scivolamento lungo le superfici argillose, l'Istituto geologico ed idrologico
cantonale ha tuttavia consigliato al municipio di chiedere all'istante
"una perizia geotecnica atta a definire le caratteristiche del
terreno" e ad individuare "modalità di consolidamento che
garantiscano una sufficiente sicurezza dell'opera."
Preso atto delle risultanze della perizia sollecitata al
richiedente, l'8 agosto 1995 il municipio di __________ ha autorizzato l'intervento.
La licenza è stata tuttavia subordinata alle condizioni
suggerite dal geologo interpellato, ossia:
-
all'allestimento
di una prova a futura memoria per il fondo dell'opponente;
-
alla
stipulazione di un'assicurazione generale per i lavori;
-
all'analisi
della situazione attuale (del terreno) mediante 3-4 sezioni;
-
all'allestimento
di un progetto che aumenti l'attuale sicurezza del 20-30 % circa.
C. Con giudizio 22 novembre
1995 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'opponente ed annullando siccome
inconferenti le condizioni alle quali era stata subordinata.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che i piani inoltrati
permettessero di operare un'adeguata verifica della conformità dell'opera con
le prescrizioni di diritto pubblico applicabili. Ha quindi considerato
ingiustificata la richiesta di ulteriori studi avanzata dall'insorgente.
D. Contro il predetto giudizio
governativo __________, succeduto in diritto alla soccombente, insorge davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme
alla controversa licenza edilizia.
Dopo aver ricordato che il fondo dedotto in edificazione è
situato in una zona soggetta a rischio di scivolamento del terreno, il ricorrente
ribadisce l'esigenza di approfondire gli studi sulla configurazione del suolo e
sulle modalità di intervento. La zona, argomenta, sarebbe esposta a pericolo di
smottamenti. Spetterebbe quindi al resistente dimostrare in modo inoppugnabile
che l'opera risponde a tutte le regole dell'arte in fatto di sicurezza.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente __________
contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 21 LE; 43 e 46
PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può d'altro canto essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Dato per acquisito che il pendio da
consolidare è caratterizzato da una certa instabilità , il sopralluogo chiesto
dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- La licenza di costruzione è
un atto amministrativo col quale l'autorità accertata che nessun impedimento di
diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di
costruzione (cfr. art. 1 RLE; Scolari, Commentario della LE, ad art. 39 N 3).
La domanda di costruzione deve contenere tutte le indicazioni
prescritte dall'art. 9 RLE ed essere corredata da progetti allestiti in modo da
rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste
(art. 11 RLE). Considerate le finalità della licenza edilizia, la
documentazione annessa alla domanda di costruzione dev'essere tale da
consentire all'autorità di procedere ad una verifica completa ed approfondita
della conformità dell'intervento con le norme di diritto pubblico concretamente
applicabili (cfr. art. 4 cpv. 1 LE). All'occorrenza, l'autorità può inoltre
chiedere ulteriori informazioni o completamenti. In casi particolari può essere
chiesto anche l'allestimento di studi speciali, come perizie geologiche, di
meccanica delle terre, idrografiche o del traffico, foniche e simili (art. 11
cpv. 3 RLE).
- La LE disciplina soltanto
genericamente le esigenze che le costruzioni devono ossequiare in fatto di
sicurezza e di solidità. L'unico limite posto al riguardo è dato dall'art. 24
cpv. 1 LE, che vieta l'edificazione di terreni che non offrono sufficienti garanzie
di solidità e di stabilità o che sono esposti a pericoli particolari, come
valanghe frane o inondazioni. L'ulteriore definizione della norme
tecnico-costruttive concernenti la sicurezza e l'igiene delle costruzioni è
demandata al regolamento (art. 24 cpv. 2 LE).
Questo si limita tuttavia a stabilire che "gli edifici,
gli impianti ed ogni altra opera devono essere progettati ed eseguiti secondo
le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dalle
autorità, sussidiariamente da associazioni professionali riconosciute"
(art. 30 RLE).
Oltre che dall'obbligo sancito dall'art. 4 LE di corredare la
domanda di costruzione con progetti elaborati da professionisti qualificati
iscritti all'OTIA, il rispetto dei vincoli sanciti dall'art. 30 RLE è
assicurato dalle verifiche che l'autorità preposta al rilascio dei permessi di
costruzione opera in relazione alle normative specifiche entranti in
considerazione, quali le disposizioni speciali della legislazione sulla
protezione dell'ambiente, della legislazione sanatoria del lavoro, della
polizia del fuoco, della prevenzione degli incidenti e del risparmio energetico
(cfr. art. 30 cpv. 3 RLE).
Dall'art. 30 RLE non discende comunque che tutte le regole dell'arte
edilizia assurgano a disposizioni di diritto pubblico richiamanti una puntuale
verifica da parte dell'autorità in ordine al loro adempimento. Nessun controllo
in ordine all'ossequio delle regole dell'arte è ad esempio previsto per i
calcoli statici in ordine all'ossequio delle regole dell'arte. Lo si deduce
chiaramente dal fatto che questi calcoli non devono essere allegati alla
domanda di costruzione e che il nominativo dell'ingegnere responsabile
dev'essere notificato al municipio soltanto prima dell'inizio dei lavori (art.
4 cpv. 3 RLE).
- Nell'evenienza concreta, la
domanda di costruzione è stata elaborata da un ingegnere iscritto all'albo
dell'OTIA. Il progetto, allestito in scala 1:100, fornisce tutte le indicazioni
atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere
oggetto della domanda. Anche un profano è in grado di dedurre dal progetto che
l'opera è in primo luogo destinata a consolidare il pendio sul quale sorge la
casa di vacanza della resistente (cfr. la sottomurazione delle fondamenta
risultante dalle sezioni). Chiarissime sono pure le dimensioni dell'opera in
contestazione.
Dal profilo formale ben si può di conseguenza affermare che
la domanda è allestita in modo conforme alle prescrizioni poste dagli art. 4 LE
ed 11 cpv. 1 RLE.
Considerato tuttavia che, secondo i rilievi effettuati
dall'Istituto geologico ed idrologico cantonale in funzione dell'allestimento
del catasto dei pericoli naturali, il fondo dedotto in edificazione appartiene
ad un comprensorio "soggetto a rischio medio di scivolamento lungo le
superfici argillose", il municipio di __________ ha chiesto al resistente
di presentare una perizia geotecnica atta a definire "le caratteristiche
del terreno e le modalità di consolidamento che garantiscano una sufficiente
sicurezza dell'opera". La resistente ha dato seguito alla richiesta,
producendo un referto peritale che non si limita a confermare la sostanziale
fattibilità dell'intervento, ma lo considera addirittura auspicabile dal
profilo della tutela degli interessi dell'insorgente.
Ora è vero che il perito suggerisce anche di approfondire la
conoscenza del terreno e di allestire un progetto che aumenti del 20 - 30 %
l'attuale sicurezza. Questa indicazione, nelle circostanze concrete, non
permette tuttavia di esigere l'inoltro di piani più dettagliati nell'ambito
della procedura di rilascio del permesso di costruzione. Ai fini della verifica
della sicurezza dell'opera i piani presentati, integrati dal rapporto
specialistico chiesto dall'autorità comunale, sono sufficienti. Dalla sezione
A-A del progetto inoltrato si evince infatti chiaramente che i micropali di sostegno
e gli ancoraggi di ritenzione della platea in cemento armato, sottomurata alle
fondamenta della casa, oltrepasserebbero ampiamente lo strato di terreno
instabile (cfr. linea tratteggiata con indicazione della direzione di
scivolamento). Da queste indicazioni si può quindi dedurre che l'intervento è
destinato a dare al terreno adeguate garanzie di stabilità, aumentando la
sicurezza della casa e dei fondi sottostanti: prospettiva, questa, che permette
di considerare rispettato anche il divieto di edificare terreni insicuri
sancito dall'art. 24 cpv. 1 LE.
A torto l'insorgente pretende l'allestimento di un progetto più
dettagliato. Ai fini della verifica della sicurezza dell'opera da parte
dell'autorità preposta al rilascio della licenza, non è richiesta la
presentazione di progetti dettagliati al punto da poter essere immediatamente
posti in esecuzione. Considerati i limiti di tale verifica, nell'ambito della
procedura di rilascio del permesso di costruzione non si giustifica esigere
maggiori ragguagli circa il numero, la disposizione, la lunghezza e le
dimensioni dei micropali e degli ancoraggi. La definizione di questi aspetti
dell'intervento rientra nei limiti della progettazione esecutiva: progettazione,
questa, che come giustamente ricorda il Consiglio di Stato esula dalla
procedura di esame delle domande di costruzione.
- Ferme queste premesse, la
decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va quindi
confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 21, 24 LE; 11, 30 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente, che a titolo di ripetibili rifonderà fr.
1'000.-- alla resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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