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Numero d'incarto:
52.1995.560
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00560
Lugano
15 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 27 novembre 1995 del
__________ rappr. da: avv. __________
Contro
la
risoluzione 8 novembre 1995 (n. __________) del Consiglio di Stato che ha
parzialmente accolto il ricorso 25 agosto 1995 di __________ e __________
avverso la decisione 10 agosto 1995 con cui il municipio di __________ ha
negato loro il rilascio della licenza edilizia per l'utilizzazione di parte
del sub. e del mapp. __________ di __________ quale parcheggio per tre
autovetture;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ e __________
sono proprietari del mapp. __________ di __________, che si affaccia sulla
__________. Sul fondo, assegnato dal PR alla zona Nv (nucleo di villaggio),
insiste un edificio eretto nel 1948, che dispone anche di una superficie di
terreno a forma triangolare, descritta a registro fondiario quale giardino, di
mq 188 di superficie (sub. e).
b) In data 4 novembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato
a favore di __________ e di __________ la licenza edilizia per la riattazione
di parte dell'edificio al mapp. __________, concedendo agli stessi una deroga
volta a liberarli dall'obbligo di formare i posteggi sancito all'art. 52 NAPR
ed assoggettandoli in pari tempo al pagamento del relativo contributo
sostitutivo di fr. 18'000.--, calcolato in ragione di 12 posteggi mancanti a
fr. 1'500.-- cadauno. __________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio
di Stato avverso quella decisione nella misura in cui poneva a loro carico il
cennato contributo sostitutivo per posteggi non realizzati. Con risoluzione 15
marzo 1995 il Governo ha respinto il gravame. Quel giudicato é successivamente
stato confermato da parte di questo Tribunale con sentenza 27 settembre 1995.
c) Il sopralluogo esperito il 21 febbraio 1995 da parte del
giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per la soluzione
della detta contestazione aveva permesso di accertare che la costruzione al
mapp. __________ non beneficiava di posteggi per autovetture (cfr. al relativo
verbale). I proprietari avevano quindi manifestato in quella sede, per la prima
volta, l'intenzione di formare due posteggi nel giardino al sub. e: realizzazione
che i rappresentanti del municipio avevano oltretutto subito contestato, poiché
in urto con l'art. 47 NAPR regolamentante le costruzioni nella zona del nucleo.
Il Consiglio di Stato non aveva tuttavia conferito una rilevanza a
quell'intendimento dei proprietari ai fini del calcolo del numero dei posteggi
che essi avrebbero dovuto realizzare a seguito della riattazione e del relativo
contributo sostitutivo, per il motivo che per la creazione dei due nuovi
posteggi era soggetta al rilascio di una licenza edilizia da parte del
municipio (cfr. consid. D in fine della risoluzione 15 marzo 1995). Quella tesi
é stata confermata nella sentenza 27 settembre 1995 di questo Tribunale, con la
precisazione che sarebbe bastato allo scopo l'esperimento della procedura
semplificata della notifica (cfr. consid. 2 di quel giudicato).
B. a) Con scritto 19 marzo 1995
__________, agente per conto di __________ e di __________, ha informato il
municipio di __________ che sul giardino al sub. e del mapp. __________,
definito "piazzale esistente", avrebbero sostato due autovetture
a partire dal 1 aprile successivo. Allo scritto era annesso un estratto della
mappa catastale sul quale era stata colorata la superficie interessata, a forma
triangolare (circa 11 ml di base e 8 ml di altezza). Con raccomandata del 23
marzo successivo l'Esecutivo ha comunicato che il prospettato stazionamento necessitava
del preventivo rilascio di una licenza edilizia, ma che fosse ad ogni buon
conto contrario all'art. 47 NAPR, il quale vieta nella zona Nv la modificazione
degli spazi liberi.
b) Il 24 marzo 1995 i proprietari del mapp. __________ hanno
dunque presentato una domanda di costruzione avente come oggetto la sosta di 3
autovetture sul piazzale in discussione e la rimozione di una scala di accesso
allo stabile che si immetteva sul menzionato piazzale. Raccolto l'avviso
favorevole del dipartimento, con decisione 10 agosto 1995 il municipio di
__________ ha negato il rilascio della licenza edilizia per motivo di contrasto
con l'art. 47 NAPR. Nelle more della procedura il municipio di __________,
accertata l'esecuzione dei posteggi, aveva emesso alle date 17 e 24 maggio 1995
un ordine di sospensione dei lavori. Dal verbale del sopralluogo svolto in contraddittorio
il 9 giugno successivo risulta infatti che i proprietari avevano frattanto
eliminato il cancello ed il sottostante gradino di accesso alla proprietà così
come la scala esterna di accesso dal piazzale all'edificio.
C. Con ricorso 25 agosto 1995
__________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso il
menzionato diniego, sostenendo che il piazzale esisteva dal 1948. Il Governo ha
parzialmente accolto il gravame con risoluzione 8 novembre 1995, per il motivo
che la semplice sosta di autovetture sul piazzale in discussione non si poneva
in urto con l'art. 47 NAPR, il quale si limita a vietare l'alterazione degli
spazi liberi nella forma e nei materiali. Il Consiglio di Stato ha tuttavia
ridotto da 3 a 2 il numero di posteggi autorizzati.
D. a) Con ricorso 27 novembre
1995 il comune di __________ si é aggravato a questo Tribunale contro quel
giudicato governativo, del quale ha chiesto l'annullamento e la conferma della
propria decisione 10 agosto 1995. Il comune rimprovera all'istanza inferiore di
aver ignorato gli interventi edilizi (abusivi) che i resistenti hanno eseguito
per poter permettere il parcheggio di veicoli sul piazzale, vietati dall'art.
47 NAPR. L'accesso veicolare crea infine dei problemi di sicurezza stradale.
b) __________, __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato
la reiezione del gravame. I resistenti __________ hanno inoltre prodotto una
documentazione attestante - a loro giudizio - una cattiva applicazione
dell'art. 47 NAPR da parte del municipio di __________. Il Tribunale ha quindi
invitato il municipio a prendere posizione sul solo caso che presentava delle
analogie con la fattispecie, riguardante l'asserita copertura con beole e sassi
del giardino al mapp. __________ (erroneamente indicato con il numero di mappa
__________), in seguito destinato a posteggio. Le relative osservazioni sono
del 26 agosto 1996.
c) Il giorno 11 settembre 1996 ha avuto luogo un'udienza, cui
ha fatto seguito un sopralluogo, delle cui risultanze di dirà, per quanto
necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso é pertanto
ricevibile in ordine.
-
2.1. L'edificazione nella
zona Nv é regolamentata dall'art. 47 NAPR. Per quanto interessa la soluzione
della presente contestazione quella norma dispone che:
"Gli spazi liberi ed i manufatti esterni esistenti come
corti, orti, androni, muri di orti e giardini non possono essere alterati nella
loro forma e loro materiali."
2.2. Le fotografie prodotte dal municipio con lettera 29
dicembre 1995 al Tribunale, documentano che il sub. e del mapp. __________
costituiva effettivamente un giardino pianeggiante, tenuto a verde,
parzialmente lastricato per permettere il transito pedonale lungo lo stesso. Il
giardino era delimitato verso __________ /via __________ da un muro di cinta e
sostegno, sormontato da pilastri in cemento collegati da tubi in metallo, che
terminavano in corrispondenza della costruzione con un cancello, di circa 2 ml
di larghezza, sopraelevato di un gradino rispetto al livello della piazza.
Risulta inoltre dal verbale del sopralluogo esperito il 21 febbraio 1995 da
parte del giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per
la soluzione della contestazione concernente il prelievo di contributi
sostituti per posteggi mancanti e dalle ammissioni degli stessi resistenti
(cfr. ricorso 25 agosto 1995 al Consiglio di Stato nella presente vertenza,
cifre 3 e 4) che quel subalterno non era mai stato utilizzato quale parcheggio
per autovetture. Né, del resto, quell'utilizzazione appariva possibile già per
il fatto che il cancello, stretto, sopraelevato rispetto alla piazza e posto a
ridosso dello stabile (dal quale si dipartivano due scale esterne), formava con
questo un angolo acuto di circa 50 gradi. Come é infine già stato spiegato, i
proprietari qui resistenti avevano quindi manifestato per la prima volta l'intenzione
di formare due posteggi nel giardino al sub. e in occasione della contestazione
riguardante il prelievo da parte del comune dei contributi sostitutivi per
posteggi mancanti a seguito della riattazione parziale dello stabile al sub. A.
2.3. Il sopralluogo esperito il giorno 11 settembre 1996 ha
permesso di constatare che i proprietari hanno asportato il cancello, il muro
di cinta e sostegno ed i pilastri onde realizzare un'entrata sul fondo di ml 5
di larghezza, le scale esterne adiacenti l'edificio, completato - per quanto
necessario - la lastricatura per una profondità di circa 11, 5 ml rispetto
all'entrata, infine modificato su tutta quella profondità il livello del
giardino creando una pendenza (rampa) tale da permettere l'accesso con autoveicoli
sul fondo. Ciò facendo i resistenti hanno vistosamente disatteso il divieto di
alterare le superfici libere ed i manufatti esterni sancito all'art. 47 NAPR.
2.4. Il ricorso del comune di __________ deve dunque essere
accolto già per questo motivo. D'altra parte, come é stato sostenuto dai
rappresentanti del comune presenti all'udienza 11 settembre 1996, l'accesso
realizzato dai resistenti disattende pure, in principio (ma é riservata la
possibilità per il municipio di concedere delle deroghe a questo riguardo),
l'art. 51 NAPR, che regolamenta gli accessi a strade e piazze pubbliche,
secondo cui la loro larghezza minima é di ml 6 ed devono inoltre essere
provvisti di inviti arrotondati aventi un raggio di curvatura minimo di ml 1,50
sui 2 lati rispettivamente di ml 3 su di un solo lato. Il sopralluogo ha invece
evidenziato che il controverso accesso non crea pericolo o disturbo per la
circolazione sulla piazza.
2.5. La risoluzione del Consiglio di Stato, che ha ignorato
gli interventi eseguiti dai resistenti per creare il controverso parcheggio
(lavori oggetto oltretutto di un ordine di sospensione dei lavori), deve dunque
essere annullata. Non può inoltre essere accreditata la tesi sostenuta dai
proprietari, volta a minimizzare quelle opere, secondo cui si é trattato in realtà
di togliere semplicemente uno o due paletti di demarcazione (cfr. risposta, pagina
6). Per quanto concerne infine il riferimento alla riattazione eseguita al
mapp. __________, dall'incarto acquisito agli atti in occasione dell'udienza
dell'11 settembre 1996 risulta che nell'ambito del rilascio della licenza
edilizia il municipio di __________ approvò espressamente la realizzazione di 5
posteggi al sub. c, giardino, di quella proprietà ed anzi ne richiese la
formazione di altri 3. Tuttavia, come é stato precisato dal municipio nelle
osservazioni 26 agosto 1996 e come hanno ammesso i rappresentanti dei
resistenti all'udienza, il mapp. __________ disponeva già di un sufficiente
accesso carrozzabile: si trattava semplicemente di sostituire l'asfalto con il
lastricato. Non si é quindi dovuto procedere, come é invece il caso nella
fattispecie, alla demolizione di manufatti esterni ed all'escavazione del
terreno formante il giardino per poter creare l'accesso carrozzabile al fondo:
premessa indispensabile per la realizzazione dei posteggi. Il fatto quindi - sostenuto
dai resistenti, condiviso dal Consiglio di Stato e confermato dalla licenza edilizia
appena citata - secondo cui l'art. 47 NAPR non vieta la formazione di posteggi
nella zona del nucleo non basta dunque agli stessi per spuntare la sollecitata,
controversa licenza edilizia.
- La tassa di giudizio deve
essere posta a carico dei resistenti (art. 28 PAmm), i quali sono altresì
condannati a rifondere al comune, assistito da un patrocinatore iscritto all'albo
degli avvocati, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é accolto.
§. E' annullata
la risoluzione 8 novembre 1995 (n. __________) del Consiglio di Stato.
§§. E' di
conseguenza confermata la decisione 10 agosto 1995 del municipio di __________
che nega il rilascio della licenza edilizia per la formazione di 3 posteggi al
mapp. __________ di __________.
-
La tassa di giustizia, di
fr. 800.--, é posta a carico di __________ e di __________, con vincolo di
solidarietà, i quali sono inoltre condannati a versare al comune di __________
identico importo per il titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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