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Numero d'incarto:
52.1995.558
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00558
DP 293/95
leo
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 novembre 1995 di
Contro
la
decisione 8 novembre 1995 (n. __________) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 10 luglio 1995
con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso di sostituire il
tetto piano dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RFD con un
tetto a falde;
viste le risposte:
-
4 dicembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
12 dicembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
28 dicembre 1995 del municipio di
- 18 gennaio 1996 della __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La comunione ereditaria fu
__________ è proprietaria di uno stabile di appartamenti situato a __________ ,
sul pendio che da via __________ scende verso il lago (part. n. __________ RFD,
zona R3). L'immobile, strutturato su quattro livelli, è dotato di un tetto
piano ed è alto m 11,50, misurati a partire dal giardino che ricopre le
autorimesse seminterrate situate ai piedi della facciata rivolta verso il lago.
Sul tetto dell'edificio, v'è un corpo in muratura di m 5,25 x 7, 25, sporgente
m 1,80 dal livello del tetto e destinato a ricoprire l'entrata superiore.
Il 9 gennaio 1995 la comunione ereditaria qui ricorrente ha
chiesto al municipio di __________ il permesso di posare un tetto a falde sul
tetto piano. Partendo dal cornicione del tetto piano che ricopre il manufatto
d'ingresso, le falde dovrebbero scendere sino al cornicione del tetto che
ricopre lo stabile.
Alla domanda, preavvisata favorevolmente dall'autorità cantonale,
si sono opposti i vicini __________ e __________.
B. Con decisione 10 luglio 1995
il municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo che il tetto a falde
avrebbe aggravato il contrasto esistente fra l'altezza dello stabile e quella
ammessa dall'art. 32 NAPR di __________ (m 10,20 alla gronda; 12,20 al colmo).
C. Con giudizio 8 novembre 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di diniego della licenza,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla proprietaria dello
stabile.
In sostanza, il Governo ha condiviso l'assunto dell'autorità
comunale.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Secondo l'insorgente, la posa del tetto a falde, necessaria
per eliminare le infiltrazioni d'acqua, lascerebbe immutata l'altezza dello
stabile e non comprometterebbe la vista dalla sovrastante strada panoramica.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il
municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
I vicini si dichiarano invece disposti a recedere
dall'opposizione.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono invero
pacifiche.
Il giudizio può d'altro canto essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I piani e la documentazione fotografica
versata agli atti dall'insorgente permettono infatti di considerare superflua
la ripetizione del sopralluogo sollecitata dall'insorgente.
- 2.1. Giusta l'art. 32 NAPR
di __________, nella zona R3, "i fabbricati non potranno avere più di
tre piani, con altezza massima alla gronda di m 10,20 e al colmo di m 12,20.
... Il tetto a falde deve avere una pendenza compresa tra 30 e 40 %. Sono ammessi
tetti piani".
I corpi tecnici, ovvero "i vani per scale di accesso
al tetto, torrini di ascensori, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti
tecnicamente indispensabili" non vengono computati sull'altezza degli
edifici, a condizione che risultino "arretrati di almeno 4 m dalla
facciata e contenuti entro l'angolo di 45° misurato dal filo della gronda".
2.2. Nel caso concreto, lo stabile della ricorrente si eleva
ad un'altezza di m 11,50 misurata a partire dal livello del tetto delle
autorimesse sottostanti. L'altezza è ancor superiore (m 14,80) se misurata a
partire dal livello del terreno a valle delle autorimesse.
Incontestabilmente, si tratta di un immobile esistente in
contrasto con l'altezza massima (m 10,20) fissata dalle norme di zona (art. 32
NAPR) entrate in vigore in epoca successiva alla sua edificazione.
Secondo l'art. 39 RLE, edifici e impianti esistenti in
contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca posteriore possono essere riparati
e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali; trasformazioni più
importanti possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo
diritto non pregiudica in modo apprezzabile, l'interesse pubblico a quello dei
vicini.
Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà
intesa come tutela delle situazioni acquisite, la norma permette di conservare
le costruzioni realizzate in base ad ordinamenti edilizi meno restrittivi di
quelli entrati successivamente in vigore.
Di per sé sono ammessi unicamente gli interventi volti a
conservare la sostanza edilizia esistente. Interventi più incisivi sono per
principio esclusi. Trasformazioni di un certo rilievo, eccedenti la semplice
manutenzione, possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo
diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei
vicini. Esclusi in ogni caso sono gli interventi che aggravano i momenti di
contrasto con il diritto vigente.
In concreto, la posa del tetto a falde non può essere
autorizzata perché verrebbe ad aggravare il contrasto esistente.
Attualmente, la costruzione disattende soltanto l'altezza
massima al filo del cornicione di gronda (m 11,50 invece di m 10,20). Il
manufatto che protegge l'entrata sul tetto non è infatti computabile dal
profilo delle altezze. Congiungendo con tre falde questo corpo edilizio al
cornicione di gronda, si creerebbe tuttavia un colmo, ossia un elemento
architettonico rilevante dal profilo della misurazione delle altezze; colmo,
che , situandosi ad un'altezza di almeno m 13,30, di gran lunga superiore a
quella consentita (m 12,20), verrebbe a determinare un ulteriore momento di contrasto
con il diritto vigente.
Già per questo motivo, il ricorso non può quindi essere
accolto.
- Il ricorso va tuttavia
respinto anche perché l'intervento disattenderebbe chiaramente le norme poste a
tutela della vista dalla strada panoramica che passa a monte della costruzione.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, innalzandosi
sino alla quota di m 1,55 al di sopra del ciglio della retrostante strada
panoramica, l'ingombro supplementare costituito dalle falde del tetto
oltrepasserrebe infatti manifestamente il limite fissato dall'art. 24 lett. a
NAPR a tutela della vista da via __________ (linea di 10° sotto l'orizzonte
all'altezza di m 1,50 dal ciglio stradale).
Ad un esito favorevole del ricorso si oppone infine anche la
pendenza della falda rivolta verso il lago (18 %), sensibilmente inferiore al
limite fissato dall'art. 32 NAPR (30 %).
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il diniego della licenza va quindi confermato.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 14, 24, 32 NAPR; 3, 18, 28, 60,61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico dei membri della comunione ereditaria fu __________ in
solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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