Revision granted for mistaken reading of postage date

52.1995.555Altro tribunale19 dic 1995Granted

Sintesi

The Ticino Administrative Court granted revision of its own 10 November 1995 judgment, which had declared an appeal inadmissible as late. The applicants showed that the appeal had in fact been mailed on 20 September 1995; the earlier finding was based on a mistaken reading of the postal stamp caused by an optical illusion. The court held that this constituted inadvertence regarding a fact appearing in the file under Art. 35 let. b PAmm. It annulled the prior judgment, ordered that the appeal be decided separately, waived court costs, and awarded CHF 300 in party compensation against the State.

Regest

Art. 35 lit. b, 36 PAmm; revision of an administrative judgment based on inadvertent failure to appreciate a fact in the record. Revision is admissible where the court, through inadvertence, overlooked a factual element emerging from the file; a misreading of a postal stamp may constitute such inadvertence if it leads to an incorrect assessment of timeliness. Where the statutory ground is established, the impugned judgment is annulled and the costs may be waived; party compensation may be charged to the State (consid. 1-3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.555

Data decisione, Autorità: 19.12.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00555 DP 290/95 cm

Lugano 19 dicembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza di revisione 22 novembre 1995 di


tutti rappr. da: avv. __________

contro

la sentenza 10 novembre 1995 del Tribunale cantonale amministrativo, che dichiara irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato dagli istanti avverso la risoluzione 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato (no. __________) in materia edilizia;

viste le risposte:

  • 30 novembre 1995 del comune di __________;

  • 4 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;

  • 6 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto e in diritto

che con sentenza 10 novembre 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato da __________ e liteconsorti contro la risoluzione 30 agosto 1995 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione 26 maggio 1995 resa dal municipio di __________ in materia edilizia;

che il giudizio di irricevibilità si fondava sulla data impressa sul francobollo con cui era affrancata la busta contenente il ricorso: apparentemente il "21.9.95"

che il 22 novembre 1995 i soccombenti hanno chiesto la revisione del predetto giudizio, allegando e dimostrando di aver spedito il ricorso il 20.9.95;

che delle osservazioni inoltrate dalle controparti si dirà semmai più avanti;

che la domanda di revisione, tempestiva, è ricevibile in ordine giusta l'art. 36 PAmm;

che contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti che risultano dagli atti (art. 35 lett b PAmm);

che nel caso in esame un particolare concorso di circostanze fortuite (impressione dello 0 di 20 in corrispondenza di una linea del disegno del francobollo) ha creato un'illusione ottica, inducendo questo Tribunale a leggere la data del 21.9.95, anziché quella del 20;

che in queste circostanze sono ravvisabili gli estremi del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b PAmm;

che l'istanza va quindi accolta, annullando la sentenza 10 novembre 1995 di questo Tribunale;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno poste a carico dello Stato;

visti gli art. 35 e 36 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 10 novembre 1995 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata;

1.2. il Tribunale cantonale amministrativo statuirà con separato giudizio sul ricorso 20 settembre 1995 inoltrato dagli istanti contro la decisione 30 agosto 1995 (n. __________) del Consiglio di Stato.

  1. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

Lo Stato rifonderà agli istanti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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