AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.54
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00054
DP 32/95
leo
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 gennaio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la decisione
10 gennaio 1995 (n. 33) del Consiglio di Stato
che ha respinto il ricorso 2 settembre 1994 dell'insorgente avverso la decisione
17 agosto 1994 con cui il municipio di __________ ha rilasciato al __________
la licenza edilizia per la riattazione dell'edificio al mapp. __________ di
quel comune;
viste le risposte:
-
6 febbraio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
14 febbraio 1995 del __________;
-
22 febbraio 1995 del municipio di
__________;
-
23 febbraio 1995 del Dipartimento
del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 28 giugno 1994 il
__________ di __________, frazione di __________, ha presentato una domanda di
costruzione per la riattazione dell'edificio al mapp. __________ di __________,
di proprietà di __________, posto dal PR in zona NVA (nucleo del villaggio),
già adibito a residenza ed ora inutilizzato. Giusta le indicazioni fornite in
quella sede lo stabile sarebbe stato destinato ad "edificio diurno a
favore della comunità". I progetti prevedevano quindi, segnatamente, di
ricavare dallo stabile una cucina al piano cantina di ca. 20 mq, un disponibile
di identica superficie al piano terreno e due sale di 34 mq ciascuna ca. al
primo e secondo piano. Non era invece prevista la creazione di posteggi.
b) Al rilascio del permesso si é opposta la comunione
ereditaria fu __________, proprietaria del confinante mapp. __________,
preoccupata del disturbo delle quiete che quella trasformazione avrebbe
arrecato ai vicini.
c) Il municipio di __________ ha quindi indetto un'udienza di
conciliazione per il giorno 5 agosto 1994, che ha tuttavia dato esito negativo.
In quella sede, il __________ ha tuttavia precisato come segue la prospettata
utilizzazione del fondo:
"Questa
nuova infrastruttura parrocchiale dovrà prendere il posto, anche se solo
parzialmente, del Salone parrocchiale (...). Nell'edificio ristrutturato
verranno così svolte in modo preponderante le attività che ora vengono svolte
in maniera ridotta in Casa parrocchiale. L'attività, prevista dalla Parrocchia,
sarà periodica e avverrà specialmente durante il periodo scolastico. La
presenza parrocchiale, per le diverse attività, sarà periodica e circoscritta
solo a alcuni giorni settimanali e questa presenza avverrà principalmente tra
le ore 16.00 e le ore 18.00. E' chiaro che alcune attività rivolte agli adulti
potranno essere tenute unicamente dopo le 20.00, come pure è possibile la
tenuta di pranzi e cene comuni. Durante le varie vacanze scolastiche, come pure
durante altri periodi dell'anno, il Centro non sarà utilizzato se non
sporadicamente e eccezionalmente. (...) La capienza di persone, per attività
diverse nei 2 piani superiori, (...) è di 15-25 persone per piano (...). E'
prevista la possibilità di concedere l'uso delle infrastrutture del Centro a
Società, Gruppi, Famiglie, ecc., che non sono legati alle attività
parrocchiali. (...) Il Centro non verrà concesso a gruppi o persone per usi o
scopi non ben definiti quale l'uso come centro musicale o per attività ritenute
(...) troppo rumorose (...). La gestione del Centro sarà tenuta dal __________,
cioè dal Parroco o da una persona da lui incaricata." (cfr. allegato A
al verbale dell'udienza)
Il __________ ha inoltre modificato
i progetti (in particolare mantenendo una porta al pianterreno) per
salvaguardare i diritti di passo e di accesso gravanti il mapp. __________ ed a
favore del mapp. __________, di proprietà della comunione ereditaria opponente.
d) Il 4 agosto 1994 il dipartimento del territorio ha
trasmesso al municipio di __________ l'avviso di sua competenza ai sensi
dell'art. 7 LE, ove domandava che la licenza fosse subordinata ad una serie di
condizioni. Tra queste l'ossequio dei "limiti di immissione" imposti
dalla LPA e relative ordinanze di applicazione. Nell'avviso venivano
esplicitamente richiamati, a tale scopo, gli art. 11 LPA e 41 OIF nonché
l'allegato 6 di quest'ultima. Esso riservava inoltre, nel caso in cui le
emissioni foniche avessero creato disturbo o molestia per il vicinato, un
inasprimento della loro limitazione.
e) Con decisione 17 agosto 1994 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza edilizia al __________, respingendo in pari tempo
l'opposizione della qui ricorrente. Esso ha considerato che l'intervento fosse
compatibile con il PR ed ha inviato all'avviso cantonale quo al problema del
disturbo della quiete derivante dall'utilizzazione dell'infrastruttura
parrocchiale.
B. a) Con ricorso 2 settembre
1994 la comunione ereditaria fu __________ ha impugnato la predetta decisione
municipale innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla.
Essa ha eccepito - per quanto può ancora interessare in questa sede - una (generica)
disattenzione del PR ed un'insufficiente esame della domanda sotto il profilo
della legislazione ambientale.
b) Con risoluzione 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame. Esso ha in primo luogo considerato che le attività previste nel
progettato centro parrocchiale ossequiavano tanto l'art. 32 NAPR, che
regolamenta la zona NVA ma che nulla dice quo alla destinazione degli edifici,
quanto il PP allo studio, il cui art. 31.7 ammette invece espressamente la
possibilità di destinare gli edifici ubicati nelle zone dei nuclei del
villaggio all'abitazione, al commercio o ad attività turistiche. Il Consiglio
di Stato ha inoltre ritenuto sufficiente, benché succinto, l'esame del progetto
sotto l'aspetto della legislazione ambientale effettuato dal dipartimento.
C. Con ricorso 30 gennaio 1995
la comunione ereditaria fu __________ é insorta innanzi a questo Tribunale
avverso il giudizio governativo 10 gennaio 1995, postulando il suo annullamento
oltre a quello della licenza edilizia 17 agosto 1994. Essa ribadisce ed amplia
le censure svolte davanti al Consiglio di Stato, di cui si é detto poco sopra.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ nonché il
__________ i hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il dipartimento del
territorio ha ribadito la bontà delle condizioni poste quo al problema
dell'inquinamento fonico prodotto dall'utiliz- zazione del fondo.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione della comunione ereditaria ricorrente é certa (art. 21 cpv. 2
LE). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Conformità di zona.
2.1. Giusta l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l’autorizzazione a
costruire può essere rilasciata soltanto per edifici ed impianti conformi alla
funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti. In base al
principio della conformità di zona possono essere autorizzati soltanto
interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle
finalità della zona interessata. Ai fini del rilascio del permesso, occorre
quindi che gli edifici e gli impianti previsti servano l’utilizzazione assegnata
alla zona. Non basta invece che non la contraddicano, ossia che non ostacolino
un’utilizzazione della zona conforme alle finalità perseguite dall'ordinamento
pianificatorio (cfr. STA 26.1.1995 in re comunione ereditaria fu A.M. e llcc;
23.11.1994 in re F. e comune di G.; 4.2.1994 in re P. e llcc; 29.7.1993 in re
P.; 27.3.1993 in re I.; 30.10.1992 in re Comune di __________; DFGP; Commento
alla LPT, ad art. 22 N. 29).
2.2. L'art 32 NAPR di __________ non definisce esplicitamente
la destinazione assegnata alla zona del nucleo (NVA), interessata
dall'avversato intervento. A differenza delle altre zone, la funzione
attribuita dalle NAPR a questo comparto territoriale non è precisata. La
tipologia degli insediamenti ammissibili non può quindi essere immediatamente
individuata. Di certo, in ogni caso e salvo esplicito divieto, la zona del
nucleo si presta (anche) alla residenza (cfr. STA 23.11.1994 in re F. e comune
di __________ già citata).
2.3. Nel concreto caso, lo stabile al mapp. __________
verrebbe destinato a centro di attività a carattere culturale, ricreativo e religioso
(esclusa beninteso la tenuta di funzioni) svolte in prevalenza durante il
periodo scolastico, per alcuni giorni della settimana, tra le ore 16.00 e le
ore 18.00. Non é comunque escluso che talune attività destinate agli adulti
abbiano luogo dopo le ore 20'00. La capienza massima dello stabile, fornito di
cucina, é di circa 30-50 persone.
2.4. Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato nel
giudizio impugnato, il centro parrocchiale in discussione é certamente conforme
alla destinazione abitativa del nucleo. Il fatto di incontrarsi nello stesso
per discutere, parlare, cucinare, mangiare é infatti tipico della residenza,
dell'abitare; inversamente presso di esso non vengono svolte attività non
compatibili con siffatte caratteristiche, quali ad esempio quelle artigianali o
industriali. L'eventuale, saltuaria apertura serale o festiva del centro non lo
rende dunque incompatibile con la vocazione abitativa del nucleo.
2.5. Per i motivi che precedono l'inserimento del centro
parrocchiale al mapp. __________ non si pone nemmeno in urto, come parimenti ha
rilevato il Governo, con il PP dei nuclei allo studio, che permette presso di
essi l'insediamento di costruzioni destinate, all'abitazione, al commercio od
ad attività turistiche ed addirittura tollera piccole aziende artigianali, di
importanza locale, poco moleste (art. 31.7 del progetto).
- Immissioni foniche
3.1. Secondo la strategia a due tempi posta alla base
dell'art. 11 LPA gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono
anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla
fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPA). Tali provvedimenti, elencati all'art.
12 cpv. 1 LPA, devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi
siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla legge (art. 12 cpv.
2 LPA). Nell'ambito della prevenzione questa limitazione delle emissioni deve
spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, delle condizioni
di esercizio e dalle possibilità economiche: e questo indipendentemente dal
carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2 LPA). Se, tuttavia, considerate
queste misure, sia certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante
esistente, divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere
inasprite (secondo grado; art. 11 cpv. 3 LPA). Per la valutazione prognostica
di tali effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento
delle misure alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle
immissioni, fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPA)
sulla scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso
disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPA per gli
inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente.
Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il problema,
le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta
dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr.
riassuntivamente a STA 13.7.1993 in re CCMV e comune di __________, consid.
2.2., pubbl. in RDAT I-1994 N. 67 e rinvii). Per quanto interessa
specificatamente la protezione contro il rumore e le vibrazioni l'art. 25 cpv.
1 LPA stabilisce inoltre che la costruzione di impianti fissi é autorizzata
solo se le immissioni foniche da esse prodotti non superano da sole i valori di
pianificazione nelle vicinanze: valori questi ultimi inferiori ai valori limite
delle immissioni, parimenti da stabilire dal Consiglio federale (art. 23 LPA).
3.2. Nel concreto caso, in sede di rilascio della licenza
edilizia l'autorità ha espressamente richiamato la strategia a due tempi sancita
all'art. 11 LPA, specificando inoltre per quanto interessava gli eventuali
provvedimenti della seconda fase l'applicabilità, nei limiti di cui all'art. 41
OIF, dei valori limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF
medesima. Il Consiglio di Stato ha tutelato quel modo di procedere: dalle
considerazioni svolte in quella sede risulta inoltre che il Governo ha
considerato implicitamente la ristrutturazione in esame quale impianto fisso
nuovo ai sensi degli art. 1 cpv. 2 lett. a, 2 cpv. 2 e 7 OIF ed ha attribuito
alla proprietà della comunione ricorrente il grado di sensibilità II in
applicazione degli art. 43 e 44 cpv. 3 OIF.
3.3. L'utilizzazione del centro parrocchiale é suscettibile
di provocare del rumore esternamente percettibile. La sua costruzione ricade
pertanto nel campo di applicazione della legislazione sulla protezione
ambientale, al pari di qualsiasi rumore prodotto dalla semplice residenza (DTF
118 Ib 594, consid. 2d, e rinvii). A ragione, inoltre, la trasformazione dello stabile
é stata considerata dal Consiglio di Stato quale impianto fisso nuovo,
assoggettato al rispetto dell'art. 25 LPA e 7 OIF, e non semplicemente quale
impianto fisso (esistente) modificato, soggetto alle restrizioni attenuate di
cui all'art. 8 OIF (cfr. DTF 116 Ib 443 seg.). Le istanze inferiori errano tuttavia
quando affermano che la limitazione del carico fonico inquinante deve essere attuata
(nell'ambito dei provvedimenti della seconda fase) in conformità dell'allegato
6 all'OIF: in effetti quell'allegato regolamenta i valori limite di esposizione
al rumore prodotti, tra l'altro e per quanto può interessare la soluzione della
presente lite, dagli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e
dell'agricoltura (cifra 1 cpv. 1 lett. a dell'allegato), mentre che nel
concreto caso non si é in presenza di nessuna delle tre anzidette ipotesi.
Questo significa che le immissioni foniche devono essere valutate dall'autorità
in base all'art. 15 LPA, tenendo altresì conto degli art. 19 e 23 LPA (art. 40
cpv. 3 OIF; DTF 118 Ib 596, consid. 3c; URP 1995, pag. 33 seg., consid. 3c).
Ciò malgrado il Tribunale ritiene di poter tutelare il risultato cui sono
addivenute le istanze inferiori. In effetti l'utilizzazione periodica del
centro parrocchiale per lo svolgimento di attività affatto tranquille,
prevalentemente diurne (al massimo serali, in nessun caso notturne),
all'interno dello stabile e limitate ad alcuni giorni alla settimana, non
obbliga né legittima l'autorità ad imporre una (ulteriore) preventiva limitazione
delle emissioni, segnatamente sotto forma di prescrizioni di esercizio ai sensi
art. 12 lett. c LPA (leggi: limitazione degli orari di utilizzazione dello
stabile). A maggior ragione non vi é motivo di inasprire siffatte limitazioni:
non sussiste infatti al presente nessun concreto indizio atto a far concludere
che l'utilizzazione del centro parrocchiale arrecherà una considerevole
molestia giusta l'art. 15 LPA a chi risiede al mappale di proprietà della
ricorrente. Per questo motivo la licenza edilizia può essere confermata anche
sotto questo aspetto, senza dover subordinare il suo rilascio - come invece
vorrebbe la comunione ricorrente - al preventivo allestimento di un regolamento
d'uso del fondo da parte del __________ parrocchiale: del resto l'autorità
nemmeno potrebbe imporre l'ossequio di un simile regolamento, a carattere
strettamente privato. La riserva di effettiva adozione di provvedimenti volti
alla limitazione delle emissioni esplicitamente contenuta nella licenza
edilizia basta quindi ampiamente a tranquillizzare la comunione ereditaria
insorgente e nel contempo a richiamare al dovuto riguardo nei confronti di
questa il beneficiario della licenza.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico della ricorrente (art. 28 PAmm), la quale é altresì condannata a
rifondere al comune di __________, patrocinato da un legale iscritto all'albo,
un adeguato importo per il titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE, 32 NAPR di __________, 22
LPT, 11 12, 13, 14, 15, 23, 25 LPA, 1, 2, 7, 8, 40, 41 , 43, 44 OIF, 18, 28,
31, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.-- (ottocento), é posta a carico della comunione ereditaria fu __________,
la quale é altresì condannata a rifondere al comune di __________ identico importo
per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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