Ban on expanding gas stations in city center upheld

52.1995.534Altro tribunale19 dic 1995Dismissed

Sintesi

The operator of a gas station in the city center challenged the refusal of a permit to replace a small canopy with a much larger one covering additional pumps. The municipal authority refused the permit under Art. 39 NAPPZCC, and the Consiglio di Stato confirmed. The administrative court held that the general prohibition on expanding gas stations in the city-center zone was already in force despite unresolved approval issues for compartment F. It further found that the new canopy was part of the station and constituted a prohibited restructuring/expansion. The appeal was dismissed and a court fee of CHF 1,000 was imposed on the appellant.

Regest

Art. 39 NAPPZCC; Art. 33 NAPR; applicability of a general zoning prohibition and scope of the term “gas station”: where the overall planning scheme has been approved, a sector-specific pending dispute does not suspend the application of the generally approved prohibition. The concept of a gas station is to be understood broadly and includes not only pumps and tanks but also building works functionally destined to serve the station. A canopy enlargement designed to improve customer service and protect the fueling area from weather therefore falls within the ban on expansion or restructuring. The exception for measures consistent with special planning objectives is construed restrictively and is unavailable where the work contradicts the rule’s purpose.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.534

Data decisione, Autorità: 19.12.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00534 DP 267/95 leo

Lugano 19 dicembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 ottobre 1995 di


rappr. da: avv. __________

contro

la decisione 19 settembre 1995 (n. 5157) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 marzo 1995 con cui il municipio di __________ le nega il permesso di sostituire ed ampliare la tettoia di una stazione di benzina (part. n. __________ e __________ RF);

viste le risposte:

  • 12 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;

  • 30 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;

  • 30 novembre 1995 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. La ricorrente __________ è proprietaria di una stazione di benzina situata nel centro di __________, su fondi (part. n. __________ e __________ RFD) inclusi nel comparto F del piano particolareggiato della zona del centro cittadino (PPZCC). L'impianto di distribuzione del carburante si compone di sei colonne di erogazione. Due sono sotto il cornicione dell'autosilo che sorge sulla part. n. __________, due sono coperte da una pensilina di m 6 x 7,50 che sorge sull'area di servizio e due rimangono all'aperto.

Il 30 gennaio 1995 la predetta società ha chiesto al municipio il permesso di sostituire la vecchia pensilina con una nuova tettoia di maggiori dimensioni (17,80 x 9,40), che coprisse anche le due colonne più esterne.

B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il municipio ha respinto la domanda con decisione 28 marzo 1995, ritenendola contraria all'art. 39 NAPPZCC; norma, che vieta la realizzazione, il potenziamento, la ristrutturazione e l'ampliamento dei distributori di carburante esistenti nella zona del centro cittadino.

C. Con decisione 19 settembre 1995, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________. In sostanza, il Governo ha condiviso l'assunto dell'autorità comunale, considerando che il divieto dell'art. 39 NAPPZCC valesse per tutta la zona del centro cittadino. Privo di rilievo sarebbe il fatto che i fondi della __________ si situino nel comparto F di tale zona, il cui assetto pianificatorio non è ancora stato definitivamente approvato.

D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

Secondo la ricorrente il comparto F della zona del centro cittadino sarebbe tuttora privo di un ordinamento pianificatorio vincolante. Il Consiglio di Stato ha infatti negato l'approvazione del PP relativo a questo settore. La risoluzione governativa è invero stata annullata dal Tribunale della pianificazione del territorio, ma il giudizio di quest'ultimo è stato impugnato davanti al TF.

La nuova pensilina, osserva ancora la ricorrente, andrebbe peraltro considerata come un manufatto a sé stante, indipendente dalla stazione di benzina, che come tale sfuggirebbe al divieto sancito dall'art. 39 NAPPZCC.

E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.

Considerato, in diritto

  1. Il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche.

Il giudizio può essere resto sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. 2.1. Giusta l'art. 39 NAPPZCC, "in tutta la zona del centro cittadino è vietata la realizzazione, il potenziamento, la ristrutturazione e la riapertura dopo cessazione di attività e l'ampliamento di distributori di carburanti".

Secondo la ricorrente, la norma non le sarebbe opponibile, perché il Consiglio di Stato non avrebbe approvato l'assetto pianificatorio del comparto F del PPZCC in cui sono situati i suoi fondi.

L'obiezione non regge per due motivi.

Anzitutto, perché il Consiglio di Stato ha approvato l'impostazione globale del PPZCC, escludendo dalla ratifica soltanto le disposizioni particolari del comparto in questione (cfr. ris. gov. n. 10936 del 15.12.1993). L'art. 39 NAPPZCC, di portata generale, beneficia quindi dell'approvazione governativa ed è applicabile anche al caso in esame.

In secondo luogo, perché il ricorso di diritto pubblico inoltrato dalla __________ contro la sentenza con cui il Tribunale della pianificazione del territorio ha accolto il ricorso inoltrato dal comune di __________ contro la mancata approvazione del comparto F del PPZCC non esplica effetto sospensivo.

2.2. Accertato che l'art. 39 NAPPZCC è applicabile al caso in esame, appare evidente che la nuova pensilina non può essere autorizzata. Il manufatto costituisce infatti un'opera di ristrutturazione destinata a migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai clienti, assicurando loro un'adeguata protezione contro le intemperie.

Invano pretende l'insorgente di considerarla come una struttura a sé stante, indipendente dall'impianto di distribuzione del carburante. Non si può invero ragionevolmente contestare che la pensilina sia concepita soltanto in funzione del distributore di benzina. Né si può attribuire al divieto sancito dall'art. 39 NAPPZCC una portata riduttiva, limitata alla semplice infrastruttura tecnica (pompe e serbatoi). Lo scopo perseguito da questa norma (allontanamento di questo tipo di attività commerciale dalla zona del centro cittadino) indica chiaramente che il termine di "distributore di carburante" dev'essere inteso in senso lato, comprendendo non solo le infrastrutture tecniche, ma anche le opere edilizie.

  1. Comunque sia, il ricorso andrebbe respinto anche nel caso in cui si volessero accreditare le tesi dell'insorgente.

In questo caso tornerebbe infatti applicabile l'art. 33 NAPR, che nell'attesa dell'entrata in vigore del PP vieta la realizzazione di nuove costruzioni nella zona del centro cittadino.

Considerate le finalità perseguite dall'art. 39 NAPPZCC, non sarebbero invero date le premesse per autorizzare l'opera in base all'eccezione prevista da tale norma per interventi conformi agli obiettivi della pianificazione specifica.

  1. Immune da violazioni del diritto la decisione governativa impugnata va quindi senz'altro confermata.

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 33 NAPR, 39 NAPPZCC di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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