Building permit restored for grotto renovation in buildable zone

52.1995.525Altro tribunale27 nov 1995Granted

Sintesi

The appellant challenged the State Council's annulment of a municipal building permit for renovating a grotto. The Administrative Court found, after a site inspection, that the grotto area was buildable and included in the zoning plan. As a result, the special rules governing construction outside buildable zones did not apply, the Cantonal Department's objection was unjustified, and the State Council's decision had to be annulled. The municipal permit was restored. No court fees were charged, and the State was ordered to pay CHF 1,000 in party costs.

Regest

Art. 24 LPT; art. 75 LALPT; art. 7 LE; permit for works in a buildable area: where the competent court establishes that the parcel lies within the buildable zone and inside the zoning plan perimeter, the special regime for construction outside buildable zones is inapplicable. An administrative objection founded exclusively on that regime is therefore unjustified, and a government decision annulling the municipal permit must be set aside. The permit granted by the municipality under autonomous municipal building law is restored (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.525

Data decisione, Autorità: 27.11.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00525 DP 258/95 leo

Lugano 27 novembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 ottobre 1995 di


rappr. da: avv. __________

Contro

la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) che annulla la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la ristrutturazione del grotto di sua proprietà (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

  • 10 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;

  • 12 ottobre 1995 del municipio di __________;

  • 17 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;

esperito un sopralluogo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto e in diritto

che il 15 maggio 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare il grotto di sua proprietà situato in località grotti della __________ (part. n. __________ RF);

che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento eccedesse i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT per il rilascio di permessi di costruzione fuori delle zone edificabili;

che il 19 luglio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, disattendendo l'opposizione dell'autorità cantonale;

che con giudizio 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento del territorio ed accreditando i motivi d'opposizione fatti valere dall'insorgente;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio, mentre il municipio di __________ ne ha sollecitato l'accoglimento;

che in sede d'istruttoria è emerso che la zona dei grotti della __________ è edificabile ed inclusa nel perimetro del PGC;

che l'autorità cantonale ha pertanto aderito al ricorso;

che, non essendo applicabile l'ordinamento disciplinante l'attività edilizia fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT, 75 LALPT), l'opposizione del Dipartimento del territorio era ingiustificata (art. 7 cpv. 1 LE);

che, di conseguenza, infondato appare anche il giudizio governativo impugnato;

che la licenza accordata dal municipio di __________ sulla base del diritto autonomo comunale va pertanto ripristinata;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno addebitate al Cantone;

visti gli art. 7, 21 LE; 24 LPT; 75 LALPT; 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) è annullata;

1.2. è ripristinata la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ristrutturazione del grotto part. n. __________ RFD.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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