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Numero d'incarto:
52.1995.521
Data decisione, Autorità:
26.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00521
DP 254/95
cm
Lugano
26 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 25 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 settembre 1995, no 4829, con cui il Consiglio di Stato ha
respinto la domanda di costruzione preliminare per lo spostamento della
piscina al mappale no __________ di __________,
viste:
-
la comunicazione 30 settembre 1995
di __________ e __________,
-
la risposta 2 ottobre 1995 del
Consiglio di Stato,
-
le osservazioni 5 ottobre 1995 del
municipio di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31 marzo 1994 __________
ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione preliminare
per lo spostamento di una piscina e per la realizzazione di una camera per ospiti
(in seguito abbandonata) al mappale no __________ di __________, fondo situato
fuori della zona edificabile.
Alla domanda, pubblicata dal 26 aprile al 10 maggio 1994, si
sono opposti i vicini __________ e __________, nonché in data 16 giugno 1994 il
Dipartimento del territorio, osservando che l'intervento previsto risultava in
contrasto con i requisiti posti dagli art. 24 LPT, 71 / 72 LALPT e 75 LALPT.
B. Il municipio di __________,
vista l'opposizione dell'autorità cantonale, il 20 giugno 1994 ha negato
all'istante, qui ricorrente, il rilascio della licenza preliminare richiesta.
C. Con giudizio 5 settembre
1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dal ricorrente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'intervento
avversato non rispondesse ai requisiti posti dagli art. 24 LPT e 75/76 LALPT;
in particolare ha giudicato che fosse in contrasto con le importanti e
prevalenti esigenze della pianificazione territoriale.
D. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
L'insorgente fa valere che l'intervento previsto integra gli
estremi della ricostruzione o costruzione sostitutiva di cui agli art. 75 e 76
LALPT.
E. Il Consiglio di Stato, il
Dipartimento del territorio, __________ e __________ sollecitano la reiezione
del gravame, mentre il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo
Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43 e 46
PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Giusta l'art. 15 LE,
"una licenza preliminare può essere chiesta se è necessario chiarire
questioni generali, come costruzioni fuori zona edificabile, nei nuclei storici
e su grandi superfici; è applicabile la procedura ordinaria salvo il caso in
cui l'istante vi abbia rinunciato".
La licenza preliminare costituisce, in sostanza, un atto
amministrativo mediante il quale l'autorità accerta in via pregiudiziale che
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone al rilascio di una licenza
definitiva per una costruzione rientrante nei limiti del progetto sommario che
ha formato oggetto di esame; entro questi limiti la licenza preliminare vincola
tanto l'autorità che la rilascia, quanto i terzi che hanno omesso di opporvisi
o che si sono opposti senza successo al suo rilascio.
- Giusta l'art. 24 cpv. 1
LPT, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere
rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione
di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile
(lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b).
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione,
la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o di impianti non
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto
compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art.
24 cpv. 2 LPT).
Fondandosi su quest'ultima norma, il legislatore cantonale ha
ammesso la possibilità di rilasciare in via eccezionale permessi per la
trasformazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione in cui sono ubicati, qualora l'intervento risulti
indispensabile per la continuazione dell'uso attuale e compatibile con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata sugli art. 24 cpv. 2
LPT e 75 LALPT, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo,
sia dal profilo quantitativo. Deve insomma non alterare in modo significativo
l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette
dall'art. 24 cpv. 2 LPT è infatti soltanto quello di permettere la
conservazione della sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile
(Commento alla LPT, ad art. 24 no 29; Aemisegger, Leitfaden zum RPG, pag. 95;
Bändli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, no 240 seg.; DTF 107 Ib 240; DTF 110 Ib
143; DTF 112 Ib 97).
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24
cpv. 1 LPT (DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
- In concreto, è evidente che
il controverso intervento non può essere autorizzato né ai sensi dell'art. 24
cpv. 1 LPT, né in applicazione degli art. 24 cpv. 2 e 75 LALPT.
4.1 Il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1
lett. a LPT) è soddisfatto se l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione,
può essere realizzato in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso
positivo), oppure non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in
quanto non sono previste zone speciali per l'insediamento previsto (ubicazione
vincolata in senso negativo).
Nel caso in esame, nulla giustifica il rilascio di un
permesso per costruire il manufatto in questione. La scelta del luogo fuori
della zona edificabile é infatti dettata unicamente da ragioni personali o di
mero comodo e non dalla destinazione che verrebbe assegnata all'opera (cfr. DTF
118 Ib 19 cons. 2b, 117 Ib 267 cons. 2; STA 8 ottobre 1993 in re S; RDAT 1992
II N. 40 e riferimenti; STA 16 ottobre 1987 in re B.).
Da questo profilo l'autorizzazione deve quindi essere negata.
4.2 L'autorizzazione richiesta va comunque rifiutata anche se
si considera l'intervento alla stregua di una trasformazione parziale ai sensi
dell'art. 75 LALPT.
Una piscina non può infatti essere considerata indispensabile
per continuare ad utilizzare la casa di vacanza al cui servizio è posta (in tal
senso STA 16 ottobre 1987 in re citata); le esigenze personali del richiedente,
dal profilo dell'art. 75 LALPT, sono sostanzialmente irrilevanti.
4.3 L'autorizzazione va infine negata anche ai sensi
dell'art. 76 LALPT.
Giusta la predetta disposizione l'autorità cantonale può
permettere la ricostruzione di edifici o impianti esistenti fuori delle zone
edificabili in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione
ed andati distrutti o demoliti se questi, prima della distruzione o
demolizione, erano utilizzati, se vengono mantenuti ubicazione, volumetria e
destinazione, se non vi si oppongono interessi preponderanti e, infine, se la
ricostruzione è compatibile con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale (STA 24 agosto 1992 in re G.).
In concreto, non si tratterebbe di una ricostruzione
dell'attuale piscina (che verrebbe demolita), poichè il nuovo manufatto sarebbe
diverso per forma, dimensioni ed ubicazione.
- In definitiva, il previsto
intervento non può essere autorizzato per alcun motivo.
Per il che, il ricorso va respinto.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 19, 22, 24 LPT; 75, 76 LALPT; 15, 21 LE; 3, 28, 60, 61 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- (ottocento) sono poste a carico del ricorrente.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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