Administrative appeal inadmissible for lack of jurisdiction

52.1995.506Altro tribunale18 ott 1995Dismissed

Sintesi

Two taxpayers challenged a levy for financing the propaganda of Ticino wine products. The Department of Finance and Economy rejected their objection, and the Consiglio di Stato confirmed that decision while incorrectly indicating an appeal to the Administrative Court. The TRAM held that its jurisdiction is governed exclusively by statute under the enumerative system of Art. 60 PAmm; since the executive decree did not authorize such an appeal, the court had no competence and declared the appeal inadmissible. Because the appellants were misled by the State Council's instruction, the court waived court fees and costs.

Regest

Art. 3, 55, 60 PAmm; administrative jurisdiction and admissibility of appeal governed by the enumerative system. The Administrative Court must examine its competence ex officio. Its jurisdiction exists only where a statute expressly provides for appeal; an erroneous appeal instruction by an authority cannot confer competence. If inadmissibility results from such misleading instruction, equity may justify waiving justice fees and costs.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.506

Data decisione, Autorità: 18.10.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00506 DP 238/95 leo

Lugano 18 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Del Tredici, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 settembre 1995 di



rappr. da: avv. __________

contro

la decisione 22 agosto 1995 (no. 4296) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa degli insorgenti avverso la decisione 19 aprile 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di imposizione della tassa per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi;

viste le risposte:

  • 20 settembre 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

  • 18 settembre 1995 del Consiglio di Stato;

  • 5 ottobre 1995 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 19 aprile 1995 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha respinto l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la decisione con cui la __________ ha imposto loro il pagamento di una tassa per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi;

che in data 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Dipartimento delle finanze e dell'economia respingendo l'impugnativa presentata dai ricorrenti ed indicando nel proprio dispositivo la facoltà d'impugnare il giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che avverso tale decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;

considerato, in diritto

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che a norma dell'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF 9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);

che il Decreto esecutivo concernente le tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi non prevede la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che il fatto che il Consiglio di Stato preveda, nel dispositivo, la possibilità per i soccombenti di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato, è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 468);

che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale;

che infine, ritenuto che il ricorso è stato determinato dall'erronea indicazione impartita agli insorgenti dal Consiglio di Stato, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28.11.1972 in re D.);

visti gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tasse, né spese.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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