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Numero d'incarto:
52.1995.480
Data decisione, Autorità:
08.09.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00480
DP 209/95
leo
Lugano
8 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 agosto 1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 10 agosto 1995 (n. 4196) con cui il Presidente del Consiglio di
Stato respinge l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo
all'impugnativa inoltrata dall'insorgente al Consiglio di Stato avverso la
risoluzione 26 giugno 1995 con cui il Dipartimento del territorio gli ha
revocato con effetto immediato l'autorizzazione di controllore di impianti di
combustione;
vista la risposta 31 agosto 1995 del
Presidente del Consiglio di Stato;
preso atto che il Dipartimento del territorio non ha
presentato osservazioni nel termine assegnato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 marzo 1983 il Dipartimento
dell'ambiente ha rilasciato a __________ il certificato di abilitazione per il
controllo degli impianti di combustione (cat. A-L).
Il 9 marzo 1988 lo stesso Dipartimento ha revocato l'autorizzazione
a causa di inadempienze riscontrate nell'esecuzione dei controlli. Su ricorso
di __________ il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento,
convertendolo in una sospensione per la durata di due anni.
B. Il 19 gennaio 1995 la SEPA
del Dipartimento del territorio ha rimproverato al ricorrente di eseguire i
controlli in modo affrettato e di allestire i relativi rapporti in modo
disordinato, impreciso e talvolta erroneo.
Parallelamente, l'autorità cantonale ha disposto una
revisione dei controlli eseguiti dal ricorrente durante gli ultimi mesi del
1994 su impianti situati nel luganese.
Fra le varie manchevolezze riscontrate nell'ambito di questa
verifica, l'autorità cantonale ha in particolare rilevato che dei 43 impianti
presi in considerazione 6 erano stati controllati dal ricorrente, 15 dal
ricorrente e da persona non abilitata, 16 da persona non abilitata e 6 da
persona non identificata.
__________ si è giustificato, asserendo, fra l'altro, di aver
sempre sorvegliato i suoi collaboratori: persone, che aveva assunto con il
benestare del Dipartimento affinché potessero svolgere la pratica necessaria
per sostenere gli esami.
C. Fondandosi sulle risultanze
della verifica esperita e sottolineando in particolare che diversi controlli
erano stati eseguiti da parte di persone prive della necessaria abilitazione,
il 26 giugno 1995 il Dipartimento del territorio ha revocato con effetto immediato
l'autorizzazione rilasciata a suo tempo al ricorrente.
D. Contro questo provvedimento
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e
postulando, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo del
ricorso, preventivamente tolto dall'autorità dipartimentale. Contemporaneamente
ha sollecitato il Presidente del Governo a reinserire il suo nome nell'elenco
dei controllori autorizzati, pubblicato nel frattempo dal Dipartimento del territorio
(FU n. __________).
E. Con decisione 10 agosto 1995
il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, confermando
l'immediata esecutività della revoca dell'autorizzazione disposta dal
Dipartimento del territorio.
In sostanza, il Presidente del Governo ha considerato
prevalente l'interesse pubblico volto all'esecuzione di controlli ineccepibili.
F. Contro la predetta
risoluzione del Presidente del Consiglio di Stato, __________ insorge davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste
respinte dalla precedente istanza.
Contestati gli addebiti mossigli dal Dipartimento del
territorio in relazione alla qualità dei controlli da lui esperiti, l'insorgente
nega che siano dati i presupposti per togliere in via cautelare l'effetto
sospensivo al ricorso inoltrato davanti al Consiglio di Stato.
A suo avviso, l'interesse pubblico che l'autorità intende
tutelare non prevarrebbe sul suo interesse personale a continuare l'attività
sinora svolta sino all'emanazione di un giudizio definitivo.
G. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Presidente del Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Il Dipartimento del territorio non ha invece presentato
risposta nel termine assegnatogli.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 6 DLALPA, 11 DE concernente il
controllo degli impianti di combustione (DECIC) e 21 cpv. 4 PAmm.
La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- Secondo l'art. 4 DECIC le
autorità preposte al controllo degli impianti di combustione provvedono
direttamente ai loro incombenti o ne affidano l'esecuzione a terzi.
I controlli, soggiunge l'art. 4 cpv. 2 DECIC, possono essere
eseguiti unicamente da persone autorizzate dal Dipartimento.
L'autorizzazione è personale e viene rilasciata a chi è in
possesso dell'attestato federale di controllore della combustione (art. 4 cpv.
3 DECIC). Autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate a candidati che
si stanno preparando all'esame federale di controllore della combustione (art.
4 cpv. 4 DECIC).
Le infrazioni al DECIC sono perseguite giusta l'art. 8
DLALPA.
In caso di inadempienza grave o ripetuta, il Dipartimento può
inoltre sospendere l'autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure
revocarla (art. 12 DECIC).
- Nel caso in esame il Dipartimento
del territorio ha ritenuto che le manchevolezze riscontrate nell'attività di
controllore svolta dal ricorrente giustificassero la revoca dell'autorizzazione.
Ha inoltre ritenuto dati i presupposti per dichiarare immediatamente esecutivo
il provvedimento di revoca, negando preventivamente l'effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso. Misura cautelare, quest'ultima, che il Presidente del Consiglio
di Stato ha confermato con la risoluzione qui impugnata.
Il diniego preventivo dell'effetto sospensivo del ricorso
configura - come giustamente rileva il Presidente del Governo - un provvedimento
di natura cautelare volto ad evitare che interessi pubblici o privati vengano
irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati dalla procedura
d'impugnazione (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ediz. § 25 N. 3 pag.
244; Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kt. ZH, § 25 N. 10;
TRAM 17.10.1990 in re C. SA). Nel giudizio sulla revoca dell'effetto
sospensivo, l'autorità decidente è chiamata a ponderare gli interessi contrapporti,
stabilendo a quale delle due parti in lite appaia più giustificato far
sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i
rischi necessariamente connessi all'incertezza dell'esito finale (cfr. STF
10.4.1981 in re O., in RDAT 1982 N. 40). Nell'ambito di questa valutazione,
l'autorità decidente può tenere debitamente conto del probabile esito della
lite; deve tuttavia evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo
che si instaurino situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente
modificabili. Il giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, oltre ad essere
d'apparenza, procede in larga misura dal potere discrezionale che la legge riserva
a tal fine all'autorità competente a statuire nel merito. L'autorità di ricorso
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione statuente su
un'istanza di revoca dell'effetto sospensivo deve quindi in linea di massima
limitarsi a verificare che il provvedimento censurato non violi il diritto (art.
61 LPamm), specie sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento riservato all'autorità che l'ha adottato (cfr. RDAT 1992 I N. 18
pag. 47 seg.).
- In concreto, l'insorgente
rimprovera al Presidente del Governo di essere incorso in una violazione del
diritto sotto il profilo dell'abuso di potere confermando l'immediata
esecutività del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di controllore
degli impianti di combustione. Contesta gli addebiti mossigli dall'autorità e nega
che possano comunque giustificare il preventivo diniego dell'effetto
sospensivo.
Le obiezioni sollevate dal ricorrente non possono essere accolte.
Se le manchevolezze rimproverategli dall'autorità fossero soltanto
quelle d'ordine tecnico elencate nel provvedimento di revoca, le tesi difensive
potrebbero, al limite, essere accreditate. L'autorità cantonale addebita
tuttavia al ricorrente, a titolo di accusa principale, di non aver eseguito i
controlli di persona, delegando abusivamente quest'incombenza ai suoi
collaboratori.
L'addebito è particolarmente grave, perché è indice di scarsa
affidabilità non solo dal profilo tecnico, ma anche da quello personale. Il
ricorrente lo contesta asserendo di aver sempre sorvegliato i suoi
collaboratori (cfr. lettera 8.5.1995 alla SEPA), rispettivamente di aver
personalmente seguito tutti i controlli (cfr. ricorso pag. 5 pto 7.1.).
Non pretende comunque di aver personalmente eseguito tutti i controlli,
come impone l'art. 4 cpv. 2 DECIC.
Ora, le verifiche disposte dalla SEPA hanno evidenziato
pesanti momenti di sospetto in ordine all'effettivo coinvolgimento personale
del ricorrente nelle operazioni di controllo degli impianti. Certo è che questi
accertamenti preliminari dovranno essere ulteriormente confermati dall'istruttoria
che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire prima di statuire nel
merito del ricorso pendente.
Nell'ambito di un giudizio di apparenza, qual è quello che le
istanze di ricorso sono chiamate a rendere in relazione alla concessione dell'effetto
sospensivo, questi accertamenti consentono nondimeno di valutare negativamente
l'affidabilità dell'insorgente: conclusione, questa, che di fronte al chiaro
interesse pubblico sotteso al controllo degli impianti di combustione legittima
la revoca preventiva dell'effetto sospensivo del ricorso. Contrariamente a
quanto assume l'insorgente, nelle circostanze concrete, l'adozione di
provvedimento cautelare volto ad inibire la continuazione dell'attività di
controllore non procede da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento
che la legge riserva all'autorità amministrativa. Di fronte ad indizi concreti
di inadempienze gravi, in quanto denotanti scarsa affidabilità, il conferimento
dell'immediata esecutività alla decisione di revoca dell'autorizzazione non
appare affatto insostenibile. Pur incidendo in misura ragguardevole nella sfera
degli interessi del ricorrente, esso risulta comunque adeguatamente
ragguagliato all'importanza degli interessi pubblici, che la prosecuzione
dell'attività di controllore metterebbe a repentaglio.
Immune da violazioni del diritto, la decisione del Presidente
del Governo va quindi confermata.
- La tassa di giustizia segue
la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 12, DECIC; 3, 18, 21, 47, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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