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52.1995.469 ΓÇó Municipal domicile established at caregiver’s home despite ties to origin
52.1995.469Altro tribunale3 nov 1995Dismissed
The appellant challenged a cantonal government decision confirming that his domicile had moved to the municipality where he had lived continuously since 1989 with his nephew, who was also his guardian. The administrative court held that domicile under Art. 23 CCS and Art. 6 LOC depends on both residence and the objectively ascertainable intention to settle. Because the appellant had lived there for almost six years, was integrated into the household, and needed the nephew’s assistance, his domicile was there. His emotional attachment to his place of origin and the prospect of a future move to a nursing home did not alter that result. The appeal was dismissed and costs were imposed on him.
Art. 23 CCS; Art. 26 CCS; Art. 6 LOC: domicile requires a factual residence and an intention to settle, the latter being assessed from objective external circumstances and not from hidden subjective wishes. For persons needing care who are not placed in an institution within the meaning of Art. 26 CCS, a durable and justified stay in a family household where the center of personal interests is located may constitute domicile. A merely affective attachment to the place of origin does not rebut this. The prospect of a later transfer to an institution does not preclude the existence of a current domicile (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.469
Data decisione, Autorità: 03.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00469 DP 199/95 leo
Lugano 3 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 agosto 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di stato (n.4098) che accoglie l'istanza di intervento 14 dicembre 1993 del Municipio di __________ intesa ad ottenere la determinazione del domicilio del ricorrente sul territorio del Comune __________;
viste le risposte:
14 agosto 1995 del Municipio di __________;
22 agosto 1995 del Municipio di __________;
30 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo un lungo periodo di degenza presso l'__________ di __________, dal 1. dicembre 1989 __________ si é stabilito a __________ presso il nipote e curatore __________.
Nel corso del 1993 il municipio di __________, comune di attinenza e di domicilio di __________, assodata la presenza continua e regolare del curatelato presso il nipote, ha chiesto al municipio di __________ il trasferimento del domicilio sul suo territorio.
Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta richiesta, con istanza di intervento 14 dicembre 1993 l'esecutivo di __________ ha sottoposto la controversia al Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni.
B. Con decisione 17 luglio 1995 l'esecutivo cantonale ha accolto l'istanza presentata dal municipio di __________.
Esclusa l'applicazione dell'art. 26 CCS al caso di specie il Governo ha ritenuto che vi fossero sufficienti elementi concordanti quanto alla realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per potersi pronunciare affermativamente circa la costituzione del domicilio di __________ a __________ ai sensi dell'art. 23 CCS (6 LOC).
C. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento.
Sostanzialmente, contesta l'adempimento del requisito soggettivo per la costituzione del domicilio a __________ essendo sua ferma intenzione quella di mantenerlo a __________, suo paese d'origine, verso il quale ha sempre conservato un forte attaccamento. Rileva inoltre che il richiesto trasferimento di domicilio arrischierebbe un domani di precludergli l'accesso alla casa per anziani del circolo del Ticino a __________, istituto presso il quale desidera stabilirsi allorquando il nipote non sarà più in grado di garantirgli la necessaria assistenza.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni e il municipio di __________, che, con argomenti di cui si dirà semmai in seguito, postula la conferma del giudizio impugnato, mentre il municipio di __________ si riconferma nella sua presa di posizione iniziale condividendo l'assunto ricorsuale.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 207 cpv. 2 LOC e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La nozione di domicilio comunale giusta l'art. 6 LOC é sostanzialmente identica a quella stabilita dal legislatore federale all'art. 23 cpv. 1 CCS per il domicilio civile.
La costituzione del domicilio ai sensi delle succitate disposizioni presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la residenza o dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.
La residenza sussiste quando vi é soggiorno di una certa durata, ma non necessariamente continuo, in un dato luogo e la creazione in questo luogo di rapporti abbastanza stretti (H. Deschenaux, P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N.372-374). Quanto all'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza, essa non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva é, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori e oggettive, riconoscibile per i terzi (op. cit., N. 375-376a).
Per quanto riguarda le persone bisognose di cure che non sono collocate in uno stabilimento ai sensi dell'art. 26 CCS la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la loro sistemazione durevole e giustificata presso una famiglia dove avranno il centro dei loro interessi personali crea un domicilio (STF 95 II 514).
Ora, dalla documentazione agli risulta sostanzialmente che:
che il ricorrente é sottoposto a curatela;
che dal 1. dicembre 1989 egli risiede ininterrottamente a __________ presso il nipote che é anche suo curatore;
che la sistemazione stabile presso la famiglia del nipote risponde ad un suo esplicito desiderio (cfr. rapporto morale del 1989);
che dai rapporti annuali presentati fino ad oggi dal curatore risulta che il ricorrente si é inserito molto bene nel suo nucleo famigliare, ottenendo altresì notevoli miglioramenti sul piano psico-fisico;
che non risulta per contro che il ricorrente abbia rapporti stretti con i parenti residenti a __________;
Il ricorrente infatti risiede da quasi sei anni presso la famiglia del nipote che gli presta la necessaria assistenza. La sua sistemazione risulta pertanto durevole oltre che giustificata, senza l'assistenza della famiglia del nipote egli infatti non sarebbe in grado di autogestirsi e dovrebbe essere ricollocato in un istituto di cura.
Ne discende che il domicilio del ricorrente risulta dunque essere presso la famiglia del nipote.
Il semplice legame affettivo che egli intrattiene con __________, suo paese di attinenza, manifestamente non basta per sovvertire la citata giurisprudenza.
Come neppure riveste importanza il fatto che a breve-medio termine egli dovrà essere trasferito in una casa per anziani. L'evenienza che la durata del soggiorno risulti fin dall'inizio limitata non esclude infatti la possibilità dell'esistenza di un domicilio (STF 41 II 51, STF 49 I 188 e 524, STF 69 I 9 e 69 II 277).
Spese e tassa di giustizia seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 23, 26 CCS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 700.--(settecento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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