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52.1995.461 ΓÇó Inhabitability order annulled for insufficient hygiene facilities
52.1995.461Altro tribunale2 ott 1995Granted
The Administrative Court of Ticino allowed two appeals against a State Council decision that had upheld a municipal order declaring two rooms in a privately owned building uninhabitable. The authorities relied on the lack of adequate sanitary facilities. The court held that, in the specific circumstances, the shared use of one toilet by the household and the occasional occupants did not amount to an inefficient or insufficient sanitary installation under Art. 15 RISA. The inhabitability order and the confirming State Council decision were annulled. No court costs or ripetibili were awarded.
Art. 15 RISA; inhabitability of dwellings due to sanitary facilities; departure from the medical officer's opinion. The municipal authority may declare a house or part thereof uninhabitable only where serious defects create a health risk. Although the medical officer's preavis is not formally binding, it normally carries decisive weight and may be disregarded only for well-founded reasons (consid. 2). A single toilet is not per se insufficient: its adequacy must be assessed in light of the concrete use of the premises, the number of regular occupants, and the existence of a shared-use arrangement accepted by the tenants. Sporadic occupation and use of a room as storage militate against a finding of uninhabitability.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.461
Data decisione, Autorità: 02.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00461 DP 191/95 52.95.00462 DP 192/95 leo
Lugano 2 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 24 e 25 luglio 1995 di
a) b)
contro
la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (no. 3735) che respinge l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 21 giugno 1991 del Municipio di __________ con la quale viene decretata l'inabitabilità di due locali situati nello stabile di sua proprietà sito al mappale no. __________ di __________;
viste le risposte:
10 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
23 agosto 1995 del Municipio di
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 21 giugno 1991 il Municipio di __________, preso atto del preavviso del medico delegato, ha dichiarato l'inabitabilità di due locali dello stabile sito al mappale no. __________ di __________ (a lato dei vani locati alla famiglia __________) di proprietà __________ e __________, in quanto sprovvisti dei necessari servizi igienici;
che avverso la premessa pronuncia __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;
che, a detta dell'insorgente, il locale servizi igienici dello stabile, essendo l'unico, sarebbe in uso comune per tutti gli inquilini, come risulta dal contratto di locazione stipulato con la famiglia __________;
che con risoluzione 5 luglio 1995, l'esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento municipale avversato respingendo il ricorso;
che, in sostanza, l'autorità di prime cure ha ritenuto che un solo locale servizi igienici non fosse sufficiente, né tantomeno adeguato, "ai moderni criteri di abitazione (primaria) e di igiene, per una famiglia di 6 persone (coniugi __________ con 4 figli piccoli) e per i locatari dei due locali in oggetto";
che contro la premessa risoluzione governativa __________ e __________, inquilino di uno dei locali oggetto del censurato provvedimento, sono insorti con atti separati davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente __________ fa notare anzitutto come il medico delegato nel proprio preavviso abbia subordinato l'abitabilità del monolocale alla condizione che la famiglia __________ desse il proprio consenso all'utilizzazione in comune del locale toilette. Afferma che solo uno dei due locali oggetto del provvedimento é stato dato in locazione mentre l'altro funge da deposito ormai da diversi anni. Rileva infine come il locatario del suddetto vano, lavorando a __________, lo utilizzi solo saltuariamente più che altro come deposito per suoi effetti personali;
che da parte sua il ricorrente __________ conferma l'utilizzazione saltuaria del suo monolocale;
che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ riconfermandosi nelle rispettive decisioni e postulando la reiezione delle impugnative;
considerato, in diritto
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 208 LOC e possono essere decisi sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm) e con un unico giudizio (art. 51 PAmm);
che giusta l'art. 15 RISA le case o le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell'aerazione e dell'illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute pubblica o per quella di chi vi abita, possono essere, su preavviso del medico delegato, dichiarate inabitabili per decisione municipale;
che nel giudizio impugnato l'esecutivo cantonale, scostandosi dal preavviso del medico delegato, ha confermato l'inabitabilità dei due locali in contestazione ritenendo che un solo servizio igienico per una famiglia di 6 persone oltre ai locatari dei suddetti vani non fosse adeguato "ai moderni criteri di abitazione (primaria) e di igiene";
che tale assunto non può essere tutelato;
che di regola nelle dichiarazioni di inabitabilità il preavviso del medico delegato, benché non vincolante per l'autorità decidente, riveste comunque il più delle volte un ruolo determinante;
che, detto in altri termini, dal preavviso del medico ci si dovrebbe scostare solo per fondati e giustificati motivi;
che nel caso concreto il medico delegato ha subordinato l'abitabilità del monolocale locato al ricorrente __________ alla condizione che la famiglia __________ si dichiarasse disposta a concedergli l'uso del locale toilette;
che tale disponibilità é stata manifestata dalla famiglia __________ che ha pure avuto modo di ribadirla in occasione del sopralluogo esperito il 19 giugno 1995 dall'autorità di prime cure;
che, non da ultimo, l'uso in comune del locale servizi igienici fa pure parte delle condizioni del contratto di locazione sottoscritto dalla famiglia __________;
che dagli atti risulta altresì che il ricorrente __________ abita sporadicamente il monolocale e il più delle volte solo per pernottarvi, mentre l'altro locale, pure oggetto del provvedimento, non viene locato e funge da vano deposito;
che in siffatte evenienze non v'é chi non veda come non si possa ragionevolmente sostenere l'inabitabilità dei due vani in questione solo a motivo del fatto che un unico locale toilette non sarebbe sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti gli inquilini dello stabile;
che a giudizio di questo tribunale la messa a disposizione nelle summenzionate circostanze di un solo servizio igienico per 7 persone, di cui 4 bambini, benché poco usuale rispetto agli attuali parametri igienico-sanitari, non può ancora essere considerata "inefficiente e/o insufficiente" ai sensi del menzionato art. 15 RISA;
che tale posizione risulta altresì indirettamente confermata anche dal medico delegato, il quale nel proprio preavviso non ha sollevato alcuna riserva in relazione al numero degli utenti del locale toilette;
che per questi motivi il censurato provvedimento di inabitabilità, in quanto non giustificato, deve essere annullato e le impugnative accolte;
che dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia;
visti gli art. 15 RISA; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (no. 3735) che conferma l'ordine d'inabitabilità 21 giugno 1991 del Municipio di __________ per i due locali situati nello stabile sito al mappale no. __________ é annullata.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili;
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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