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Numero d'incarto:
52.1995.413
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00413
DP 163/95
leo
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
§
Composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 giugno 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 23 maggio 1995 (n. 2868) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 19 settembre 1994 dell'insorgente contro la decisione 12 settembre
1994 con cui il municipio di __________ ha respinto la richiesta dello stesso
di data 31 agosto 1994 di assegnargli due ulteriori ore di insegnamento
presso le scuole di commercio e di abbigliamento cittadine durante l'anno
scolastico 1994/95;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, dopo svariati anni di insegnamento quale incaricato, a
partire dal 1 settembre 1991 __________ é stato nominato dal municipio di
__________ in qualità di docente di materie culturali a metà tempo, ossia per
12 ore settimanali (art. 20 cpv. 2 lett. a ROD), presso le scuole di commercio
e di abbigliamento: istituto scolastico frattanto completamente trasferito allo
Stato;
che, preso atto che la direzione della predetta scuola gli
aveva assegnato solo 10 ore di insegnamento settimanali per l'anno scolastico
1994/95, con scritto 31 agosto 1994 __________ ha chiesto al municipio l'assegnazione
di due ulteriori ore di insegnamento onde completare l'orario a metà tempo;
che con decisione 12 settembre 1994 il municipio di
__________ ha respinto la detta richiesta, sostanzialmente per il motivo che
nel calcolo delle ore di insegnamento dovevano essere conteggiate anche 4 ore
di insegnamento che il ricorrente avrebbe prestato presso la scuola (cantonale)
d'arti e mestieri, sezione sartoria, che a partire da quell'anno scolastico
aveva rilevato completamente la scuola di abbigliamento comunale;
che con risoluzione 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso presentato il 19 settembre 1994 da __________ avverso la decisione
municipale anzidetta, condividendo le motivazioni addotte dall'Esecutivo
comunale;
che con gravame 16 giugno 1995 __________ é insorto innanzi a
questo Tribunale contro quel giudicato governativo, del quale ha chiesto la
riforma nel senso di condannare il comune di __________ a versargli lo
stipendio mensile mancante di 2/12, compresa la quotaparte di tredicesima
mensilità, per tutto l'anno scolastico 1994/95, oltre interessi al 5% dalla
data di scadenza di ogni singola mensilità;
che il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato hanno
avversato l'accoglimento dell'impugnativa;
che, dopo aver raccolto la necessaria documentazione, in occasione
dell'udienza 21 dicembre 1995 il giudice delegato ha formulato una proposta di
transazione a tenore della quale il comune di __________ avrebbe versato al
ricorrente 3/4 della differenza, calcolata a partire dallo stipendio lordo, tra
lo stipendio cui il ricorrente aveva diritto in quanto nominato a metà tempo e
quello che la città gli ha versato in quanto occupato per sole 10 ore
settimanali durante il periodo settembre 1994-agosto 1995, oltre interessi al 5%
dalla data di scadenza di ciascuna mensilità;
che il ricorrente ha dichiarato di accettare seduta stante la
proposta suddetta mentre che il municipio ha comunicato la sua accettazione
con scritto del 25 gennaio 1996;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC),
il ricorso tempestivo e la legittimazione dell'insorgente pacifica (art. 209
lett. b LOC);
che, nell'ambito del contenzioso amministrativo, una
transazione conchiusa dalle parti innanzi all'autorità di ricorso non mette
senz'altro fine alla lite tramite lo stralcio dai ruoli della causa;
che in effetti, a quel momento, l'autorità deve ancora
verificare se la transazione rispetta il diritto imperativo applicabile: potrà
dar seguito alla richiesta di stralcio solo nel caso di risposta affermativa;
che questa verifica si giustifica per il motivo che una
transazione delle parti non può sostituire il giudizio dell'autorità inferiore;
che, di conseguenza, anche nel caso in cui la transazione ossequi
il diritto pubblico applicabile l'impugnativa potrà essere evasa solo tramite
un giudizio di merito dell'autorità di ricorso, il quale approvi il contenuto
della transazione e sostituisca nel contempo il giudizio dell'autorità
inferiore (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono Cavelti, Gütliche Verständigung
vor Instanzen der Verwaltungsrechtspflege, pubbl. in AJP 1995, pag 175 segg.,
II. 1);
che la fattispecie ha visto il comune di __________ in mora
nell'accettazione del lavoro offerto dal ricorrente per due ore settimanali
durante l'anno scolastico 1994/95;
che questo fatto non sollevava però il comune dall'obbligo di
versare al suo dipendente lo stipendio conforme al grado di occupazione (art. 8
cpv. 2 ROD) per il quale egli era stato nominato: e questo analogamente a
quanto dispone l'art. 324 cpv. 1 CO per il contratto di lavoro fondato sul
diritto privato;
che la circostanza, fatta valere dal municipio e condivisa
dal Consiglio di Stato, secondo cui il ricorrente abbia potuto completare
l'orario a metà tempo insegnando presso una scuola dello Stato, tale la scuola
arti e mestieri, non permette di mutare quella conclusione, nemmeno se tien
conto del fatto che la sezione sartoria di quest'ultimo istituto aveva
frattanto rilevato la scuola d'abbigliamento comunale;
che in effetti, in assenza di specifica regolamentazione
opponibile al ricorrente, il lavoro che questi ha potuto prestare presso lo
Stato, previa assunzione a seguito di pubblico concorso, non poteva supplire
alla mora in cui era venuto a trovarsi transitoriamente nei suoi confronti il
comune di __________: tanto più che nemmeno grazie a questo nuovo lavoro il
ricorrente poteva conseguire un impiego a tempo pieno;
che, ciò premesso, rimane unicamente di determinare se, conformemente
a quanto dispone l'art. 324 cpv. 2 CO, applicabile per analogia in mancanza di
specifica regolamentazione nel diritto pubblico (cfr. STA inedita 6 giugno 1995
in re D. B., consid. 2 e rinvii, concernente l'applicazione analogica dell'art.
337c cpv. 2 CO, che prevede nel caso di licenziamento ingiustificato delle
conseguenze del tutto simili a quelle contemplate dall'art. 324 cpv. 2 CO per
il caso di mora del datore di lavoro), "il lavoratore deve lasciarsi
dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell'impedimento al
lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare";
che a questo riguardo, su proposta del giudice delegato, le
parti hanno concordato una riduzione del 25% sulla differenza di stipendio, da
calcolare sulla base dello stipendio lordo, spettante al ricorrente per completare
la retribuzione metà tempo;
che il Tribunale non ha motivo alcuno di distanziarsi da quest'accordo;
che nelle surriferite circostanze il ricorso deve essere
accolto come alla transazione sottoscritta dalle parti;
che la risoluzione governativa deve pertanto essere
annullata;
che il Tribunale rinuncia alla riscossione di una tassa di
giudizio (art. 28 PAmm);
che il comune non può tuttavia sottrarsi all'obbligo di
rifondere delle ripetibili al ricorrente (art. 31 PAmm);
visti gli art. 208, 209 LOC,
18, 28, 31, 46, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é accolto come
alla transazione proposta dal giudice delegato il 21 dicembre 1995, accettata
dal ricorrente alla stessa data e dal municipio di __________ con risoluzione
25 gennaio 1996
-
La risoluzione 23 maggio
1995 (n. 2868) del Consiglio di Stato é annullata
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 800.-- per
ripetibili
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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