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Numero d'incarto:
52.1995.409
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00409
DP 161/95
cm
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 giugno 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 maggio 1995, no. 2870, del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 11 ottobre 1994 con cui il municipio di __________ gli ordina di
sospendere l'utilizzazione non autorizzata di una tettoia e di una serra
(part. no. __________ RFD, sub f ed H.) e di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione di alcuni
manufatti della sua azienda agricola;
viste le risposte:
-
28 giugno 1995
del Consiglio di Stato;
-
3 luglio 1995
del municipio di __________;
-
4 luglio 1995
del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è titolare di un'azienda agricola con sede a __________
nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFD; zona NV).
Oltre ad una casa d'abitazione,
l'azienda comprende diversi stabili, adibiti a stalla, fienile e deposito.
Accanto alla stalla v'è un'ampia
tettoia (sub. H), costruita nel 1975, sulla base di una licenza edilizia
rilasciata dal municipio senza ulteriori indicazioni riguardanti la sua
specifica utilizzazione. Sul terreno antistante v'è inoltre un
"tunnel" di plastica, posato una decina d'anni orsono senza
autorizzazione.
B. Nel
corso del 1994 il municipio di __________ ha constatato che la tettoia di cui
si è detto sopra veniva utilizzata come stalla, mentre che il tunnel non veniva
più utilizzato come serra, ma come deposito di materiali e macchinari.
L'autorità comunale ha parimenti rilevato che sotto un'altra tettoia erano
state posate due celle frigorifere.
Eseguito un sopralluogo in
contraddittorio, l'11 ottobre 1994, il municipio ha quindi ordinato a
__________ di sospendere l'uso improprio della tettoia adibita a stalla e del
tunnel di plastica. Con lo stesso provvedimento ha inoltre ordinato l'inoltro
di una domanda di costruzione in sanatoria per le modifiche edilizie attuate
senza la necessaria autorizzazione.
C. Con
decisione 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo
in sostanza che le controverse utilizzazioni giustificassero il provvedimento
censurato in quanto prive della necessaria autorizzazione.
D. Contro
il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla
controversa risoluzione del municipio di __________.
Per quanto attiene al tunnel,
l'insorgente rileva di averlo posato nel 1982 e di averlo utilizzato sino al
1992 per la coltivazione di verdure.
Ammette di utilizzarlo ora per il
ricovero di attrezzi e macchinari, ma rileva di non aver rinunciato
definitivamente alla sua utilizzazione originaria. In relazione alla tettoia
usata come stalla, __________ ritiene invece di essersi mosso nei limiti di una
normale utilizzazione delle infrastrutture aziendali, aumentando in misura
contenuta il numero dei bovini ospitati sul suo fondo (da 15 a 25).
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
il municipio di Stabio, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività del gravame sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43, 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine.
-
Data
la natura delle contestazioni poste a giudizio, il ricorso può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste
dall'insorgente (sopralluogo, perizia, testi) non appaiono in effetti atte a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio. L'unica circostanza di fatto sulla quale v'è contestazione riguarda
la presenza di un letamaio sotto la tettoia. Tale circostanza, documentata dai
piani annessi alla domanda di costruzione 2 maggio 1975, non è tuttavia di
decisivo momento. Ai fini del giudizio è invero sufficiente ritenere che
l'utilizzazione della tettoia ai fini della stabulazione di bovini non è mai
stata autorizzata e che il tunnel di plastica già adibito a serra è addirittura
privo di qualsiasi autorizzazione.
-
Presentando
una domanda di costruzione in sanatoria per le celle frigorifere istallate
senza autorizzazione sotto la tettoia sub. G, il ricorrente si è di fatto
adagiato all'ordine impartitogli dall'autorità comunale.
In questa sede rimane quindi
soltanto da esaminare la legittimità della decisione 11 ottobre 1994 con cui il
municipio gli ha ordinato di cessare l'utilizzazione abusiva della tettoia e
della serra, sollecitandolo nel contempo ad inoltrare una domanda di costruzione
in sanatoria.
- 4.1.
Giusta l'art. 42 LE, il municipio ordina a titolo di misura provvisionale la
sospensione dei lavori non autorizzati od eseguiti in contrasto con il permesso
accordato.
Cessata l'attività edificatoria,
l'adozione di un provvedimento cautelare volto ad inibirne la prosecuzione
appare privo di qualsiasi portata pratica.
Ciò non significa tuttavia ancora
che l'autorità debba rassegnarsi a prendere atto dell'abuso commesso ed
attendere che venga anzitutto accertata l'illegittimità dell'intervento prima
di adottare i provvedimenti atti a ripristinare una situazione conforme al
diritto edilizio materialmente applicabile. Particolari esigenze di tutela
dell'ordinamento giuridico violato possono non solo giustificare, ma
addirittura imporre l'adozione di un divieto di utilizzazione, ovvero di una
misura cautelare volta ad impedire che l 'opera abusiva venga utilizzata prima
dell'eventuale rilascio del permesso mancante (cfr. STA 20.9.93 in re C.;
27.3.92 in re B.F.; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht, Zürcher
Schriften zum Verfahrensrecht, N 639; Zaugg, Das Baugesetz des Kt. Bern, ad Art.
46 N. 8).
Esigenze di questa natura si
manifestano soprattutto in caso di cambiamenti abusivi della destinazione di
un'opera edilizia, ovvero di interventi rilevanti dal profilo della polizia
delle costruzioni, che non possono essere inibiti mediante ordini di sospensione
dei lavori perché non implicano alcuna modifica costruttiva.
4.2. Nel caso concreto, la trasformazione in stalla di una
tettoia destinata a fienile (ed eventualmente, in parte, a letamaio) integra, a
non averne dubbi, gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a
permesso di costruzione. Essa implica in effetti una significativa modifica
delle condizioni di utilizzazione del manufatto e si traduce, all'atto pratico,
in un sostanziale aumento (+ 70 %) delle possibilità di stabulazione offerte
dalle costruzioni dell'azienda agricola in esame.
Lo stesso ricorrente ammette di
aver aumentato da 15 a 25
(+ 10) il numero di capi di
bestiame ricoverati nella stalla e nella tettoia annessa.
Orbene, l'evidente abuso edilizio
e le rilevanti conseguenze che ne derivano a livello di immissioni moleste sul
vicinato legittimano ampiamente l'ordine censurato (cfr. Zaugg, op. cit., ad art.
46 N 8 pag. 290).
A torto contesta l'insorgente
l'adeguatezza dell'ordine censurato.
L'esigenza di tutelare l'ambiente
(zona nucleo!) da simili abusi prevale chiaramente sull'interesse del
ricorrente a beneficiare ulteriormente della situazione di illegalità da lui
stesso creata.
In quanto volto a contestare
l'ordine di cessare l'uso abusivo della tettoia, il ricorso va quindi
senz'altro respinto.
4.3. Diversa è invece la situazione per quel che concerne
l'uso del tunnel di plastica (serra) posato senza autorizzazione almeno una decina
d'anni orsono.
Anche in questo caso si è in
presenza di un evidente abuso edilizio.
A differenza della tettoia
trasformata in stalla non sussistono tuttavia impellenti motivi che
giustifichino l'adozione di un provvedimento cautelare volto a vietarne
l'utilizzazione sintanto che non venga accertata l'eventuale legittimità del
manufatto. L'uso della serra a scopo di deposito di attrezzi e macchinari non appare
invero atto a pregiudicare la sicurezza delle costruzioni od a gravare in
misura inammissibile sull'ambiente circostante (cfr. Zaugg, op. cit. loc.
cit.).
Nella misura in cui è volta a
contestare l'adeguatezza del divieto di utilizzare la serra, l'impugnativa va
quindi accolta.
- Infondate
sono le contestazioni che l'insorgente solleva con riferimento all'ordine di
inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per le trasformazioni
apportate abusivamente alla tettoia ed alla serra. In entrambi i casi ricorrono
invero gli estremi del cambiamento di destinazione.
Da questo profilo il ricorso va
quindi senza altro respinto, avvertendo l'insorgente che in caso di
inosservanza dell'ingiunzione l'autorità comunale sarà senz'altro libera di
fondarsi sugli atti a sua disposizione per adottare eventuali provvedimenti di
ripristino di una situazione conforme al diritto.
- Ferme
queste premesse, la decisione governativa impugnata va annullata e riformata
nel senso dei considerandi.
La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 45 LE; 3, 18, 21, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23
maggio 1995 del Consiglio di Stato, no. 2870, è annullata e riformata nel senso
che:
1.2. la decisione 11
ottobre 1994 del municipio di __________ è confermata limitatamente:
-
al
divieto d'uso della tettoia sub H della part. __________ RFD;
-
all'ordine
di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per le celle frigorifere
(sub G), per il tunnel di plastica (sub f) e per la tettoia adibita a stalla
(sub H).
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- (seicento) sono a carico del
ricorrente, che rifonderà fr. 900.-- (novecento) al comune di __________ a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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