AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1995.404
Data decisione, Autorità:
30.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00404
DP 154/95
cm
Lugano
30 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 giugno 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 23 maggio (no. 2891) del Consiglio di
Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 30 marzo 1995 con la quale il Municipio di __________ gli ha
rifiutato il rilascio di una concessione per il servizio taxi assegnandola ad
altri concorrenti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
avviso pubblicato all'albo comunale il 14 febbraio 1995 il Municipio di
__________ ha messo a concorso il rilascio di alcune concessioni per il
servizio taxi sul territorio del Comune, conformemente al relativo Regolamento
approvato dal Consiglio di Stato in data 28.12.1978.
Il bando indicava le condizioni di
partecipazione e specificava tra l'altro che i tassametristi avrebbero dovuto
impegnarsi a sottoscrivere una convenzione per garantire un'adeguata copertura
oraria del territorio; l'avviso non stabiliva per contro alcun criterio di
aggiudicazione.
Al concorso hanno preso parte
dieci tassisti, tra cui __________, titolare di una concessione disdetta per il
31 dicembre 1994.
Nella sua seduta del 28 marzo 1995
il Municipio di __________ ha deciso di accordare un massimo di sette
concessioni e di rilasciarle ai concorrenti __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________.
Con scritto 30 marzo 1995 __________
è stato informato che il Municipio non gli avrebbe rinnovato la concessione in
quanto la scelta era caduta su altri candidati.
B. Con
giudizio 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Accertata la facoltà del Comune di
disciplinare l'esercizio del servizio taxi sul proprio territorio in via
regolamentare e tramite il rilascio di concessioni, l'esecutivo cantonale ha
ritenuto in sostanza che la delibera municipale, immune da violazioni del diritto
sotto il profilo dell'abuso di potere, meritasse di essere tutelata.
C. Contro
questa risoluzione governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata unitamente alla decisione
30 marzo 1995 resa dal Municipio di __________.
Il ricorrente sostiene innanzi
tutto che limitando a sette il numero delle concessioni per il servizio taxi
nel Comune di __________, il Municipio avrebbe adottato una misura di politica
economica inammissibile dal punto di vista della libertà costituzionale del
commercio e dell'industria.
In secondo luogo ricorda di aver
beneficiato della concessione per una decina d'anni e di aver quindi fatto
affidamento sul suo rinnovo; negandoglielo in assenza di un interesse pubblico
preminente l'autorità comunale avrebbe disatteso il principio della buona fede.
L'insorgente rimprovera infine al
Municipio di aver operato la propria scelta violando il principio della parità
di trattamento dei concorrenti. __________ ha dei precedenti penali e sarebbe
pertanto priva dei requisiti e dei titoli necessari, __________ avrebbe
inoltrato la propria candidatura dopo la scadenza del bando, mentre __________
e __________ hanno ottenuto la loro prima concessione taxi a seguito di un
bando di concorso annullato dal Governo per illegalità; accordando la concessione
a questi quattro tassametristi, l'esecutivo comunale sarebbe quindi caduto nell'arbitrio.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del
giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
il Municipio di __________, che con argomenti di cui si dirà semmai più avanti
contesta partitamente le tesi dell'insorgente; in via provvisionale l'esecutivo
comunale chiede che inaudita parte il Presidente di questo Tribunale ordini ad
__________ di cessare immediatamente la sua attività di tassametrista nel Comune.
Invitato a pronunciarsi in merito,
l'insorgente postula la reiezione della provvisionale sottolineandone
diffusamente l'infondatezza.
considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito all'impugnativa
si fonda chiaramente sugli art. 60 cpv. 1 LPamm e 208 cpv. 1 LOC.
La legittimazione attiva di
__________ è indiscutibile (art. 43 LPamm e 209 lett. b LOC). Appare infatti
innegabile che l'insorgente sia portatore di un interesse concreto, attuale e
personale a dolersi del giudizio impugnato per il pregiudizio che gli cagiona e
che il gravame intende rimuovere.
Il ricorso, tempestivo (art. 46
LPamm) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 LPamm),
ritenuto che eventuali lacune istruttorie o vizi procedurali potranno semmai
venir sanati mediante annullamento del giudizio impugnato e rinvio della
pratica all'istanza inferiore per nuova decisione ai sensi dell'art. 65 cpv. 2
LPamm.
- Il
resistente chiede in via provvisionale che il Presidente del Tribunale
cantonale amministrativo abbia ad ordinare all'insorgente di cessare
immediatamente la sua attività di tassametrista nel Comune di __________.
Una simile misura esula
manifestamente dalle competenze giurisdizionali della scrivente autorità di
ricorso, chiamata unicamente a pronunciarsi sulla legittimità della decisione
di diniego della concessione adottata dal Municipio di __________.
La concessione che negli ultimi
anni ha consentito ad __________ di svolgere la propria professione è stata
infatti disdetta per il 31 dicembre 1994. A far tempo da quel momento il
ricorrente lavora senza essere al beneficio di alcun titolo autorizzativo, per
cui spetta manifestamente all'autorità comunale adottare i provvedimenti che
più ritiene opportuni per ovviare a tale situazione e questo indipendentemente
dalla presente procedura ricorsuale.
- Il
ricorrente ritiene che la decisione del Municipio di limitare le concessioni
per il servizio taxi sul proprio territorio creando un numero chiuso sia
incompatibile con l'art. 31 Cost. Osserva in particolare che chi non dispone
della concessione non può né esercitare un servizio taxi, né sostare sull'area
pubblica.
La professione di tassametrista è
un'attività che gode della libertà di commercio e d'industria sancita dall'art.
31 Cost. (Schürmann, Wirtschaftsverwaltungsrecht, p. 105). Tale libertà può
essere tuttavia limitata per ragioni d'ordine e sicurezza pubblici (DTF 92 I
100). In particolare, la professione di tassista può essere oggetto di una
regolamentazione limitativa volta a salvaguardare l'ordine, la sicurezza, la
morale e l'igiene pubblici, così come la buona fede nei rapporti commerciali
(DTF 79 I 334), ovvero tipici beni di polizia. Queste restrizioni della libertà
costituzionale di commercio e d'industria devono notoriamente fondarsi su una
chiara base legale, essere giustificate dall'interesse pubblico e rispettare il
principio di proporzionalità (Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse, N. 154 ss. ad art. 31); secondo la giurisprudenza
federale, devono anche ossequiare il principio della parità di trattamento dei
concorrenti economici, segnatamente qualora l'esercizio di un'attività di
tassametrista comporti un uso accresciuto del suolo pubblico (DTF 108 Ia 135).
La competenza di emanare
prescrizioni sul servizio dei taxi appartiene ai cantoni o ai comuni (DTF 99 Ia
389). In Ticino, la legge cantonale delega ai Municipi la facoltà di ordinare
l'attività dei tassisti (art. 5 cpv. 1 cifra 3 LACS).
Nel Comune di __________
l'attività di tassametrista è disciplinata dal Regolamento per il servizio taxi
approvato dal Consiglio di Stato il 28 dicembre 1978 (in seguito: Regolamento).
Chi intende esercitare questa professione nel comprensorio comunale è tenuto a
farsi rilasciare una concessione personale ed incedibile (art. 5 e 10), che
conferisce il diritto e comporta l'obbligo di occupare le stazioni ufficiali di
taxi (art. 35) designate come tali dal Municipio (art. 34). Queste concessioni
vengono accordate tenendo conto in particolare delle esigenze della
circolazione, della disponibilità delle aree di parcheggio e della clausola del
bisogno (art. 8). Il Regolamento stabilisce nel dettaglio i requisiti dei
conducenti (art. 11), nonché le caratteristiche e l'equipaggiamento dei tassì
(art. 13-19); impone agli autisti precise norme di comportamento (art. 20-30),
soprattutto per quanto attiene all'utilizzazione del sedime pubblico (art.
31-32) e delle stazioni ufficiali (art. 34-36); prevede infine l'allestimento
di un tariffario (art. 37), il prelievo di una tassa di concessione e di occupazione
del suolo pubblico (art. 41), come pure la possibilità di adottare misure amministrative
a carico dei contravventori (art. 44-47).
Le restrizioni contenute in questa
regolamentazione si conciliano perfettamente con l'art. 31 Cost. Scopo evidente
della normativa comunale è infatti quello di tutelare tipici beni di polizia e
non quello di interferire nel gioco della concorrenza per motivi di politica economica.
La professione di tassametrista necessita o perlomeno giustifica limitazioni di
questo genere dettate dall'interesse pubblico. I veicoli offerti agli utenti
devono presentare le condizioni di sicurezza e d'igiene necessarie. Gli autisti
di taxi sono tenuti ad avere una specifica licenza di condurre (cat. B1 e/o D1)
e devono inoltre essere idonei a svolgere il ruolo che il pubblico si attende
da loro; l'autorità ha il diritto di vegliare affinché la sicurezza dei
passeggeri e dei terzi sia salvaguardata; è parimenti comprensibile che
l'autorità si assicuri che la buona fede nei rapporti commerciali venga
rispettata nelle transazioni, generalmente anonime, tra il tassametrista ed i
suoi clienti; si può infine esigere che i conducenti di tassì offrano sufficienti
garanzie di moralità (DTF 79 I 334).
Neppure il fatto che il Municipio
di __________ abbia deciso di limitare a sette il numero delle concessioni e
con esso il numero dei tassisti che fanno un uso accresciuto del suolo pubblico
comporta una violazione della libertà di commercio e d'industria. Il
provvedimento si appalesa in effetti giustificato tenuto conto dell'ampiezza
del comprensorio comunale, delle esigenze della circolazione, della
disponibilità di aree di posteggio e dei bisogni del pubblico. Elementi,
questi, che il Municipio ha valutato dopo aver raccolto il parere del capo dei
tassisti concessionari e dell'agente di polizia responsabile del servizio taxi.
Ad onor del vero, il ricorrente
non sembra contestare tanto la necessità peraltro ovvia di limitare il numero
dei permessi di stazionamento sul suolo pubblico, quanto piuttosto il fatto che
chi non dispone della concessione non può svolgere il lavoro di tassametrista.
Certo, il Regolamento non prevede
il rilascio di altri tipi di concessione oltre a quella che consente al suo
titolare di esercitare la professione di tassista e nel contempo di stazionare
sulla pubblica via in appositi stalli (stazioni ufficiali "TAXI").
Tuttavia, il medesimo Regolamento non esclude nemmeno la possibilità di gestire
un servizio taxi senza utilizzare il suolo pubblico in maniera accresciuta; a
giusto titolo, poiché un divieto di questa natura risulterebbe verosimilmente
lesivo dell'art. 31 Cost. (cfr., per analogia, DTF 79 I 334).
- Venendo
ora alle concessioni rilasciate dal Municipio in occasione della seduta tenutasi
il 28 marzo 1995, occorre preliminarmente ricordare che in quest'ambito l'Esecutivo
comunale dispone di un lato margine di apprezzamento, censurabile da parte
dell'autorità di ricorso unicamente sotto il profilo della violazione della
legge per abuso o eccesso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm). Per giurisprudenza
costante l'ente pubblico è comunque vincolato dal bando di concorso che esso
stesso emette oltre che dai principi che informano il diritto amministrativo.
Il ricorrente critica siccome
arbitrarie le scelte operate dal Municipio, attaccando personalmente quattro
concorrenti che hanno ottenuto la concessione. Afferma che __________ ha dei
precedenti penali e sarebbe pertanto priva dei requisiti e dei titoli necessari;
__________ avrebbe inoltrato la propria candidatura dopo la scadenza del bando,
mentre __________ e __________ avrebbero conseguito la loro prima concessione
taxi a seguito di un concorso annullato dal Governo per illegalità.
Queste stesse circostanziate
censure sono state sollevate innanzi al Consiglio di Stato, che tuttavia ha
omesso di notificarle agli interessati affinché potessero determinarsi a
riguardo e tutelare i propri interessi. Questa lesione del diritto di essere sentito
delle persone chiamate in causa dal ricorrente basterebbe per annullare in
ordine il giudicato governativo e rinviare gli atti all'istanza inferiore,
affinché renda una nuova decisione previo emendamento del difetto. A rendere
ulteriormente inevitabile tale provvedimento già giustificato dalla predetta
violazione di regole elementari di procedura contribuiscono nondimeno le lacune
istruttorie poste in essere dall'autorità di ricorso di prime cure. In effetti,
l'Esecutivo cantonale ha trascurato di acquisire agli atti la documentazione
indispensabile per verificare la fondatezza di alcune eccezioni addotte da
__________, segnatamente le domande e gli attestati originali presentati dai
concorrenti a seguito della pubblicazione del bando. Per statuire
sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa è quindi necessario che il
Governo assuma perlomeno le prove notificate dal ricorrente a suffragio delle
proprie allegazioni.
- Ferme
queste premesse, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio
impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché chiamati in
causa i beneficiari della concessione attaccati dall'insorgente ed esperita
l'istruttoria, statuisca nuovamente sull'impugnativa inoltratagli da
__________.
L'accoglimento solo parziale del
gravame non consente di sollevare il ricorrente dal pagamento di una parte
della tassa di giustizia (art. 28 LPamm).
Le ripetibili, commisurate in
funzione dell'esito dell'impugnativa, vanno a carico dello Stato, che
incorrendo in vizi procedurali e omettendo di assumere le prove necessarie ha
contribuito a che l'insorgente adisse questo Tribunale (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 31 Cost.; 208, 209 LOC; 5 LACS; 1
ss. Regolamento per il servizio taxi nel Comune di __________; 18, 28, 31, 43,
46, 60, 61 e 65 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 maggio 1995 (no. 2891) del Consiglio di
Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda
come disposto al considerando 4.
-
Le
spese a la tassa di giudizio di fr. 800.-- (ottocento) sono poste per metà
carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato.
-
Lo
Stato rifonderà all'insorgente fr. 400.-- (quattrocento) a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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