Advertising display denied for road safety reasons

52.1995.397Altro tribunale24 ott 1995Dismissed

Sintesi

Two companies challenged a permit refusal for an electronic illuminated advertising panel on the facade of a parking garage in Lugano. The Department had denied the permit because the display, located near a pedestrian crossing and bus stop, could endanger road safety and distract drivers. The administrative court held that the installation constituted road advertising under the road-sign rules and that its moving or flashing light effects were specifically prohibited. It also found an independent safety risk under the general clause. The appeal was therefore dismissed, and costs of CHF 600 were imposed on the appellants jointly and severally.

Regest

Art. 4 LIns; arts. 95 ff. OSS; art. 96 cpv. 1 lett. f OSS: a road advertisement may be refused where its form, colors, or light effects may compromise traffic safety. Electronic displays reproducing luminous moving or variable texts and images fall within the prohibition of art. 96 cpv. 1 lett. f OSS. Independently of that specific ban, authorization must also be denied under the general safety clause whenever the installation is apt to distract drivers and create a non-theoretical hazard for road users, especially near pedestrian crossings, semaphores, or similar traffic-sensitive locations (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.397

Data decisione, Autorità: 24.10.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00397 DP 148/95 leo

Lugano 24 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 giugno 1995 di


contro

la decisione 24 maggio 1995, no. 9/1995, del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega agli insorgenti il permesso di esporre un pannello pubblicitario sulla facciata dell'autosilo in __________ a __________;

vista la risposta 19 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 24 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alle ditte __________ e __________ il permesso di esporre un pannello elettronico luminoso (superficie: 7 mq) per la diffusione d'informazioni e messaggi pubblicitari sulla facciata dell'autosilo rivolta verso __________ a __________, ad un'altezza di 7,5 m dal livello della strada;

che a detta dell'autorità dipartimentale la posa del controverso pannello, trovandosi a breve distanza da una passaggio pedonale come pure da una fermata per i bus, rappresenterebbe una sorgente di pericolo per i pedoni compromettendo la sicurezza della strada;

che avverso la premessa risoluzione le ditte __________ e __________ sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;

che, in sostanza, i ricorrenti ritengono che la pubblica utilità di un siffatto impianto dovrebbe prevalere sul pericolo per la sicurezza stradale, del tutto teorico, paventato dall'autorità dipartimentale;

che a mente degli insorgenti l'emanazione del controverso provvedimento di diniego disattenderebbe il principio della proporzionalità;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi che seguono;

considerato, in diritto:

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 Lins e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm), ben bastando ai fini del giudizio far capo alla documentazione allegata al ricorso;

che, giusta l'art. 4 Lins, le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla sicurezza della circolazione;

che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSS;

che l'art. 96 OSS vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);

che in base alla predetta norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:

f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;

che sotto la nozione di pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce variabili" ricadono anche le insegne con scritte luminose in movimento ("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Kung, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70 no. 8.3);

che la controversa insegna pubblicitaria prevista sulla facciata dell'autosilo in __________ a __________ é costituita da un pannello elettronico modulare (display) di 7 mq di superficie gestito da un computer in grado di riprodurre scritte e disegni luminosi, fissi o lampeggianti, consentendone l'immediata lettura;

che, nella misura in cui é destinato anche alla diffusione di messaggi pubblicitari, il citato impianto costituisce una pubblicità stradale (art. 95 OSS);

che i suddetti messaggi pubblicitari vengono diffusi per lo più sotto forma di scritte luminose in movimento, a volte accompagnate anche da disegni;

che pertanto tale forma di pubblicità stradale non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSS;

che la posa del controverso pannello avrebbe comunque dovuto essere negata in virtù della disposizione generale dell'art. 96 cpv. 1 OSS (6 LCStr.);

che infatti non v'é chi non veda come un siffatto impianto pubblicitario, destinato soprattutto a richiamare l'attenzione dei conducenti che scendendo da via __________ entrano in città, sia atto a distrarli dalla guida così da costituire una fonte di pericolo tutt'altro che teorica per la sicurezza stradale (considerata la presenza di passaggi pedonali e di semafori);

che di conseguenza potendosi ravvisare nella decisione impugnata una violazione del diritto, il ricorso deve essere respinto e la risoluzione dipartimentale confermata;

che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;

visti gli art.4, 17 LIns; 6 LCStr.; 95 segg. OSS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- (seicento) sono a carico delle ricorrenti in solido.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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