Permit denied for electronic billboard with variable light effects

52.1995.395Altro tribunale28 ago 1995Dismissed

Sintesi

Two companies challenged the Department of Institutions' refusal to authorize a 7 m² electronic illuminated billboard on a building facade. The administrative court held that the display, intended to show luminous moving text and images, was roadside advertising prohibited by Art. 96 OSS, and in any event would distract drivers and endanger traffic safety. The appeal was dismissed, the departmental refusal was confirmed, and CHF 600 in costs were imposed jointly on the appellants.

Regest

Art. 4 Lins; Art. 95 segg. OSS; Art. 96 OSS; Art. 6 LCStr.; roadside advertising with luminous moving text or images is prohibited, and a permit must be refused where the installation is apt to distract drivers and thereby compromise road safety. An electronic display controlled by computer, capable of showing fixed or flashing luminous writings and drawings, falls within the prohibition of Art. 96 cpv. 1 lett. f OSS. Even apart from that specific prohibition, a billboard whose purpose is to attract motorists on approach may be refused under the general safety clause of Art. 96 cpv. 1 OSS, without violating proportionality, where the traffic hazard is concrete rather than merely theoretical.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.395

Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00395 DP 146/95 cm

Lugano 28 agosto 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 giugno 1995 di


contro

la decisione 24 maggio 1995, no. 7/1995, del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega agli insorgenti il permesso di esporre un pannello pubblicitario sulla facciata di uno stabile in via __________ a __________;

vista la risposta 19 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 24 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alle ditte __________ e __________ il permesso di esporre un pannello elettronico luminoso (superficie: 7 mq) per la diffusione d'informazioni e messaggi pubblicitari, sulla facciata rivolta verso via __________ dello stabile di proprietà __________ in via __________ a __________, ad una altezza di 7,5 m dal livello della strada;

che a detta dell'autorità dipartimentale la posa del controverso pannello "creerebbe, oltre che problemi di sicurezza stradale, un eccessivo e intollerabile affollamento di insegne e messaggi variabili nell'agglomerato di __________ ";

che avverso la premessa risoluzione le ditte __________ e __________ sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;

che, in sostanza, i ricorrenti ritengono che la pubblica utilità di un siffatto impianto dovrebbe prevalere sul pericolo per la sicurezza stradale, del tutto teorico, paventato dall'autorità dipartimentale;

che a mente degli insorgenti l'emanazione del controverso provvedimento di diniego disattenderebbe il principio della proporzionalità;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi che seguono;

Considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 Lins e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm), ben bastando ai fini del giudizio far capo alla documentazione allegata al ricorso;

che, giusta l'art. 4 Lins, le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla sicurezza della circolazione;

che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSS;

che l'art. 96 OSS vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);

che in base alla predetta norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:

f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;

che sotto la nozione di pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce variabili" ricadono anche le insegne con scritte luminose in movimento ("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Kung, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70 no. 8.3);

che la controversa insegna pubblicitaria prevista sulla facciata rivolta verso via __________ dello stabile sito all'angolo con via __________ a __________ é costituita da un pannello elettronico modulare (display) di 7 mq di superficie gestito da un computer in grado di riprodurre scritte e disegni luminosi, fissi o lampeggianti, consentendone l'immediata lettura;

che, nella misura in cui é destinato anche alla diffusione di messaggi pubblicitari, il citato impianto costituisce una pubblicità stradale (art. 95 OSS);

che i suddetti messaggi pubblicitari vengono diffusi per lo più sotto forma di scritte luminose in movimento, a volte accompagnate anche da disegni;

che pertanto tale forma di pubblicità stradale non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSS;

che la posa del controverso pannello avrebbe comunque dovuto essere negata in virtù della disposizione generale dell'art. 96 cvp. 1 OSS (art. 6 LCStr.);

che infatti non v'é chi non veda come un siffatto impianto pubblicitario, destinato a richiamare l'attenzione dei conducenti che scendono da via __________, sia atto a distrarli dalla guida così da costituire una fonte di pericolo tutt'altro che teorica per la sicurezza stradale;

che di conseguenza non potendosi ravvisare nella decisione impugnata una violazione del diritto, il ricorso deve essere respinto e la risoluzione dipartimentale confermata;

che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art.4, 17 Lins; 6 LCStr.; 95 segg. OSS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.--(seicento) sono a carico delle ricorrenti in solido.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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