AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.367
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00367
DP 128/95
leo
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 maggio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 25 aprile 1995 del Consiglio di __________ (__________), che
sospende per un anno l'insorgente dall'esercizio della professione di
fiduciario a titolo di sanzione disciplinare;
vista la risposta 19 giugno 1995 del
__________;
preso atto:
esperita
un'udienza in data 13 ottobre 1995;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
titolare di un'autorizzazione al libero esercizio della professione di
fiduciario rilasciatagli dal Consiglio di Stato nel 1991, su preavviso favorevole
del __________, in base all'art. 23 cpv. 3 LFid; norma transitoria prevista a
favore dei fiduciari privi di titoli di studio che al momento dell'entrata in
vigore di tale legge esercitavano la professione da almeno cinque anni.
Valutando l'attività svolta dal ricorrente a partire dal 1980
per la __________ e per la __________ quale consulente e broker nel settore
degli investimenti a termine, l'autorità cantonale ha ritenuto che questi desse
sufficienti garanzie di professionalità.
B. Il 20 marzo 1995 il __________
ha aperto a carico di __________ un procedimento disciplinare per violazione
della LFid. L'avviso di apertura del procedimento rimproverava al ricorrente di
dirigere contemporaneamente due società fiduciarie (__________come direttore e
__________ come amministratore unico) e di applicare alle transazioni concluse
attraverso di esse commissioni talmente elevate da precludere irrimediabilmente
qualsiasi possibilità di guadagno ai suoi clienti. All'avviso in questione era
allegato il rapporto 13 febbraio 1995 allestito dall'ispettore dei fiduciari
dopo i necessari accertamenti.
Nel termine assegnatogli per l'inoltro di eventuali
osservazioni __________ ha inoltrato al __________ un lungo memoriale in cui
respingeva ogni addebito. Eccepita la costituzionalità dello stesso __________,
il prevenuto negava nel merito l'esistenza di una qualsiasi violazione dei suoi
doveri di fiduciario. A suo avviso, la LFid non escluderebbe la possibilità di
dirigere contemporaneamente due società fiduciarie. Le commissioni applicate
alle transazioni sarebbero d'altro canto adeguatamente ragguagliate alla
qualità delle prestazioni offerte. Non sarebbe inoltre dimostrata l'esistenza
di un nesso di causalità tra l'entità delle commissioni e le perdite registrate
dai clienti.
C. Preso atto delle
giustificazioni inoltrate, il 25 aprile 1995 il __________ ha sospeso
__________ dall'esercizio della professione per la durata di 12 mesi a titolo
di sanzione disciplinare.
In sostanza, il __________ ha ritenuto fondati gli addebiti
mossi al prevenuto con il rapporto di contravvenzione.
D. Contro la predetta
risoluzione del __________ __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Riallacciandosi al memoriale difensivo prodotto davanti al
__________, l'insorgente ripropone le eccezioni di natura costituzionale e
procedurale sollevate senza successo in prima istanza in relazione al potere
disciplinare del __________, alla facoltà di emanare direttive ed al diritto di
essere sentiti. Il conferimento di funzioni giurisdizionali al __________,
obietta, violerebbe l'art. 39 Cost. cant., che non annovera tale istanza tra
quelle deputate ad esercitare il potere giudiziario. L'emanazione di direttive
da parte del __________ disattenderebbe invece il principio della separazione
dei poteri, mentre il rifiuto di mettergli a disposizione parte del rapporto
allestito dall'ispettore dei fiduciari integrerebbe gli estremi di una
violazione del diritto di essere sentiti.
Nel merito, l'insorgente contesta anzitutto che la LFid vieti
ad un singolo fiduciario di dirigere contemporaneamente più di una società. Le
due società (__________e __________) contigue dal profilo logistico ed
organizzativo potrebbero senz'altro essere dirette e gestite con competenza e professionalità
da un'unica persona titolare dell'autorizzazione al libero esercizio della professione
di fiduciario.
Infondati sarebbero pure gli addebiti riferiti alla
violazione dei doveri generali dei fiduciari commessa attraverso l'applicazione
di commissioni talmente alte da pregiudicare qualsiasi margine di guadagno da
parte dei clienti. A suo avviso, non sarebbe dimostrata l'esistenza di un nesso
di causalità tra i risultati negativi conseguiti e l'entità delle commissioni
applicate. Ogni cliente, argomenta, sarebbe peraltro stato preventivamente
messo in guardia sul fatto che le possibilità di guadagno sul mercato delle
opzioni a termine sono inferiori al 33 %. I risultati delle sue società dimostrerebbero
anzi che "è stato recuperato più di quanto normalmente le leggi della probabilità
di tale particolare mercato permettono".
L'entità delle commissioni praticate sarebbe d'altro canto
giustificata dal particolare valore della controprestazione offerta. Le
dettagliate analisi e la costante attenzione dedicata all'evoluzione dei
mercati a termine mediante i sistemi informatici di cui le società sono dotate
giustificherebbero l'applicazione di commissioni più elevate.
Arbitrarie sarebbero quindi le conclusioni tratte dal
__________ sulla base dell'indagine per campionatura svolta dall'autorità.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il __________ contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
Chiesto il rigetto delle eccezioni sollevate da quest'ultimo in limine litis e
ribadita la violazione della LFid relativa alla contemporanea gestione di due
società, il __________ illustra le caratteristiche dei mercati a termine e
l'incidenza delle commissioni sulle prospettive di guadagno dei clienti delle
società gestite dal ricorrente: commissione pari al
60 % del premio, aggiunte a quelle del broker - a loro volta maggiorate -
vanificherebbero qualsiasi possibilità di conseguire risultati positivi. Simili
commissioni, prosegue il __________, sarebbero di gran lunga superiori a quelle
praticate dagli altri operatori del ramo, che applicano commissioni dell'ordine
dell'1 % del capitale gestito o pari a quella di courtage esposta dal broker.
Informazioni assunte presso il broker londinese corrispondente delle società
dell'insorgente dimostrerebbero addirittura che questi beneficerebbe di
ristorni sulle commissioni addebitate ai clienti.
Il ricorrente, soggiunge il __________, non tutelerebbe convenientemente
gli interessi dei clienti, limitandosi ad acquistare opzioni che poi lascerebbe
correre sino alla scadenza senza adottare quelle strategie di difesa che
vengono generalmente messe in atto dagli altri operatori del ramo. Le sue ditte
non disporrebbero di personale qualificato. I dipendenti, in maggioranza privi
di conoscenze specifiche, si limiterebbero a reperire la clientela attraverso
contatti telefonici. Lo stesso ricorrente non avrebbe qualifiche particolari.
Le sue controprestazioni sarebbero di scarsissimo pregio.
F. Con la replica l'insorgente
contesta le modalità con cui il __________ ha acquisito informazioni dal broker
londinese. Ribadisce la richiesta di edizione della seconda parte del rapporto
d'ispezione, di ulteriori documenti e di tutti i verbali delle sedute del
__________. Riprese e sviluppate le censure d'ordine sollevate con il ricorso,
__________ contesta poi partitamente le deduzioni operate dal __________ sulle
questioni di merito. Nega sulla base di esempi concreti che le commissioni
applicate precludano ai clienti qualsiasi possibilità di guadagno ed evidenzia
la particolare bontà delle prestazioni offerte dalle sue ditte.
Quanto all'entità delle commissioni applicate, l'insorgente
rileva poi come le stesse corrispondano a quelle in uso presso altre ditte
operanti nel settore. Nega recisamente di ottenere ristorni dai suoi brokers e
sottolinea in conclusione gli ottimi risultati conseguiti dalle sue società.
G. Con la duplica il __________
riprende e sviluppa le tesi addotte in sede di risposta. Ribadisce di non aver
trattenuto altri documenti all'infuori di quelli interni. Sottolinea
l'inammissibilità dei ristorni effettuati dal broker londinese all'insaputa dei
clienti ed evidenzia la scadente qualità dei servizi offerti dal ricorrente.
H. All'udienza del 13 ottobre
1995 il __________ ha prodotto i documenti reclamati dall'insorgente.
Il ricorrente ha invece prodotto le schede personali dei suoi
dipendenti ed il contratto di franchising stipulato con la __________, sua
consulente e fornitrice di know how.
Per il resto le parti si sono confermate nelle rispettive
tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 18 cpv. 3 LFid. La legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente
date.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dell'udienza del 13 ottobre
1995, ma estromettendo le informazioni che il __________ ha acquisito
all'estero senza passare attraverso le vie dell'assistenza giudiziaria
internazionale. Il rapporto di contravvenzione rimprovera al ricorrente di aver
violato i doveri del fiduciario sanciti dall'art. 14 LFid addebitando ai
clienti commissioni di intermediazione esorbitanti, ovvero contrarie agli usi
commerciali ed alle regole stabilite dalle associazioni professionali (art. 10
RLFid). Pur ipotizzando una maggiorazione delle commissioni esposte dal broker,
non gli rimprovera anche di aver defraudato i clienti dei ristorni che quest'ultimo
avrebbe effettuato sulle commissioni percepite. Già per questo motivo possono
quindi rimanere indecise le questioni relative alla legittimità degli
accertamenti esperiti dal __________ dopo l'emanazione della decisione
disciplinare in esame (cfr. sul tema dell'acquisizione di informazioni
all'estero: P.L. Manfrini, Entraide administrative internationale, in Etudes
suisses de droit européen, vol. N. 30, " L'entraide judiciaire
internationale en matière pénale, civile, administrative et fiscale", pag.
117 seg.).
L'allestimento della perizia sollecitata dal ricorrente non
appare indispensabile, poiché decisiva non è tanto la questione a sapere se il
ricorrente abbia violato i doveri di fiduciario applicando commissioni tali da
pregiudicare le possibilità di guadagno dei suoi clienti, quanto piuttosto
quella a sapere se applicando simili commissioni l'insorgente non abbia
disatteso l'obbligo di attenersi agli usi commerciali ed alle regole stabilite
dalle associazioni di categoria sancito dall'art. 10 RLFid.
Con la produzione dei documenti di cui l'insorgente chiedeva
l'edizione da parte del __________ possono ritenersi sanate le eccezioni
sollevate con riferimento al suo diritto di essere sentito.
- Contrariamente a quanto
assume l'insorgente, l'attribuzione di competenze disciplinari al __________
non viola né l'art. 39 della Costituzione cantonale, né il principio della
separazione dei poteri. Il __________ non esercita funzioni giudiziarie, né assurge
al rango di tribunale. Esso è soltanto un'autorità amministrativa incaricata di
sorvegliare un'attività professionale sottoposta al regime dell'autorizzazione,
adottando se necessario le sanzioni previste dalla legge per assicurare il
rispetto dei doveri posti in capo a questa categoria di operatori economici. La
possibilità di impugnare le sanzioni disciplinari adottate dal __________ davanti
al Tribunale cantonale amministrativo che in quest'ambito fruisce di potere
cognitivo pieno (art. 71 PAmm) risponde peraltro adeguatamente alle esigenze
poste dall'art. 6 CEDU.
Da questo profilo, le eccezioni sollevate in limine litis
dall'insorgente vanno quindi disattese.
- Giusta l'art. 1 LFid, le
attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di
fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel
Canton Ticino sono soggette ad autorizzazione.
L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche
ed ha carattere personale.
Per le persone giuridiche e le società di persone, soggiunge
l'art. 2 LFid, l'autorizzazione è richiesta per le persone fisiche che nel loro
ambito esplicano un'attività ai sensi di tale legge. "Ad esse" recita
la norma in questione, "deve essere conferito il diritto di firma";
vincolo, questo, che sta essenzialmente a significare che le persone con
diritto di firma devono essere in possesso dell'autorizzazione al libero
esercizio.
Il __________ rimprovera all'insorgente di aver violato i
doveri del fiduciario dirigendo contemporaneamente la __________ come
amministratore unico e la __________ come direttore con diritto di firma.
Il rimprovero è infondato.
L'art. 14 LFid, disciplinante i doveri dei fiduciari, impone
a questi operatori economici di esercitare la professione in modo coscienzioso
e di dimostrarsi degni della considerazione che la professione e la loro funzione
esigono.
Ora nella gestione simultanea di due società fiduciarie non
sono ancora ravvisabili gli estremi di un esercizio poco coscienzioso della
professione. Il diritto positivo non vieta il cumulo di mandati societari.
L'art. 2 LFid si limita ad esigere che le persone con diritto di firma siano
titolari dell'autorizzazione al libero esercizio della professione di
fiduciario.
Entro questi limiti, il ricorso va quindi senz'altro accolto.
- Ferma questa prima
conclusione, resta da verificare il fondamento dell'addebito principale che il
__________ muove all'indirizzo del ricorrente: quello di aver violato i doveri
professionali ponendo a carico dei clienti delle società che amministra commissioni
tali da pregiudicare irrimediabilmente qualsiasi possibilità di ricavare utili
dagli investimenti effettuati sul mercato delle opzioni.
5.1. I doveri dei fiduciari sono disciplinati in termini
generali dall'art. 14 LFid, che si limita a sancire l'obbligo di
"esercitare la professione in modo coscienzioso" e di
"dimostrarsi degno della considerazione che la professione e la sua
funzione esigono".
L'art. 10 RLFid precisa che "l'esercizio coscienzioso
della professione presuppone in particolare l'osservanza degli usi commerciali
e delle regole stabilite da parte delle associazioni professionali".
L'obbligo di tutelare adeguatamente gli interessi dei
mandanti si estende anche agli aspetti legati alla retribuzione del fiduciario.
Onorari manifestamente sproporzionati non ledono soltanto gli interessi dei
clienti, ma appaiono anche inconciliabili con l'obbligo di "dimostrarsi
degni della considerazione che la professione e la funzione esigono" (cfr.
per analogia M. Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz pag. 139
N. 3a).
La LFid non contiene disposizioni volte a regolare le
questioni relative alla retribuzione dei fiduciari. La determinazione degli
onorari dei fiduciari è di principio lasciata al gioco della libera
concorrenza. Ciò non significa tuttavia che i fiduciari siano liberi di
determinare gli onorari come loro meglio aggrada. La loro remunerazione deve
comunque situarsi in un rapporto ragionevole con il valore intrinseco delle
loro prestazioni. Non deve inoltre travalicare i limiti fissati dalle
consuetudini e dalle regole sviluppate dalla prassi nei singoli campi di
attività dei fiduciari.
5.2. Nel campo del commercio di opzioni occorre distinguere
tra la commissione applicata dal broker (courtage) e quella applicata da
eventuali ulteriori intermediari (banche o fiduciari). Le commissioni spettanti
ai brokers sono rette dalle regole che disciplinano l'attività di questa
particolare categoria di operatori finanziari. Di regola, corrispondono ad una
percentuale ridotta del valore del contratto. Richiamate le considerazioni
esposte a proposito degli accertamenti operati dal __________ in merito alle
commissioni applicate dal broker londinese al quale fanno capo le società del
ricorrente, le commissioni di courtage non assumono tuttavia particolare rilevanza
nell'economia del presente giudizio. Di conseguenza, non occorre soffermarsi
oltre su questo aspetto della vertenza.
Ai fini del giudizio sulla legittimità degli emolumenti
percepiti dalla __________ e dalla __________, l'attenzione va essenzialmente
focalizzata sulle regole e sulle usanze alle quali si attengono gli
intermediari che si inseriscono fra il broker e l'investitore privato.
A tal proposito, giova anzitutto operare una distinzione fra
le banche e gli altri fiduciari. Nei casi in cui il ruolo di intermediario è
assunto da una banca le commissioni sono generalmente modiche, non di rado
inferiori a quelle applicate dal broker. Considerata la sostanziale differenza
che intercorre fra le banche e le società fiduciarie attive sul mercato
dell'intermediazione di derivati, alla prassi bancaria ci si può tuttavia
riferire soltanto con riserva.
Più pertinenti al caso in esame appaiono le regole fissate
dal codice d'onore elaborato nel 1989 dall'Associazione svizzera gestori di
patrimoni al precipuo scopo di salvaguardare la reputazione di questa categoria
di professionisti e di proteggere i loro clienti da operatori poco seri:
regole, che, a titolo indicativo, limitano l'onorario di amministrazione (1,5 %
p.a. del capitale gestito) e l'onorario di partecipazione (20 % dell'incremento
netto del capitale).
Utili ai fini del giudizio sono anche le tariffe della Soffex
e quelle applicate alcune società fiduciarie attive sulla piazza di __________
nel campo specifico del commercio di opzioni (__________; __________;
__________; __________; __________; __________): tariffe che arrivano al
massimo a $ 120 per operazione (round-turn).
Sempre a titolo indicativo, vanno inoltre prese in
considerazione le raccomandazioni 31 ottobre 1994 emanate dal __________ allo
scopo di disciplinare le operazioni effettuate sulle borse merci attraverso
strumenti finanziari e derivati: raccomandazioni, queste, che limitano a $ 150
per contratto la commissione applicabile alla mediazione di contratti a termine
e derivati finanziari (art. 3). Nella misura in cui riflettono effettivamente
gli usi commerciali vigenti in questo particolare settore dei mercati finanziari,
queste direttive, ancorché non vincolanti, possono invero fornire concrete
indicazioni ai fini dell'individuazione del contenuto precettivo degli art. 14
LFid e 10 RLFid.
Una visione esaustiva del quadro delle pratiche commerciali
concernenti il traffico di opzioni impone tuttavia di considerare anche le
particolari usanze in auge presso numerose società fiduciarie d'oltralpe ed
estere, attive nel campo specifico del commercio di opzioni. A differenza delle
banche e delle fiduciarie sin qui citate, queste intermediarie espongono
commissioni particolarmente onerose, oscillanti fra il 40 ed il 60 % del premio
dell'opzione (cfr. S. AG, W.; B. AG, B.; C. AG, Z.; CT AG; ZO, Z.; CP GmbH, B;
I N; O. W; M GmbH, K; PK; C.F., O.). L'importanza e l'affidabilità di queste
ditte non sono note. Anche se si tratta di operatori borderline, la loro esistenza
non può comunque essere ignorata. Né possono essere ignorati i criteri che applicano
per determinare le loro provvigioni: criteri, che per quanto devianti possano
apparire agli operatori tradizionali sono assurti al rango di prassi commerciale:
come attesta il prospetto della __________, prodotto dallo stesso __________,
che per sottolineare la convenienza dei suoi onorari accenna a commissioni
oscillanti, di regola, tra il 20 ed il 40 % del premio o dell'investimento.
5.3. In concreto, tanto la __________, quanto la __________
sono attive esclusivamente nel campo dell'intermediazione di opzioni sui
mercati a termine. Si tratta di società fiduciarie che operano con metodi
eterodossi, per non dir disinvolti, servendosi di collaboratori per lo più
privi di qualsiasi formazione specifica, remunerati a provvigione. Gli
investitori vengono contattati per telefono e convinti mediante opulenti
prospetti a speculare sui mercati a termine. L'informazione fornita è
esauriente, tanto per quel che concerne le possibilità di successo, quanto per
quel che riguarda i rischi immanenti delle operazioni nel campo delle opzioni.
I prospetti sottolineano in particolare l'importanza delle commissioni
prelevate (35 % del costo totale dell'opzione, ovvero - ma questo è sottaciuto
- 53,84 % del valore del premio sommato alla commissione del broker).
Evidenziano con tanto di esempi pratici l'influsso negativo (rectius:
deleterio), che esse esercitano sulle chances di guadagno (... "daher
schmälert jede Kommission, auch die C./C. Kommission die Gewinnenwartungen
erheblich" ...). Pur non entrando nei dettagli delle singole strategie di
mercato, i prospetti pongono infine in risalto i vantaggi che l'investimento
attraverso la società di intermediazione presenterebbe rispetto
all'investimento diretto attraverso il broker. La società di intermediazione,
allegano, non si limiterebbe a mediare l'investimento, ma svolgerebbe opera di
consulenza sia nella scelta del tipo di opzione, sia nella scelta dei tempi d'entrata
e d'uscita dal mercato.
Sottoscrivendo il contratto di mediazione, l'investitore
attesta di aver ricevuto il prospetto, di averlo attentamente letto e di aver
capito in particolare le spiegazioni riguardanti le commissioni prelevate a
titolo di intermediazione.
Nessun addebito può essere quindi mosso al ricorrente per
quel che concerne l'informazione fornita ai clienti a proposito dell'influsso
(perverso),che le commissioni percepite dall'intermediaria esercitano sulle
possibilità di successo dell'investimento in opzioni. Né peraltro il __________
muove rimproveri di questa natura nei confronti del ricorrente.
Resta quindi soltanto da esaminare se il prelievo di simili
commissioni in quanto tale integri gli estremi di una violazione dei doveri del
fiduciario sotto il profilo di un'inosservanza degli usi commerciali e delle
regole stabilite da parte delle associazioni professionali.
A tal proposito, occorre rilevare che le usanze commerciali
non sono univoche. Predominante è invero la tendenza a ridurre al minimo le
commissioni che banche e fiduciarie applicano in aggiunta a quelle esposte dal
broker. Accanto a questi operatori è purtuttavia attiva, soprattutto oltralpe
ed all'estero, una consistente schiera di fiduciarie, che operano secondo
modalità simili a quelle applicate dalle società gestite dal ricorrente,
percependo commissioni analoghe.
In tali circostanze, non si può rimproverare al ricorrente di
aver disatteso un uso commerciale unanimemente riconosciuto. Si può soltanto
addebitargli di non essersi attenuto alla prassi seguita dalle banche e dalle
fiduciarie di primaria importanza specializzate nel commercio di opzioni che
operanto nel cantone. Ma questo rimprovero, in assenza di un uso commerciale
indiscusso, riconosciuto anche oltralpe ed all'estero, non assume rilevanza disciplinare.
Considerato il carattere spiccatamente internazionale dei mercati
a termine, determinanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari
fondate sull'art. 10 RLFid possono essere soltanto le usanze commerciali
universalmente riconosciute. In assenza di una norma di legge che vieti
esplicitamente sul territorio cantonale, le pratiche commerciali qui in
discussione, le stesse vanno tollerate anche dal profilo disciplinare sintanto
che continueranno ad essere diffuse oltralpe e negli stati limitrofi.
Per gli stessi motivi non si può nemmeno imputare al
ricorrente
di essersi scostato dalle regole fissate dalle associazioni
professionali o dalle raccomandazioni del __________. Anche queste disposizioni
non godono di un riconoscimento sufficientemente ampio per giustificare
l'adozione di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza. Basti por mente al
fatto che l'associazione che meglio di ogni altra avrebbe potuto emanare regole
vincolanti, la __________ ha rinunciato a stabilire parametri concreti in tema
di provvigioni. Le società del ricorrente non sono peraltro assimilabili a
banche od a fiduciarie gerenti di patrimoni. Sono società attive esclusivamente
nel campo della speculazione più spinta, volte a soddisfare le esigenze di una
particolare clientela tanto sprovveduta, quanto assetata di guadagno e forse
anche di emozioni forti, che si lascia irretire, sottoscrivendo contratti-capestro,
incurante degli espliciti avvertimenti ivi contenuti.
Anche da questo profilo, non sono quindi date le premesse per
perseguire il ricorrente dal profilo disciplinare. Non appare invero ammissibile
colmare le lacune che la legge presenta in ambito tariffario facendo capo agli
strumenti dell'ordinamento disciplinare. Tanto meno quando si consideri che al
ricorrente è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare la professione di
fiduciario sulla base dell'attività da questi svolta per quasi un decennio
presso la __________: società, che già allora operava con i metodi che il
__________ oggi censura.
- Sulla scorta delle
considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi accolto annullando la
sanzione disciplinare impugnata.
L'accoglimento del ricorso non deve comunque essere interpretato
come una consacrazione delle discutibili pratiche commerciali in auge presso le
società gestite dal ricorrente. Va inteso soltanto come l'espressione dell'inadeguatezza
del quadro legislativo vigente, incapace, malgrado gli sforzi del __________,
di contrastare efficacemente lo sviluppo di simili attività sulla piazza finanziaria
ticinese.
Dato l'esito, non si preleva una tassa di giustizia. Le
ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 LFid; 10 RLFid; 3, 18, 28, 31, 70, 71, 72 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 25 aprile 1995 del __________ è annullata.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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