Advertising sign permit denied for traffic safety reasons

52.1995.362Altro tribunale2 ott 1995Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The administrative court partly admitted an appeal against the Department of Institutions’ refusal to grant a permit for a double-sided advertising panel near an intersection. The court held that the proposed placement would indeed impair visibility and traffic safety, but that the defect could be cured by installing the panel flush against the rear box building. It therefore annulled the refusal and remitted the matter to the department to issue the permit subject to that condition. No court costs were charged, and the State was ordered to pay CHF 500 in party compensation.

Massima Omnilex

Art. 4 LIns; Art. 95 ff. OSS; Art. 96 OSS; Art. 6 LCS: a road-advertising installation may be refused if, by its placement, form or position, it is capable of impairing road safety, in particular by reducing visibility for road users. Where the safety objection can be removed by a simple placement condition compatible with the site, the authority must account for this and the refusal is unlawful to the extent it fails to do so; the matter may be remitted for issuance of the permit under the appropriate condition (consid. on visibility and remediation).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.362

Data decisione, Autorità: 02.10.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00362 DP 122/95 leo

Lugano 2 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 maggio 1995 di


rappr. da: avv. __________

contro

la decisione 25 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e dei passaporti (no. 5/95) che nega all'insorgente il permesso di esporre un pannello pubblicitario a __________, in __________;

vista la risposta 29 maggio 1995 del Dipartimento;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 25 aprile 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alla __________ il permesso di esporre un pannello pubblicitario (cm 271,5 x 128) a doppia facciata in via __________ a __________, sul mappale no. __________ RFD di proprietà , in prossimità dell'intersezione con via "", ravvisando in esso un potenziale pericolo per la sicurezza del vicino incrocio;

che la __________ ha impugnato la predetta risoluzione dipartimentale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

che l'insorgente nega che il controverso impianto pubblicitario possa in qualche modo pregiudicare la sicurezza della circolazione, adducendo sostanzialmente che:

. la sicurezza della circolazione é già garantita dalla velocità ridotta imposta agli utenti dalla presenza della vicina rotonda,

. la visuale per gli utenti che da via "__________" si immettono sulla cantonale non verrebbe limitata più di quanto già non lo sia attualmente a causa della presenza di alcuni box;

. la censurata risoluzione dipartimentale disattende i principi di adeguatezza e di proporzionalità;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni che postula la conferma della risoluzione censurata all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà, all'occorrenza, nei considerandi che seguono;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), essendo ben nota allo scrivente Tribunale la situazione dei luoghi;

che giusta l'art. 4 LIns, le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla sicurezza della circolazione;

che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSS;

che l'art. 96 OSS vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCS);

che il controverso pannello pubblicitario verrebbe esposto su di un sedime privato in via __________ a __________ all'angolo con via "__________", tra la carreggiata e una costruzione adibita a box, posta parallelamente alla strada cantonale e meglio come risulta dalla documentazione fotografica annessa all'istanza;

che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la posa del suddetto impianto pubblicitario nelle modalità definite dalla relativa istanza, contribuirebbe senz'altro a ridurre la visuale agli utenti di via "__________" che si immettono sulla cantonale;

che tuttavia tale inconveniente può essere facilmente emendato applicando il pannello pubblicitario a ridosso della retrostante costruzione (box), la cui facciata, sprovvista fra l'altro di aperture, ben si presta a tale scopo;

che nei limiti testé descritti il ricorso va quindi accolto e il provvedimento dipartimentale, siccome lesivo del diritto, annullato. Gli atti vengono pertanto rinviati all'autorità cantonale, affinché rilasci all'insorgente il permesso di esporre l'insegna alle condizioni menzionate;

che le ripetibili seguono la soccombenza;

visti gli art. 6 LCS; 95 e seg. OSS; 4, 17 LIns; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. di conseguenza:

1.1. la decisione 25 aprile 1995 del dipartimento delle istituzioni (n. 5/95) é annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al dipartimento affinché, alle condizioni indicate, rilasci all'insorgente il permesso di esporre l'insegna pubblicitaria.

  1. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

3.- Lo Stato rifonderà all'insorgente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic safetyadvertising signvisibilityroad signagepermitproportionalityremandcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the refusal of the advertising sign permit was lawful under traffic-safety rules.

Decisione estratta

The permit refusal was unlawful in part because the panel could be placed against the rear building wall, eliminating the safety concern.

Motivazione estratta

The proposed installation would reduce visibility for drivers entering the main road, contrary to signage and road-traffic rules. However, this problem could be easily remedied by mounting the panel flush against the box building, which is suitable for that purpose.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to costs and compensation.

Decisione estratta

No court costs were charged, and the State had to pay party compensation of CHF 500.

Motivazione estratta

Costs followed the outcome of the case; the appellant prevailed in part.

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