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Numero d'incarto:
52.1995.357
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00357
DP 118/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente
Raffaello
Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 2 maggio 1995
della
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
permessi e passaporti, che ordina alla ricorrente la regolarizzazione della
luminosità dell'insegna posata davanti allo stabile in cui ha sede il
ristorante __________ in via __________ a __________;
vista la risposta 16 maggio 1995 del
dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
con decisione 19 aprile 1995 il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
permessi e passaporti, ha ingiunto alla __________ "di regolarizzare la
luminosità dell'insegna" a forma di "__________", rappresentante
il logo dell'omonima catena di fast-food, esposta presso il ristorante
__________ a __________;.
che
secondo l'autorità dipartimentale la luce della suddetta insegna, essendo intermittente
e non fissa, non potrebbe essere tollerata in quanto vietata dall'art. 96 cpv.
1 lett. f e g dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr);
che
contro la premessa pronuncia la ditta __________ é insorta dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che
in sostanza la ricorrente contesta il verificarsi degli estremi per
l'applicazione dell'art. 96 cpv. 1 lett. f e g OSStr asserendo che la
controversa insegna non arreca alcun pericolo per la circolazione stradale.
Secondo la ricorrente la decisione impugnata, in quanto sprovvista di base
legale, risulterebbe altresì lesiva del principio della proporzionalità come
pure dell'art. 4 Cost.;
che
nelle proprie osservazioni il dipartimento chiede la conferma del giudizio impugnato
all'appoggio di argomentazioni di cui, all'occorrenza, si dirà in seguito;
considerato, in diritto
che
il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può
essere deciso sulla base degli atti senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm);
il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare necessario, la situazione dei
luoghi essendo sufficientemente nota a questo Tribunale;
che,
giusta l'art. 4 Lins, le insegne devono essere tali che non ne risulti danno o
turbamento alla sicurezza della circolazione;
che
la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSStr;
che
l'art. 96 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza
della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne
l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);
che
in base alla predetta norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:
f.
se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;
che
sotto la nozione di pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di
luce variabili" ricadono anche le insegne luminose a luce intermittente
("Springlichter": cfr. M. Küng, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht,
pag. 70 no. 8.3);
che
il controverso impianto pubblicitario é costituito da un'insegna luminosa a
forma di "__________" sostenuta da una struttura tubolare sulla quale
sono apposti altri pannelli pubblicitari. L'insegna in questione, di colore
giallo, posta alla sommità della suddetta struttura, é dotata di un dispositivo
di accensione ad intermittenza;
che
in sostanza le modalità di funzionamento del suddetto impianto pubblicitario
ben possono equiparate a quelle delle insegne luminose a luce intermittente, la
cui posa non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett.
f OSStr.;
che
l'ubicazione della controversa insegna non impedisce di considerare l'istallazione
alla stregua di una pubblicità stradale (art. 95 OSStr) cui torna applicabile
il suddetto divieto;
che
infatti, anche se non collocata direttamente ai bordi della strada, l'insegna
in discussione risulta comunque perfettamente visibile ai conducenti in
transito su via __________ ai quali è peraltro destinata;
che
la pretesa carenza di base legale sollevata dall'insorgente deve pertanto essere
respinta come pure devono essere disattese le censure riferite alla violazione dell'art.
4 Cost.;
che
per questi motivi l'impugnata ingiunzione dipartimentale, in quanto immune da
violazioni del diritto, deve essere confermata e l'impugnativa respinta;
che
spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 4,17 Lins; 6 LCStr.; 95 e
segg. OSStr ; 3, 18, 28, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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