Differentiated waste fee for secondary residents annulled

52.1995.314Altro tribunale21 mar 1996Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court dealt with an appeal against a State Council decision that had upheld a municipal 1988 waste-disposal fee of CHF 200 imposed on a secondary resident. After the Federal Supreme Court had clarified that differentiated treatment between domiciled and non-domiciled residents is only permissible if higher costs are proven precisely, the parties settled: the fee was reduced to CHF 30, and the applicants renounced reimbursement claims for prior years. The court accepted the settlement, annulled the government resolution entirely, and ordered no court costs or ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 4 Cost.; municipal waste-collection fees for secondary residents: a higher charge than that imposed on domiciled households is permissible only if the municipality proves, by precise cost calculation, that the service generates higher expenses; absent such proof, equal treatment is required. Where the parties conclude a settlement consistent with the binding higher-court case law, the administrative court may accept the appeal and annul the challenged administrative decision in full; court costs and party compensation may be waived under the applicable cantonal procedural rules.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.314

Data decisione, Autorità: 21.03.1996, TRAM

Incarto n. 52.95.00314 DP 234/92 cm

Lugano 21 marzo 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 luglio 1992 di


contro

la risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5467) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 20 ottobre 1988 di __________ avverso la decisione 10 ottobre 1988 del municipio di __________ di imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1988;

viste le risposte:

  • 11 agosto 1992 del Consiglio di Stato;

  • 30 settembre 1992 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che con decisione 10 ottobre 1988 il municipio di __________ ha emesso a carico di __________, proprietario di una residenza secondaria nel comune, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti riferita all'anno stesso, di fr. 200.--, in applicazione dell'art. 11 lett. b del regolamento per il servizio raccolta rifiuti;

che __________ é insorto avverso quella decisione innanzi al Consiglio di Stato, denunciando in particolare l'esosità del tributo, che egli chiedeva fosse ridotto a fr. 30.--, importo corrispondente tra l'altro alla tassa imposta per quell'anno alle economie domestiche di domiciliati in applicazione dell'art. 11 lett. a dello stesso regolamento, e chiedendo inoltre la restituzione della differenza sulle tasse versate per gli anni 1985, 1986 e 1987;

che con risoluzione 1 luglio 1992 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso (dispositivo n. 1), ponendo inoltre a carico del ricorrente la tassa di giudizio, di fr. 200.--, e l'obbligo di rifondere al comune fr. 100.-- per il titolo di ripetibili (dispositivo n. 2);

che __________ e __________ hanno impugnato l'anzidetta risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, ribadendo le richieste precedentemente formulate;

che il Tribunale ha soprasseduto alla trattazione della pratica in attesa che il Tribunale federale si pronunciasse sul ricorso presentato dal comune di __________ contro la sua sentenza 1 dicembre 1993, ove aveva stabilito che un'imposizione differenziata della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti tra domiciliati (residenti primari) e non (residenti secondari) non fosse lecita;

che con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto il ricorso del comune di __________, stabilendo in particolare che esiste una presunzione secondo cui i costi totali riferiti al servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti provocati da una persona non domiciliata nel comune non sono superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente nel comune, ferma restando la possibilità per un comune di dimostrare il contrario sulla base di un calcolo preciso, e che pertanto, in principio, i residenti secondari non possono essere gravati da una tassa riferita a quel servizio superiore a quella richiesta presso le economie domestiche di domiciliati, pena la violazione dell'art. 4 Cost.;

che, sulla scorta delle motivazioni di detta sentenza, trasmessa per conoscenza alle parti, in occasione dell'udienza 6 marzo 1996 il comune ed i ricorrenti hanno conchiuso una transazione a tenore della quale la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1988 posta a carico di __________ é ridotta a fr. 30.--, tale la tassa imposta in quell'anno alle economie domestiche di domiciliati, mentre che i ricorrenti hanno rinunciato a ulteriormente postulare la restituzione delle tasse pagate per gli anni precedenti;

che le parti hanno indi congiuntamente sollecitato il Tribunale ad accogliere il ricorso nei termini della transazione suddetta;

che l'accordo citato é in perfetta armonia con la giurisprudenza del Tribunale federale, per cui il Tribunale non può che accedere alla detta richiesta;

che ciò comporta l'annullamento integrale della risoluzione governativa impugnata;

che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm), né assegna ripetibili al comune (art. 31 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 4 Cost., 2, 30, 31, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 18, 28, 31 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso é accolto nei termini della transazione conchiusa dalle parti all'udienza 6 marzo 1996.

  2. La risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5467) del Consiglio di Stato é annullata integralmente.

  3. Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

  4. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

waste feemunicipal chargessecondary residenceequal treatmentsettlementcourt costsadministrative appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the municipal waste fee for a secondary resident could exceed the fee charged to domiciled households.

Decisione estratta

The appeal was accepted in line with the parties' settlement; the 1988 fee was reduced to CHF 30, matching the fee for domiciled households.

Motivazione estratta

The settlement conformed to Federal Supreme Court case law, which presumed that waste-service costs caused by non-domiciled persons are not higher than those caused by domiciled residents unless proven otherwise by precise calculation.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged government resolution should remain in force.

Decisione estratta

The entire government resolution of 1 July 1992 was annulled.

Motivazione estratta

Because the settlement was accepted and aligned with binding higher-court case law, the impugned resolution could not stand.

Questione giuridica chiave

Court costs and party compensation.

Decisione estratta

No court fee was charged and no party compensation was awarded to the municipality.

Motivazione estratta

The court exercised its discretion under the administrative procedure rules and did not impose costs following the settlement.

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