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Numero d'incarto:
52.1995.268
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00268
DP 92/95
cm
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 1995 di
contro
la decisione 15 marzo 1995, no. 1645, del Consiglio di Stato che revoca l'autorizzazione ad
esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare;
vista la risposta 20 aprile 1995
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 15 marzo
1995 il Consiglio di Stato ha revocato a __________ l'autorizzazione ad
esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare;
che il provvedimento si
fondava sulla mancanza della copertura assicurativa e sull'avvio di numerose
procedure esecutive nei suoi confronti (una delle quali sfociata nell'emissione
di un ACB di fr. 64'751.-- da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano
in data 21 aprile 1993);
che contro la predetta
decisione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento, subordinatamente la conversione in
un semplice provvedimento di sospensione;
che a sostegno della sua
richiesta l'insorgente allega le difficoltà in cui è venuto a trovarsi in
seguito alla crisi economica ed alle sue precarie condizioni di salute;
che l'impugnativa è
avversata dall'autorità cantonale con argomenti di cui semmai si dirà più
avanti;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid. e può essere
deciso sulla base degli atti con breve motivazione, siccome palesemente privo
di fondamento;
che giusta l'art. 8 cpv. 1
lett c, d ed f LFid, l'autorizzazione all'esercizio della professione di
fiduciario è rilasciata all'istante che:
....
c) gode di
ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
d) non si
trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
f) ha una
copertura per la responsabilità civile;
che a norma dell'art. 20
LFid il Consiglio di Stato revoca, su preavviso del Consiglio di Vigilanza,
l'autorizzazione all'esercizio quando l'interessato non adempie più le
condizioni poste dalla legge;
che la mancanza di una
copertura assicurativa ed il grave stato di insolvenza in cui versa il
ricorrente da oltre un anno bastano da sole a legittimare la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio della professione;
che le giustificazioni
addotte dal ricorrente (crisi economica, precarie condizioni di salute) non
sono tali da far apparire inadeguato o comunque lesivo del diritto il provvedimento
censurato;
che così stando le cose,
non essendo ravvisabile nella decisione impugnata alcuna violazione del
diritto, il ricorso va senz'altro respinto siccome manifestamente infondato;
che la tassa di giustizia
segue la soccombenza;
visti
gli art. 8, 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- (cinquecento) è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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