Costs and legal fees after administrative appeal

52.1995.260Altro tribunale12 giu 1995Granted

Sintesi

The Ticino Administrative Court upheld the appeal against the cantonal government's costs award in a building-permit dispute. It held that the architect was not a losing party within the meaning of Art. 31 PAmm merely because he had submitted the matter to the authority's assessment and had not actively opposed the appeal. The provisional decision had reserved only the allocation of costs and court fees, and the architect had not even been heard in the provisional stage. The CHF 600 legal-fee award was therefore annulled, no court costs were charged, and the respondent had to pay CHF 200 in legal fees.

Regest

Art. 31 PAmm; party costs and concept of losing party in administrative proceedings: A fee award presupposes that the party subjected to costs is materially losing, i.e. has advanced an unlawful request or has unjustifiably resisted the appeal. Mere submission to the deciding authority, without active resistance, does not constitute losing status. Where a provisional order merely reserves the decision on costs and judicial fees for the merits, it does not create a basis for awarding party costs for the provisional stage, especially if the party was not heard. The allocation of costs follows the outcome; where the appeal succeeds, no court costs are levied and the opposing party may be ordered to pay legal fees (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.260

Data decisione, Autorità: 12.06.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00260 DP 87/95 leo

Lugano 12 giugno 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 28 marzo 1995 di


rappr. da: avv. __________

contro

la decisione 7 marzo 1995 (n.1249) con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 30 novembre 1994 di __________, avverso la decisione 15/17 novembre 1994 del Municipio di _________ relativa alla concessione di una licenza edilizia all'insorgente per l'edificazione di una casa di appartamenti al mappale no. __________RFD __________;

viste le risposte:

  • 14 aprile 1994 di __________;

  • 26 aprile 1994 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, dopo vicissitudini procedurali che qui non occorre rievocare, con decisione 15/17 novembre 1994 il Municipio di __________ ha concesso all'arch. __________ il permesso in sanatoria per l'edificazione del mappale no. __________RFD di __________e, di sua proprietà;

che al punto 7 del dispositivo l'esecutivo comunale stabiliva altresì l'immediata esecutività della decisione, togliendo quindi l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

che avverso la premessa risoluzione __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato sostenendo l'irregolarità della suddetta delibera e chiedendo, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo;

che, senza sentire le parti in lite, con decreto presidenziale 15 dicembre 1994, l'esecutivo cantonale ha accolto l'istanza provvisionale conferendo l'effetto sospensivo all'impugnativa e rinviando al merito la valutazione sulle spese e la tassa di giudizio;

che nel proprio allegato responsivo l'arch. _________ ha chiesto che venisse tolto l'effetto sospensivo al ricorso, rimettendosi invece al giudizio del Consiglio di Stato per il merito;

che con decisione 7 marzo 1995 l'autorità governativa ha accolto il ricorso ed ha annullato la licenza edilizia a favore dell'arch. _________ condannandolo al pagamento di fr.600.-- a titolo di ripetibili. Quanto alla richiesta di togliere l'effetto sospensivo all'impugnativa l'esecutivo cantonale ha ritenuto che la stessa non potesse essere presa in considerazione non essendo stati presentati motivi tali da giustificare una modifica del decreto provvisionale;

che contro l'accollamento della suddetta indennità l'arch. _________ ha interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di esserne mandato esente;

che l'insorgente ritiene iniqua la condanna al pagamento di ripetibili essendosi egli rimesso al giudizio del Consiglio di Stato nella controversia;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il resistente __________, con argomentazioni di cui si dirà semmai in seguito, mentre il Consiglio di Stato si rimette al giudizio di questo tribunale;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC, e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che l'impugnativa é rivolta soltanto contro il dispositivo con cui l'esecutivo cantonale ha condannato il ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili;

che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che dal profilo giuridico é soccombente la parte (il soggetto del rapporto processuale) che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (cfr. STA 29 novembre 1985 in re M. e LLCC);

che nel caso di specie non v'é chi non veda come, il fatto di rimettersi al giudizio dell'autorità decidente, non possa ragionevolmente essere considerato una resistenza;

che all'insorgente non possono d'altro canto essere accollate le indennità per ripetibili del decreto provvisionale, la suddetta decisione avendo stabilito il rinvio al merito della controversia solamente per l'evasione delle spese e della tassa di giustizia;

che il ricorrente non avrebbe comunque potuto essere condannato al pagamento di un'indennità già solo per il fatto che nella procedura provvisionale non é stato nemmeno sentito;

che pertanto egli non può essere ritenuto parte soccombente nella controversia evasa dall'autorità governativa con giudizio 7 marzo 1995;

che nella misura in cui lo condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili la sentenza impugnata deve dunque essere annullata e l'impugnativa accolta;

che, dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di tassa di giustizia e spese, ma non dall'assegnazione di ripetibili che seguono la soccombenza;

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza il capo 2 della decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (no. 1249) é annullato nella misura in cui condanna il ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili.

  1. Non si prelevano spese né tassa di giudizio. Il resistente _________ rifonderà al ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.

Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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