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52.1995.249 ΓÇó Building fine upheld; costs and compensation revised
52.1995.249Altro tribunale6 giu 1995Partially Granted
The administrative court partly upheld the appeal against the State Council's decision concerning a municipal building-law sanction. It held that the appellant was entitled to compensation because he had succeeded against the municipal penalty order and no other respondent was involved. It therefore amended the cantonal decision and ordered the municipality to pay first- and second-instance ripetibili. The court rejected the challenge to the CHF 5,000 fine, finding that the building-law offense was not time-barred and that the amount was not excessive given the appellant's professional background.
Art. 31 PAmm; compensation in administrative appeals against a decision annulled in whole or in part must, as a rule, be borne by the public entity that issued the challenged decision when no other respondent participates. The cantonal justice fee cannot be offset against compensation owed by the municipality where that fee is due to the canton. Art. 46 cpv. 6 LE; the contravention proceedings for building-law violations are subject to a five-year limitation period. In assessing the fine, the authority may consider the offender's professional knowledge and experience; where a professional fiduciary disregards the rules applicable to building works outside the building zone, a fine of CHF 5,000 is not excessive (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.249
Data decisione, Autorità: 06.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00249 DP 88/95 leo
Lugano 6 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 28 marzo 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1242) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 dicembre 1994 con cui il Municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.-- ed una sanzione pecuniaria di fr. 150'000.-- per abusi edilizi;
viste le risposte:
6 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
10 aprile 1995 del Municipio di __________;
26 aprile 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente è stato amministratore unico della __________ A sino al 15 aprile 1993;
che verso la fine del 1991 la __________ ha trasformato e reso abitabile una stalla situata fuori della zona edificabile di _________ (part. n. __________RFD);
che la domanda di costruzione in sanatoria è stata respinta dal Dipartimento del territorio con decisione del 7 febbraio 1994, mediante la quale veniva ordinata la demolizione delle opere interne volte a rendere abitabile l'edificio il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato il 20.12.1994 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 22.2.1995.
che il 17 agosto 1992 il municipio di __________ ha aperto a carico di __________ un procedimento contravvenzionale per aver riattato abusivamente la stalla in questione;
che con decisione 6 dicembre 1994 lo stesso municipio ha inflitto al ricorrente una sanzione pecuniaria di fr.150'000.-- ed una multa di fr. 5'000.-- per gli abusi commessi;
che con giudizio 7 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione municipale, annullando la sanzione pecuniaria e confermando invece la multa;
che, visto l'esito del procedimento, il Consiglio di Stato ha dichiarato di prescindere "dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili (compensate)";
che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'assegnazione di congrue ripetibili e l'annullamento della multa (per sopraggiunta prescrizione), subordinatamente una sua riduzione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE;
che a norma dell'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili alla controparte;
che quando nel procedimento ricorsuale non sono coinvolti altri resistenti, le ripetibili vanno per principio caricate all'ente pubblico che ha adottato la decisione annullata;
che in concreto il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la sanzione pecuniaria di fr. 150'000.- che il municipio di __________ aveva pronunciato a carico dell'insorgente: non poteva quindi prescindere dall'assegnazione di un'indennità per ripetibili; né poteva compensarla con la tassa applicabile al giudizio in quanto riferito alla multa, perché tale emolumento era dovuto al cantone e non al comune;
che, così stando le cose, il ricorso, in quanto rivolto contro la mancata assegnazione di un'indennità per ripetibili, va accolto; riformando di conseguenza il giudizio governativo impugnato;
che infondata appare per contro l'impugnativa nella misura in cui ha per oggetto la multa di fr. 5'000.-- confermata dal Consiglio di Stato;
che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'infrazione, commessa sul finire del 1991, non è prescritta: l'azione contravvenzionale per abusi edilizi si prescrive infatti nel termine di cinque anni (cfr. art. 46 cpv. 6 LE);
che la multa in contestazione non è nemmeno eccessiva: l'insorgente, nella sua qualità di fiduciario immobiliare a titolo professionale, non poteva infatti ignorare le regole che disciplinano l'attività edilizia fuori delle zone edificabili; non può quindi pretendere di aver perfezionato soltanto per negligenza l'infrazione che gli è stata rimproverata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza;
visti gli art. 21, 45, 46 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1242) è riformato nel senso che il comune di __________ verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili di prima istanza.
La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 300.-- (trecento) .
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di seconda istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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