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52.1995.211 ΓÇó Appeal withdrawn in parish tax dispute
52.1995.211Altro tribunale15 feb 1996Withdrawn
The Ticino Administrative Court dealt with an appeal concerning a parish tax of CHF 399 for 1989. After the parish informed the court that it was withdrawing its challenge in light of subsequent legislative amendments, the court struck the appeal from the docket. It ordered that no court fees or costs be charged, but, treating the withdrawal as defeat for purposes of party compensation, ordered the parish to pay CHF 100 to the respondent as ripetibili.
Withdrawal of an administrative appeal; costs and party compensation. Where the appellant desists from the appeal, the proceedings are stricken from the docket. The desistance is assimilated to loss for purposes of deciding party compensation, even if no court fees or expenses are levied (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.211
Data decisione, Autorità: 15.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00211 cm
Lugano 15 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 1991 della
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 9 aprile 1991, no. 2874, del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata da __________;
avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di __________ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989 di fr. 399.--;
vista la risposta inoltrata dalla parte resistente sopra menzionata;
preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute nel frattempo, dichiara di recedere dall'impugnativa;
assimilata la desistenza alla soccombenza ai fini del giudizio sulle ripetibili;
visti gli art. 273 vLT; 8, 12, 28 TOA, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tasse, né spese.
La ricorrente rifonderà fr. 100.-- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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