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Numero d'incarto:
52.1995.151
Data decisione, Autorità:
28.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00151
DP 74/95
leo
Lugano
28 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Tito Ponti, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 marzo
1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 febbraio 1995 con cui l'Ospedale regionale
di __________, gli ha comunicato di non rinnovare l'incarico di capoclinica
di anestesiologia alla scadenza del 31 dicembre 1995;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che a contare dal 1. gennaio 1987, il dr. __________
è stato assunto dall'____________________ quale capoclinica del reparto di
anestesiologia;
che il contratto di lavoro sottoscritto con l'Ente
Ospedaliero Cantonale (EOC) é stato rinnovato alla scadenza di ogni periodo,
l'ultima volta il 20 dicembre 1993;
che con lettera del 21 febbraio 1995 il Presidente
del Consiglio Ospedaliero , ha notificato al dr. __________ la decisione
di non più rinnovare il contratto di lavoro con l' alla sua scadenza
del 31.12.1995;
che contro questo provvedimento il dr. __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che ne venisse
accertata la nullità per motivi formali, rispettivamente che fosse annullato;
che l'insorgente fonda la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo sull'art. 46 LOrd, che a suo avviso sarebbe applicabile
per analogia ai dipendenti dell'EOC; dei motivi addotti a sostegno del merito
dell'impugnativa si dirà semmai più avanti;
Considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può,
immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di
respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un
ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che a norma dell'art. 60 PAmm, il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge,
contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio
di Stato: il ricorso a questo tribunale è quindi dato secondo il cosiddetto
sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF 9.10.68 in re B.,
Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);
che la LOrd, richiamata dall'insorgente per fondare
la competenza di questo tribunale, si applica ai funzionari, agli impiegati,
agli agenti del corpo di polizia e agli operai al servizio dello stato, delle
sue aziende e dei suoi istituti, rispettivamente ai direttori e ai
vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali,
comunali e consortili (cfr. art. 1 LOrd);
che dalla predetta disposizione discende
inequivocabilmente che la LOrd non si applica ai dipendenti dell'EOC, ente di
diritto pubblico cantonale, dotato di personalità giuridica propria, che non
può in nessun caso essere assimilato ad una commissione speciale a sensi
dell'art. 60 PAmm (cfr. STA del 7.9.1994 in re S. e STA del 21.7.1994 in re
C.);
che, di conseguenza, il ricorso, interposto contro
una decisione resa da un'autorità (Direzione dell'__________), che non rientra
nel novero delle istanze indicate dalla norma succitata, va respinto in limine,
siccome manifestamente irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale
amministrativo;
che il ricorso andrebbe comunque respinto anche nel
merito, perché l'incarico va configurato come un rapporto d'impiego a tempo
determinato, che alla scadenza prestabilita si estingue automaticamente, senza
riservare al dipendente alcun diritto di rivendicarne il rinnovo;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;
Per questi
motivi,
visti gli art. 1 LOrd; 3, 18, 28,
48, 60, 61 PAmm;
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Tassa di giustizia e spese di fr. 800.-- (ottocento)
sono a carico del ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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