Computability of terrapieno height for future construction

52.1995.146Altro tribunale6 giu 1995Partially Granted

Sintesi

The municipality appealed against a cantonal ruling that had softened a building-permit clause concerning the future calculation of the height of a filled embankment. The court held that the clause was not a true permit condition but a declaratory determination. On the merits, it found that the successive fills still constituted terrain systematization and therefore had to be taken into account for future construction, but only to the extent exceeding the 1.50 m exemption under Art. 41 LE. The appeal was therefore only partially upheld, and no court costs were charged.

Regest

Art. 40 e 41 LE; distinzione tra terreno naturale e terreno sistemato; computabilità dell’altezza di terrapieni ai fini dell’altezza dell’edificio. La determinazione comunale che fissa a futura memoria la computabilità di una ripiena non costituisce una condizione della licenza, bensì una decisione di accertamento. Per qualificare un colmataggio come sistemazione del terreno è decisivo non tanto lo scopo originario, quanto il grado d’integrazione della sopraelevazione nel contesto topologico circostante e il tempo trascorso. Terrapieni recenti non perdono ancora tale carattere; restano tuttavia esenti da computo solo fino a 1,50 m, mentre l’eccedenza va computata sull’altezza delle future costruzioni (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.146

Data decisione, Autorità: 06.06.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00146 DP 73/95 leo

Lugano 6 giugno 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 marzo 1995 del

Comune di __________, rappr. dal __________

contro

la decisione 22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato (n. 1064) che annulla parzialmente la risoluzione 5 luglio 1994 con cui il municipio di __________ stabilisce i limiti di computabilità dell'altezza di un terrapieno;

viste le risposte:

  • 13 marzo 1995 del Consiglio di Stato;

  • 20 marzo 1995 del Consorzio Raggruppamento terreni, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 5 dicembre 1989 il municipio di __________ ha rilasciato a __________, __________ e __________ il permesso di formare un terrapieno di notevoli dimensioni sulla part. n. __________ RFP di loro proprietà e sulla part. n. __________ RFP di proprietà della resistente __________ (doc. 1C e 1D sez. BB). Nella misura in cui toccava questo fondo, il terrapieno avrebbe dovuto comportare un innalzamento del livello del terreno dalla quota di m 261,80 alla quota di m 263,80 in corrispondenza del confine verso la part. n. __________ RFP.

B. Nell'ambito dell'esecuzione della strada consortile che attraversa da E ad W il fondo in questione, il consorzio RT ha depositato un certo quantitativo di materiale di scavo sull'area che confina con le part. n. __________, __________ e __________ RFP, rendendola pianeggiante. Questa nuova ripiena ha comportato un innalzamento del terreno variante da 50 a 140 cm (doc. 7B). Nella porzione situata immediatamente a monte della part. n. __________ RFP il livello del terreno è rimasto tuttavia sostanzialmente invariato (cfr. doc. 1C sez. BB: m 263,50 e doc. 7D sez. A: m 263,44).

C. Analogamente sollecitato dall'autorità comunale, il 3 giugno 1994 il Consorzio RT ha chiesto il rilascio della licenza per il nuovo colmataggio.

Alla domanda si sono opposti i vicini __________ e __________ a.

D. Il 5 luglio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, assortendola alla seguente avvertenza:

" La notifica viene accolta alla condizione che l'altezza della ripiena oggetto della presente (m 1,50) verrà computata nel calcolo dell'altezza della costruzione in caso di futura edificazione sul mapp. n. __________.

In tal caso ulteriori sistemazioni del terreno con formazione di nuovi terrapieni (art. 41 LE) non saranno più possibili. Ciò significa che l'altezza massima concessa per una futura costruzione sul mappale in questione sarà di m 6 misurata dalla quota del terreno ottenuta a seguito della presente notifica."

E. Con giudizio 22 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dalla proprietaria del terreno contro la predetta condizione, disponendo che:

" ... solo la ripiena oggetto della domanda viene considerata quale sistemazione del terreno e che conseguentemente solo le parti eccedenti i m 1,50 verranno computate nell'altezza dell'edificio da costruire, che altrimenti non dovrà superare m 7,50".

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la prima ripiena non dovesse essere presa in considerazione, poiché non era stata realizzata allo scopo di sopraelevare il livello naturale del terreno in previsione di una futura edificazione.

F. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della "condizione" annullata.

Rievocata la fattispecie, l'insorgente contesta essenzialmente che l'altezza della precedente ripiena non debba essere computata nell'ambito della determinazione dell'altezza di un'eventuale futura costruzione.

G. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Il consorzio RT, dal canto suo, si limita a confermare le osservazioni inoltrate in prima istanza.

La proprietaria del terreno e gli opponenti non hanno invece preso posizione.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. Preliminarmente giova rilevare che la clausola in contestazione non è configurabile come una condizione della licenza. La validità della licenza non dipende infatti da tale determinazione dell'autorità comunale.

Dal profilo giuridico, il provvedimento in esame va piuttosto inteso come una decisione di accertamento, resa d'ufficio, mediante la quale il municipio stabilisce a futura memoria il principio della computabilità dell'altezza del terrapieno sull'altezza di eventuali costruzioni che dovessero essere edificate sul fondo.

Ferme queste premesse, si tratta quindi di verificare se l'accertamento operato dal municipio e corretto dal Consiglio di Stato sia conforme al diritto.

  1. 3.1. Giusta l'art. 40 LE, l'altezza delle costruzioni non va misurata dal livello del terreno naturale, ma dal livello del terreno sistemato.

La sistemazione può essere ottenuta abbassando o innalzando il livello del terreno naturale (escavazione, ripiena).

In caso d'innalzamento, l'altezza del terrapieno non è tuttavia illimitatamente esente da computo. Esente da computo secondo l'art. 41 LE, è soltanto l'altezza dei terrapieni, larghi almeno 3 m, che non oltrepassano il limite di m 1,50. Terrapieni di altezza maggiore possono essere realizzati, ma vanno computati sull'altezza delle costruzioni sovrastanti in misura corrispondente al sorpasso.

3.2. Il trascorrere del tempo non è irrilevante dal profilo della qualificazione delle sistemazioni fondiarie eseguite mediante riempimento. Terrapieni realizzati in epoca remota possono perdere, con il trascorrere degli anni, il carattere di opera di sistemazione. A seconda del tempo trascorso, delle dimensioni dell'innalzamento, della morfologia dei terreni circostanti, le sistemazioni del terreno possono assumere le connotazioni proprie del terreno naturale (cfr. Scolari, Commentario della LE ad art. 13-14 N. 15 e rimandi). Determinante ai fini della distinzione fra terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo scopo della sistemazione iniziale, quanto piuttosto il grado d'integrazione della sopraelevazione nel contesto del terreno circostante. Terrapieni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno circostante saranno da considerare alla stregua di sistemazioni del terreno anche dopo molti anni. Opere di sistemazione che invece rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonico nel quadro topologico immediatamente circostante, potranno invece essere assimilate al terreno naturale in un lasso di tempo inferiore.

  1. In concreto, il terrapieno realizzato a due riprese successive sul fondo della resistente va senz'altro configurato come un'opera di sistemazione del terreno. Nei limiti fissati dall'art. 41 LE, esso va quindi computato sull'altezza degli edifici che nell'immediato futuro dovessero eventualmente sorgere sullo stesso fondo.

Troppo recente è invero anche il primo dei due colmataggi per aver già perso le caratteristiche proprie delle opere di sistemazione e poter quindi essere considerato come semplice terreno naturale. Non può quindi essere accreditata la tesi del Consiglio di Stato che ritiene computabile soltanto il secondo riempimento: il fatto che il primo innalzamento abbia avuto luogo per una serie di circostanze fortuite, indipendenti dalla volontà della resistente, non permette ancora di negare rilevanza alle modifiche apportate all'andamento originario del terreno.

Sotto questo profilo, ed entro questi limiti, il ricorso va di per sé accolto. L'impugnativa non può per contro essere accolta laddove l'insorgente pretende che sull'altezza delle future costruzioni venga computata l'intera altezza di entrambi i riempimenti. Conformemente all'art. 41 LE, sull'altezza degli edifici che devono sorgere nell'immediato futuro potrà essere computato soltanto l'eventuale sorpasso del limite di m 1,50 fissato da tale norma.

  1. Così stando le cose, il ricorso va quindi parzialmente accolto, riformando la decisione governativa impugnata in base alle indicazioni illustrate nei precedenti considerandi.

  2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato (n. 1064) è riformata nel senso che:

1.2. la clausola n. 3 della licenza edilizia 5 luglio 1994 rilasciata a __________ è modificata nel senso che, per il momento, l'altezza complessiva del terrapieno realizzato sulla part. n. __________ RFP è computabile nei limiti stabiliti dall'art. 41 LE sull'altezza degli edifici che dovessero essere costruiti sul fondo.

  1. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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