Public-house permit confirmed despite neighborhood objections

52.1995.145Altro tribunale10 nov 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court dismissed appeals by neighboring owners and the municipality against a departmental decision provisionally assuring a public-house license for a new bar in the village center. The court held that both the municipality and the adjacent owners had standing. On the merits, it found no sufficiently concrete and imminent public-order danger to justify refusal under the subsidiary police clause, and no proven excessive competition or serious threat to the economic existence of existing establishments under the need clause. The departmental authorization was therefore confirmed, and costs were allocated to the appellants.

Massima Omnilex

Art. 6 and 7 LEP; police clause and standing to appeal against a public-house license: a permit for a new public establishment may be refused on public-order grounds only where a particularly grave, direct and imminent danger for police interests is shown and refusal is the sole means of averting it. General fears of noise or nuisance are insufficient. Under the need clause, refusal requires concrete proof that the new establishment would create excessive competition jeopardizing the economic existence of existing venues; absent such proof, the authorization must be granted without further inquiry into effective demand. Municipal standing is recognized where public-order responsibilities are implicated; adjacent property owners have standing due to the special intensity of their affected interests.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.145

Data decisione, Autorità: 10.11.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00145 DP 268/95 52.95.00529 DP 262/95 52.95.00531 DP 264/95

Lugano 10 novembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi:

a)

b)

c)

6 ottobre 1995 di


7 ottobre 1995 di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,


11 ottobre 1995 del Municipio di __________

contro

la decisione 29 settembre 1995 del dipartimento delle istituzioni (ufficio permessi e passaporti) che assicura in via di massima a __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B.3) sul mappale n. __________ a __________;

viste le risposte:

  • 10 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 24 ottobre 1995 di __________,

al ricorso del dr. med. __________;

  • 11 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 24 ottobre 1995 di __________,

al ricorso di __________ e LLCC;

  • 20 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 24 ottobre 1995 di __________,

al ricorso del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con decisione 29 settembre 1995, pubblicata sul FU n. __________, il Dipartimento delle istituzioni, appurata l'assenza degli estremi per l'applicazione della clausola del bisogno (art. 6 LEP), ha assicurato a __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B3) sul mappale n. __________ a __________.

B. Contro la premessa risoluzione dipartimentale il Dr. __________, __________ e llcc e il comune di __________ hanno interposto ricorso, ciascuno con atto separato, davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In sostanza, gli insorgenti contestano l'apertura del controverso locale sotto il profilo delle immissioni moleste, risultando lo stesso ubicato nel nucleo del paese e non potendo disporre di parcheggi propri. Ritengono altresì che il numero di esercizi pubblici operanti nel comune sia ampiamente sufficiente per soddisfare le necessità di un paese che non supera i 500 abitanti.

C. All'accoglimento del ricorso si oppongono il dipartimento delle istituzioni e __________, che con argomenti di cui si dirà semmai più avanti, postulano la conferma dell'autorizzazione censurata.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 60 LEP. I ricorsi sono inoltre tempestivi.

Modificando la propria giurisprudenza, con sentenza 1° febbraio 1995 in re B. e llcc questo Tribunale ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere contro le decisioni dipartimentali anche al comune ove é posto l'esercizio pubblico, nella misura in cui dette decisioni autorizzano attività suscettibili di turbare l'ordine pubblico, della cui tutela é responsabile il comune (art. 107 LOC; 23 RALOC). È senz'altro il caso nella fattispecie, per cui al comune di __________ deve essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale (art. 60 cpv. 1 LEP, 43 PAmm).

Come pure deve essere riconosciuta la legittimazione attiva degli altri ricorrenti in quanto proprietari di fondi situati nelle immediate adiacenze del progettato locale. La loro situazione si distingue infatti da quella degli altri abitanti per l'intensità del rapporto che li collega all'oggetto del provvedimento censurato (cfr. STA 24 agosto 1992 in re M e LLCC, STA 27 aprile 1987 in re G. e LLCC; DTF 104 Ib 249).

I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza far capo ad una integrazione dell'istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. Nel merito gli insorgenti si oppongono al rilascio in via di massima della patente con considerazioni attinenti alla tutela della pubblica quiete, secondo loro minacciata dall'apertura del controverso locale proprio nel nucleo del paese, fonte di inevitabili immissioni foniche.

Ora, la LEP non subordina il rilascio di permessi per esercizi pubblici a particolari condizioni volte a prevenire immissioni moleste. Essa si limita a stabilire il principio della responsabilità del titolare della patente e del gerente per il mantenimento dell'ordine all'interno del locale. In tali circostanze, soltanto la clausola generale di polizia, può ostare al rilascio dell'autorizzazione richiesta (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 132 B. III).

L'applicazione di tale clausola, di natura sussidiaria, presuppone tuttavia una situazione di pericolo, particolarmente grave, diretto ed imminente per i beni di polizia: pericolo evitabile unicamente mediante il rifiuto del permesso.

In sostanza, si deve poter ritenere pressoché certo che dalla concessione dell'autorizzazione richiesta possa derivare al vicinato una molestia intollerabile dal profilo della tutela dell'ordine pubblico (cfr. Imboden. Rhinow, op. cit., N. 136 B. V e riferimenti).

Evenienza questa che nel caso concreto non é stata dimostrata, il pericolo di immissioni moleste paventato dagli insorgenti essendo troppo generico per poter giustificare il diniego della patente in applicazione della clausola generale di polizia.

  1. I ricorrenti ritengono inoltre che la necessità di ristorazione nel comune sia già ampiamente soddisfatta dai locali operanti nel comune. Implicitamente essi lamentano la violazione della clausola del bisogno, istituto disciplinato dagli art. 6 e 7 LEP, introdotto dal legislatore ticinese principalmente allo scopo di proteggere la categoria degli esercenti dai pericoli di una concorrenza eccessiva (art. 31 ter Cost).

3.1. Ora, il provvedimento di rilascio della patente é censurabile per violazione della citata clausola solamente a determinate condizioni e segnatamente:

a) se l'apertura del nuovo esercizio pubblico può determinare un eccesso di concorrenza dannoso al pubblico interesse e può rappresentare una seria minaccia per l'esistenza economica di esercizi pubblici dello stesso genere;

b) subordinatamente, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se non esiste, con riferimento alla situazione concreta, un bisogno effettivo da soddisfare.

c) indipendentemente dalla risposta data ai precedenti quesiti, se sussiste il pericolo di cagionare un apprezzabile aumento del consumo di bevande alcoliche (art. 32 quater Cost).

3.2. Gli insorgenti sostanziano la pretesa violazione della clausola del bisogno fondandosi unicamente sul fatto che nel comune sono già operanti altri 4 esercizi pubblici ed un locale notturno.

A tale scopo l'autorità dipartimentale ha esperito un'indagine presso i tre esercizi pubblici, siti nel medesimo comprensorio geografico del locale in rassegna, chiedendo agli interessati se l'apertura di un nuovo esercizio pubblico nella zona avrebbe arrecato loro una concorrenza eccessiva ed inoltre se erano disposti a presentare i dati contabili e le notifiche di tassazione riferiti all'attività del loro locale nel corso degli ultimi quattro anni.

Dei tre interpellati solo uno ha presentato i dati fiscali dai quali tuttavia non traspare un andamento regressivo della propria attività. Gli altri due non hanno prodotto nulla ma sul modulo d'inchiesta hanno dichiarato che l'apertura di un nuovo locale non arrecherebbe loro una concorrenza eccessiva.

Ciò premesso, non essendo concretamente individuabile, in base agli atti, un eccesso di concorrenza derivante dall'apertura del locale in discussione tale da costituire anche una minaccia per l'esistenza economica dei ricorrenti, nonché degli altri locali dello stesso genere situati nella zona, la richiesta autorizzazione di massima deve essere concessa senza che occorra stabilire se l'attribuzione della patente risponda ad un bisogno effettivo.

  1. Ferme queste premesse, la decisione dipartimentale impugnata, immune da violazioni del diritto, merita di essere quindi confermata.

  2. Spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza, ritenuto che per il comune, non essendo insorto a tutela dei suoi interessi economici, si prescinde dal prelevamento di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art.60 LEP; 31 ter Cost.; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. I ricorsi sono respinti.

  2. Le spese e la tassa di giudizio di fr. 600.-- sono a carico:

a) del ricorrente dr. __________ nella misura di fr. 300.--

b) dei ricorrenti __________ e llcc nella misura di fr. 300.-- in solido.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public-house permitstandingpublic ordernuisanceneed clausecompetitionadministrative appealcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellants had standing to challenge the departmental permit decision

Decisione estratta

Standing was recognized for the municipality and for neighboring property owners closely affected by the planned venue.

Motivazione estratta

The municipality is responsible for public order, and adjacent owners are more directly affected than the general public by the permit decision.

Questione giuridica chiave

Whether the permit had to be denied because the new bar would create intolerable nuisance and public-order risks

Decisione estratta

No sufficient, concrete and imminent danger was shown to justify refusal under the police clause.

Motivazione estratta

The feared emissions were too general; the LEP itself does not impose special anti-nuisance conditions beyond internal order, so only a subsidiary police clause could block the permit, and its strict requirements were not met.

Questione giuridica chiave

Whether the need clause barred the permit because existing establishments already satisfied local demand

Decisione estratta

The alleged excessive competition was not demonstrated, so the authorization in principle had to be granted without examining effective need further.

Motivazione estratta

The record did not show a regression or serious threat to the economic existence of other local establishments; some consulted operators explicitly denied excessive competition.

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