AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.121
Data decisione, Autorità:
06.09.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00121
DP 273/94
52.95.00122
DP 278/94
cm
Lugano
6 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
Statuendo sui ricorsi:
a)
b)
9
settembre 1994 di
(rappr.
da: __________)
14
settembre 1994 di
(rappr.
da: avv. __________)
contro
la
decisione 12 agosto 1994 del Consiglio di Stato, no. 6674, che
evade a sensi dei considerandi le impugnative presentate dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 4 febbraio 1994 rilasciata dal municipio di
__________ al comune per la costruzione di un porto comunale in località
__________;
viste le risposte:
-
29
settembre 1994 del Comune di __________;
-
27
settembre 1994 del Consiglio di Stato;
-
20
ottobre 1994 del Dipartimento del territorio;
al
ricorso di cui sub a)
-
29 settembre 1994 del Comune di __________;
-
4
ottobre 1994 del Consiglio di Stato;
-
20
ottobre 1994 del Dipartimento del territorio;
al
ricorso di cui sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 novembre 1993 il comune di
__________ ha chiesto al suo municipio il permesso di costruire in località
__________ un porto per 70 imbarcazioni. Il progetto prevedeva di realizzare
una struttura a forma di "F", costituita da tre pontili galleggianti,
larghi m 2,40 e di lunghezza variante tra 50 e 70 m, muniti di passerelle per
l'imbarco sui natanti. Sulla riva del lago, a valle della strada cantonale
__________, era prevista la costruzione di un locale seminterrato di circa m 15
x 4, destinato a deposito e sovrastato da un piazzale per il carico e lo
scarico. A lato di questo manufatto erano previsti uno scivolo ed una gru per
l'alaggio dei natanti.
L'infrastruttura
si inserisce nel quadro delle opere previste al piano particolareggiato del
__________, che in quella località riserva una porzione dello specchio lacuale
alla realizzazione di un porto di circa 50 posti. Il locale deposito sulla riva
fa invece parte della zona T2a (turistico-residenziale estensiva).
B. Alla
domanda si sono opposti i ricorrenti, proprietari di fondi situati nei
dintorni, la STAN ed una società locale per la protezione dell'ambiente (PAN),
sollevando una serie di contestazioni, riferite alla modinatura carente,
all'estetica del paesaggio, alle distanze dalla proprietà del ricorrente
__________ (part. n. __________ RFD), all'incerta destinazione del locale
deposito ed alla sicurezza del traffico sulla vicina strada cantonale.
Raccolto
il preavviso dell'autorità cantonale e modificato il progetto su alcuni punti
secondari (rinuncia alla gru ed allo scivolo, posa di un piccolo pontile
parallelo alla riva per l'attracco delle piccole imbarcazioni), il 4 febbraio
1994 il municipio ha rilasciato al comune la licenza richiesta, respingendo le
opposizioni.
C. Con
giudizio 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato il
provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla maggioranza
degli opponenti.
Disattesa
la censura relativa alla carente modinatura, il Governo ha anzitutto escluso
che l'opera violasse le prescrizioni sulle distanze dalla casa del ricorrente
__________. La distanza prevista dal progetto corrisponderebbe a quella
indicata dal piano delle attrezzature e delle costruzioni d'interesse pubblico.
Lo
stesso Governo ha poi evaso le contestazioni sollevate dai ricorrenti in
relazione alla destinazione del locale deposito, considerando sufficiente
l'obbligo di conseguire, in un secondo tempo, un permesso speciale per
l'utilizzazione del vano.
Le
censure concernenti la sicurezza del traffico, l'inadeguatezza dell'area di
carico e scarico, nonché l'estetica della costruzione sono invece state
respinte siccome infondate.
D. Contro
il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo i ricorrenti elencati in epigrafe.
a) __________ e liteconsorti
ripropongono in questa sede le censure sollevate senza successo in prima
istanza. In particolare, allegano:
-
che
la procedura di rilascio del permesso è viziata perché non è provato che l'avviso
di pubblicazione della domanda sia stato pubblicato sul Foglio ufficiale e notificato
a tutti i proprietari di fondi situati nel raggio di 30 m dall'opera;
-
che
la domanda di costruzione è sprovvista della firma del proprietario del fondo,
ovvero del Consiglio di Stato;
-
che
il Consiglio di Stato non è un'autorità giudiziaria indipendente a sensi
dell'art. 6 CEDU;
-
che
non è stata eseguita la modinatura;
-
che
le condizioni poste dal Dipartimento del territorio con il preavviso favorevole
non sono state esplicitamente recepite nella licenza;
-
che
le motivazioni addotte dal municipio per rigettare alcune opposizioni sono carenti;
-
che
il permesso di costruire il locale deposito può essere rilasciato soltanto se
contemporaneamente vien definita anche la sua destinazione;
-
che
il pontile previsto lungo la riva per le piccole imbarcazioni pregiudica il
mantenimento di questo tratto di costa allo stato naturale;
-
che
il pontile principale perpendicolare alla riva non rispetta le distanze dal
fondo di proprietà del ricorrente __________;
b) analoghe censure sollevano i
ricorrenti __________, __________ ed __________, che si soffermano in
particolare sulla modinatura carente, sulle distanze dal fondo __________,
sulla destinazione incerta del locale deposito e sulla capienza del porto,
superiore a quella prevista dal PP __________.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del
territorio senza formulare osservazioni.
Ad
identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, contestando partitamente
le tesi degli insorgenti.
F. Delle
risultanze del sopralluogo, esperito previa modinatura dell'opera (con antenne
e boe), si dirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono incontestabilmente date
(art. 21 LE).
I
ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi sulla base
degli atti, integrati dalle risultanze dell'istruttoria.
- Modinatura
2.1.
L'opera in contestazione non è stata correttamente modinata. Le censure sollevate
in proposito dai ricorrenti erano quindi fondate.
Il
difetto è stato tuttavia sanato in questa sede, mediante la posa di antenne e
di boe. La sanatoria non ha suscitato alcuna nuova opposizione.
La
richiesta di annullamento in ordine del permesso, avanzata da alcuni ricorrenti
va quindi respinta siccome ingiustificata.
2.2.
L'art 8 cpv. 2 RLE esige che le domande di costruzione siano firmate dal proprietario
del fondo dedotto in edificazione. Scopo della norma è quello di evitare che
l'amministrazione venga sollecitata con domande di costruzione insuscettibili
di tradursi nella realizzazione di opere concrete per mancanza del consenso del
proprietario. Per principio, è quindi soltanto l'autorità che può prevalersi
del fatto che la domanda non sia stata firmata dal proprietario del fondo
dedotto in edificazione.
Improponibili
e comunque insuscettibili di giustificare un annullamento in ordine della
licenza sono pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente __________ e
dai suoi liteconsorti con riferimento al fatto che la domanda di costruzione
non è stata sottoscritta dal Consiglio di Stato, ovvero dall'autorità cantonale
preposta alla gestione del pubblico demanio.
2.3.
L'art. 25 cpv. 2 OPT impone ai cantoni di pubblicare nell'organo ufficiale tutte
le autorizzazioni eccezionali rilasciate in base all'art. 24 LPT, ossia
tutti i permessi rilasciati per opere ubicate fuori della zona edificabile e
contrarie alla funzione di zona. L'art. 17 cpv. 2 RLE va oltre ed esige che
vengano pubblicate sul Foglio ufficiale tutte le domande di costruzione
per edifici ed impianti situati fuori della zona edificabile. Anche quelle per
opere conformi alla funzione di zona.
In
concreto, parte dell'infrastruttura portuale (pontili) è situata fuori della
zona edificabile. La domanda di costruzione non è stata pubblicata sul Foglio
ufficiale.
Le
eccezioni sollevate in proposito dal ricorrente __________ e dai suoi
liteconsorti sono quindi fondate.
Anche
questo difetto è stato tuttavia sanato mediante pubblicazione aggiuntiva, che
ha dato luogo ad un'opposizione collettiva, dipoi ritirata dal primo firmatario
(art. 10 cpv. 2 LE).
2.4. Le
contestazioni fondate sull'art. 6 CEDU sono prive di fondamento. Su questo
punto basta un rinvio alle pertinenti considerazioni sviluppate dal Consiglio
di Stato.
2.5.
Per quanto attiene alle censure riferite al fatto che la licenza non recepiva
esplicitamente le condizioni poste dalla Sezione della pianificazione
urbanistica e dal Dipartimento del territorio è sufficiente rilevare che
eventuali difetti di motivazione del provvedimento impugnato sono stati
comunque sanati dalle possibilità offerte da questo Tribunale ai ricorrenti di
prendere visione di tutti gli atti dell'incarto. Possibilità che non hanno
suscitato ulteriori contestazioni.
- Capienza
del porto
Il PP
__________ prevede la realizzazione di un porto per circa 50 natanti. L'area
riservata a tale infrastruttura misura circa m 70 x 30 ed è collegata alla riva
da un corridoio largo circa 20 m e lungo altrettanto.
I
pontili principali (60 posti) rientrano nei limiti stabiliti dal PP. Fuoriesce
invece da quest'area il pontile per i piccoli natanti (10 posti) previsto lungo
la riva. Non rispettando il principio della conformità di zona e non potendo
nemmeno beneficiare di un'autorizzazione retta dall'art. 24 LPT, questo
manufatto non può quindi essere autorizzato.
Con la
sua soppressione, la capienza del porto si riduce a 60 natanti. La cifra supera
quella prevista dal PP__________ (50 posti). Dato tuttavia che il limite
fissato da tale piano è meramente indicativo, il sorpasso, contenuto entro
termini ragionevoli (+ 20 %), non giustifica ulteriori riduzioni. Tanto meno
può portare ad una annullamento del permesso.
Il
ricorso dei vicini __________, __________ ed __________ può quindi essere
accolto soltanto parzialmente, subordinando la licenza alla soppressione del
pontile per piccole imbarcazioni.
- Protezione
della riva
Con la modifica di cui al precedente considerando diventano prive
d'oggetto le censure di natura ambientale sollevate dagli altri ricorrenti con
riferimento agli inconvenienti derivati alla riva dalla costruzione del
suddetto manufatto.
- Destinazione
del deposito
I ricorrenti ritengono inammissibile differire ad ulteriore procedura
la definizione della destinazione effettiva del vano previsto sotto il
piazzale.
Il
preavviso 31.12.1993, no. 3112, del Dipartimento del territorio è formulato in
questi termini: "non essendo conosciuta la destinazione del manufatto da
adibire a deposito, l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per
l'edificio. L'insediamento di qualsiasi attività o deposito dovrà essere
preceduto da una nuova domanda di costruzione".
Richiamandolo
a titolo di condizione della licenza, il municipio si è imposto di non utilizzarlo
in nessun modo, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto il necessario
permesso. Soluzione, questa, che il Consiglio di Stato ha avallato con il giudizio
qui censurato.
Giusta
l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, la licenza edilizia può essere rilasciata
soltanto per opere conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione.
Il principio della conformità di zona esclude quindi la possibilità di
rilasciare permessi di costruzione per opere edilizie con destinazione incerta
o indeterminata. Sotto questo profilo, la costruzione di un manufatto privo di
destinazione non può essere autorizzata.
Nelle
particolari circostanze del caso in esame, il permesso può nondimeno essere
accordato perché il manufatto in contestazione si configura anche come un
supporto indispensabile per la realizzazione del piazzale di carico e scarico.
Vista la particolare morfologia della riva in quel punto (scarpata), è
innegabile che il piazzale può essere costruito soltanto innalzando il terreno.
Il piazzale non deve tuttavia necessariamente insistere su un terrapieno. Nulla
vieta di formare una sottostruttura vuota, suscettibile di essere utilizzata
come locale deposito previo conseguimento del permesso necessario.
Resistendo
alla critica dei ricorrenti, la soluzione adottata dal municipio può quindi
essere avallata.
- Distanza
6.1. Giusta l'art. 11 NAPR di __________, la distanza tra due edifici
su fondi contigui è la somma delle distanze dallo stesso confine. Verso edifici
sorti ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta va rispettata
una distanza minima di 6 m.
La
distanza dal confine è a sua volta prescritta dalle norme di zona (art. 9
NAPR). L'art. 40 NAPR, relativo alla zona T2a prescrive una distanza minima di
5 m dal confine.
Nessuna
distanza è invece prescritta dal PP__________ per l'area riservata alla
costruzione del porto.
6.2.
Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il porto non violasse
alcuna disposizione sulle distanze, poiché rientrava nei limiti di
edificabilità previsti dal piano delle attrezzature e delle costruzioni
d'interesse pubblico, che prevede la realizzazione del controverso impianto a
confine con il fondo del ricorrente __________.
Siffatta
tesi può essere avallata soltanto per quel che riguarda le distanze dei pontili
da tale confine, rispettivamente dalla casa di questo ricorrente, che sorge
lungo siffatto limite. I pontili non soggiacciano peraltro alle prescrizioni
sulle distanze applicabili agli edifici.
La tesi
governativa non è invece sostenibile nella misura in cui è riferita al
manufatto che sorregge il piazzale di carico e scarico.
Questo
manufatto, assimilabile ad una vera e propria costruzione principale, è infatti
ubicato nella zona T2a, ove vige una distanza minima di 5 m dal confine,
rispettivamente di almeno 6 m da edifici sorti sul fondo vicino ad una distanza
inferiore a quella prescritta dalle NAPR. Esso non può quindi sorgere a soli 2
m dal confine verso il fondo del ricorrente __________, rispettivamente dalla
casa che sorge lungo tale confine, ma deve rispettare una distanza minima di 6
dall'edificio.
In
quanto riferite alle distanze, le censure dei ricorrenti vanno quindi accolte.
Il
difetto non giustifica tuttavia un annullamento del permesso perché può essere
facilmente corretto riducendo le dimensioni del manufatto in modo che venga
rispettato il distacco minimo di 6 m prescritto dall'art. 11 cifra 2.1. NAPR
verso l'edificio che sorge sul confine N del fondo part. n. __________ RFD.
Limite, questo, entro il quale i ricorsi possono comunque essere parzialmente accolti.
- Sicurezza
della circolazione
Le preoccupazioni manifestate dai ricorrenti in relazione alla sicurezza
della circolazione non sono prive di fondamento. La mancanza di un marciapiede
espone invero a pericoli non del tutto trascurabili i pedoni che percorrono il
tratto di strada fra il porto ed il posteggio di __________.
Tale
circostanza non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per annullare il permesso
in esame.
Per
quanto discutibile, la valutazione operata dal municipio circa l'adeguatezza dell'accesso
non appare infatti insostenibile, ovvero viziata sotto il profilo dell'abuso di
potere. I rischi per i pedoni non sono invero superiori a quelli ai quali sono
esposti tutti gli abitanti della zona.
- Conclusioni.
In
esito alle considerazioni sin qui esposte, i ricorsi vanno quindi parzialmente
accolti, annullando la decisione governativa impugnata ed apportando alla
licenza edilizia le correzioni necessarie per renderla conforme al diritto.
- Tassa
di giustizia e ripetibili.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti
gli art. 10, 21 LE; 17 RLE; 9, 11, 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I
ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 12 agosto 1994 del Consiglio di Stato, no. 6674, è annullata;
1.2. la
licenza edilizia 4 febbraio 1994 rilasciata dal municipio di __________ al
comune sulla base del progetto modificato (disegno n. 1448 d 002) per la costruzione
di un porto in località __________ è confermata alle seguenti condizioni
aggiuntive:
-
eliminazione del pontile per piccole
imbarcazioni previsto lungo la riva del lago;
-
riduzione del manufatto sottostante il
piazzale di carico/scarico e rispetto di un distacco minimo di 6 m dal confine
verso la part. no. __________ RFD;
-
conseguimento della concessione per uso
speciale del demanio pubblico.
- Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1'200.-- (milleduecento) sono poste a
carico:
-
dei ricorrenti __________ e liteconsorti in
ragione di fr. 400.--, (quattrocento), in solido;
-
dei ricorrenti __________ e liteconsorti in
ragione di fr. 400.-- (quattrocento), in solido;
-
del comune di __________ in ragione di fr.
400.-- (quattro-cento).
- Le
ripetibili fra il comune di __________ ed i ricorrenti __________ e
liteconsorti sono compensate.
I
ricorrenti __________ e liteconsorti rifonderanno in solido fr. 800.-- (ottocento)
al comune di __________ a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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