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Numero d'incarto:
52.1994.39
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00039
DP 353/94
leo
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 dicembre 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 22 novembre 1994 (no. 10198) con la quale il Consiglio
di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 10 maggio 1994 del Municipio di __________ che gli ha inflitto
una multa di fr. 10'000.-- per abuso edilizio in relazione ai lavori eseguiti
senza autorizzazione nel rustico situato al mappale no. __________ di
__________, di sua proprietà;
viste le risposte:
-
20
dicembre 1994 del Consiglio di Stato;
-
3
gennaio 1995 del Municipio di __________;
-
23
gennaio 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 15 giugno 1993
il municipio di __________, seguendo la procedura della semplice notifica, ha
__________ ad eseguire i lavori di riparazione del tetto del suo rustico sito
al mappale no. __________ di __________. Nel permesso veniva inoltre fatto
esplicito divieto al beneficiario di effettuare "qualsiasi cambiamento di
destinazione o sistemazione interna" del manufatto.
Accortosi che nel rustico in questione venivano eseguiti dei
lavori di ristrutturazione non autorizzati l'esecutivo comunale, in ben due
occasioni, ha ordinato la sospensione dei lavori, ma senza successo.
Con decisione 10 gennaio 1994 il municipio di __________, preso
atto dell'opposizione del Dipartimento del territorio alla domanda in sanatoria
presentata nel frattempo da __________ per l'esecuzione dei suddetti lavori
abusivi, ha negato il rilascio della licenza edilizia e ha dato avvio ad una
procedura contravvenzionale, sfociata in una multa di fr. 10'000.--.
Con decisione 29 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha annullato
il provvedimento asserendo che la natura materiale delle violazioni di legge
avrebbe dovuto comportare l'emanazione di un ordine di demolizione od
eventualmente una sanzione pecuniaria, cumulati se del caso con una multa,
siccome la sola decisione di multa é riservata unicamente ai casi di violazione
formale.
B. In data 6 aprile 1994
__________ ha presentato una domanda di costruzione in sanatoria, corredandola
di una perizia idrogeologica.
Successivamente il 12 aprile 1994 il Consiglio di Stato ha approvato
la variante di PR del comune di __________ concernente l'inventario dei rustici
situati fuori zona edificabile e meritevoli di conservazione. Fra questi figura
anche quello dell'istante.
C. Con decisione 10 maggio 1994
il Municipio di __________, senza attendere l'esito della nuova domanda di
costruzione, ha nuovamente inflitto una multa di fr. 10'000.-- a __________.
Contro la stessa il multato ha interposto nuovamente ricorso
al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento, subordinatamente la
riduzione a fr. 500.--.
D. Con risoluzione 22 novembre
1994 l'esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa confermando la censurata
risoluzione.
Assodata la natura formale della violazione, l'autorità
governativa ha sostanzialmente ritenuto che la multa inflitta, benché improntata
a criteri di severità, fosse ancora adeguatamente commisurata alla gravità
dell'infrazione come pure al grado di colpa del trasgressore e che l'esecutivo
comunale avesse dunque agito nel rispetto del potere discrezionale conferitogli
dall'art. 46 LE.
E. __________ impugna ora la
predetta risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
ribadendo sostanzialmente quanto già sollevato, senza successo, davanti all'autorità
di prime cure.
Afferma in particolare di aver eseguito i contestati lavori
in perfetta buona fede, contando sul fatto che gli stessi erano noti all'esecutivo
comunale e che comunque costituivano ben poca cosa in aggiunta all'intervento,
autorizzato, riguardante il rifacimento del tetto. Ritiene che i lavori
eseguiti debbano sottostare alla procedura della semplice notifica. Contesta
l'avvenuto cambiamento di destinazione del rustico asserendo di aver semplicemente
migliorato la qualità abitativa dell'edificio. Giudica inadeguato e
sproporzionato l'ammontare della multa poiché non tiene conto della natura
unicamente formale delle violazioni ascrittegli.
Rivendica infine l'applicazione della medesima prassi
adottata dall'esecutivo comunale nei confronti di casi analoghi.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio senza
formulare osservazioni, il Municipio di __________, che perviene alla medesima
conclusione riconfermandosi nell'allegato di risposta presentato davanti alla
precedente istanza.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, é
ricevibile in ordine giusta l'art. 46 LE 1991, 147 e 148 LOC e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE,
le infrazioni della LE, dei PR e dei RE sono punite dal Municipio:
-
con la multa
sino a fr. 5'000.- se é stata omessa una domanda di costruzione sottoposta a
procedura ordinaria;
-
con
l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se é stata omessa una notifica;
-
con la multa
sino a fr. 10'000.- negli altri casi.
Se l'autore é recidivo, ha agito
intenzionalmente o per fine di lucro l'esecutivo comunale non é vincolato dai
suddetti massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La procedura é disciplinata dagli art.
147 e 148 LOC.
2.1. Nel proprio assunto ricorsuale l'insorgente sostiene di
aver eseguito unicamente dei lavori di manutenzione soggetti a semplice
notifica, senza modificare la destinazione del rustico, migliorandone invece
"la qualità abitativa".
L'assunto difensivo non può essere accreditato.
Infatti, se l'esecuzione di due aperture e di una nuova canna
fumaria potrebbe al limite ancora far parte dei lavori di rinnovazione soggetti
a semplice notifica (art. 6 lett. b) cifra 1 RLE) altrettanto non può dirsi dei
rimanenti interventi quali l'allacciamento alla rete consortile dell'acqua
potabile la costruzione di un pozzo perdente per lo smaltimento delle acque
residuali, solo per citarne alcuni, eseguiti all'evidente scopo di rendere il
rustico abitabile, modificandone di conseguenza la destinazione. A torto l'insorgente
sostiene che i lavori eseguiti avrebbero semplicemente migliorato la qualità
abitativa dell'edificio. Il rustico prima dei suddetti interventi non era né
abitato, né tantomeno abitabile. Lo comprova la scheda descrittiva dell'edificio,
allestita prima dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito dell'inventario dei
rustici meritevoli di conservazione situati fuori delle zone edificabili, che riporta
il rustico del ricorrente quale "stalla/fienile fuori uso".
Considerato che la trasformazione di un edificio agricolo
(stalla/fienile) in casa di abitazione non connessa all'esercizio dell'agricoltura
configura un cambiamento totale di destinazione, già solo per questo motivo la
domanda di costruzione in sanatoria per lavori eseguiti abusivamente
dall'insorgente sul suo rustico deve essere assoggetta alla procedura ordinaria
(art. 5 RLE e 6 lett. b) cifra 1 RLE).
2.2. Essendo stata omessa una domanda di costruzione sottoposta
alla procedura ordinaria, le contravvenzioni ascritte al ricorrente possono
essere punite con una multa fino a fr. 5'000.-- (art. 46 cpv. 1 LE), importo
che può essere superato se l'autore é recidivo, ha agito intenzionalmente o per
fine di lucro (art. 46 cpv. 2 LE).
Ora, nel caso concreto non può passare inosservata la palese
e manifesta intenzionalità dell'agire dell'insorgente. Questi, noncurante di
ben due ordini di sospensione dei lavori ha continuato imperterrito nei propri
intendimenti edificatori fino ad ultimazione dei lavori. Dal profilo oggettivo
deve inoltre essere evidenziata l'entità, tutt'altro che trascurabile, degli
interventi eseguiti senza autorizzazione, la cui realizzazione, come si é
detto, ha determinato un cambiamento di destinazione dell'edificio.
Inoltre, il fatto che le suddette opere abusive siano state
realizzate fuori zona edificabile, dove, notoriamente, l'attività edilizia può
essere autorizzata solo a titolo eccezionale, impone maggior rigore nella
valutazione delle violazioni del principio secondo cui qualsiasi intervento
edilizio, prima di essere attuato deve essere preventivamente autorizzato (cfr.
STA 1. febbraio 1989 in re H.).
D'altro canto bisogna però riconoscere che, salvo per l'esecuzione
delle due aperture, in parte già preesistenti, e della canna fumaria, i
rimanenti interventi riguardano essenzialmente la parte interna del rustico,
dimodoché l'architettura esterna dell'edificio non ha subito interventi
rilevanti dal profilo edificatorio.
Orbene, nelle menzionate circostanze, pur tenendo conto dell'ampia
latitudine di giudizio di cui gode l'autorità municipale nella fissazione
dell'importo della multa, gli abusi edilizi rimproverati all'insorgente, di
natura puramente formale, non giustificano, a mente di questo tribunale,
l'inflizione di una multa tanto severa.
La severità che é d'uso in questi frangenti per scoraggiare
il contravventore e stimolare il rispetto della legge nell'interesse della
collettività (DTF 100 Ia 36) non deve infatti eludere il principio di
adeguatezza e proporzionalità a cui l'ente pubblico é vincolato nella
fissazione dell'ammenda.
Anche se le infrazioni commesse non sono di trascurabile
entità, la misura della sanzione non é più adeguatamente commisurata alla
gravità oggettiva dell'abuso rimproverato al contravventore ed alla sua colpa
effettiva.
Così stando le cose una riduzione della multa a fr. 4'000.--
appare senz'altro più adeguata e maggiormente rispettosa dei criteri di
commisurazione testé ricordati.
Per il che il ricorso deve essere parzialmente accolto.
- Considerato l'esito
dell'impugnativa, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti
gli art. 147 e 148 LOC; 46 LE; 5 e 6 RLE; 24 LPT; 71 e 72 LALPT; 3, 18, 28, 60,
61, 65 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, le decisioni 22 novembre 1994 del Consiglio
di Stato (n. 10198) e 10 maggio 1994 del Municipio di __________ sono annullate
e riformate nel senso che la multa é ridotta a fr. 4'000.-- (quattromila).
-
Non
si prelevano né spese né tassa di giudizio.
-
Il comune di __________
rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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