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Numero d'incarto:
52.1994.34
Data decisione, Autorità:
23.02.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00034
DP 349/94
leo
Lugano
23 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e
Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 12 dicembre 1994 di
contro
la decisione 25 novembre 1994 (n. 171/1994) con cui il Dipartimento
delle istituzioni ha respinto l'istanza 15 settembre 1994 presentata
dall'insorgente intesa ad ottenere una deroga dell'orario di chiusura fino
alle ore 01.00 per i giorni di venerdì e sabato;
vista
la risposta 15 dicembre 1994 del Dipartimento;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con istanza 15 settembre 1994, la
__________, titolare della patente d'esercizio pubblico relativa all'omonimo
locale a __________, ha presentato al Dipartimento delle istituzioni una
richiesta tendente all'ottenimento di una deroga agli orari di chiusura fino
alle ore 01.00 per i giorni di venerdì e sabato;
che il Dipartimento delle istituzioni
con risoluzione 25 novembre 1994 ha respinto l'istanza, preavvisata
negativamente dal Municipio, per motivi attinenti la tutela dell'ordine
pubblico;
che la __________ impugna ora la
predetta risoluzione dipartimentale davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che in sostanza l'insorgente afferma
che nel corso del 1994 il suo locale non più dato adito ad alcuna lamentela per
turbamenti dell'ordine pubblico e ciò grazie soprattutto al cambiamento di gerenza;
che il Dipartimento delle istituzioni
postula la conferma della decisione impugnata, riconfermandosi negli argomenti
ivi addotti;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é
ricevibile in ordine giusta l'art. 60 LEP e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 36 LEP:
"Gli esercizi pubblici non possono, di regola,
essere aperti prima delle ore 6.00 e devono essere chiusi e sgomberati a mezzanotte
al più tardi, ritenuto, per i datori di alloggio, l'obbligo di accogliere
ospiti e la facoltà di servir loro cibi e bevande a qualsiasi ora. Il
Dipartimento, sentito il Municipio interessato e tenuto conto delle esigenze
locali e turistiche, d'ufficio o su richiesta, può stabilire o concedere
deroghe d'orario per determinati periodi dell'anno.";
che nel caso di specie l'autorità
dipartimentale ha negato l'autorizzazione senza nemmeno esaminare se dal
profilo dell'avvicendamento l'esercizio della ricorrente potesse beneficiare di
una deroga, ritenendo prevalente l'esigenza di tutelare la quiete pubblica;
che affinché possa assurgere a motivo
di diniego dell'autorizzazione eccezionale di deroga, le molestie devono essere
confortate da sufficienti riscontri (indizi) probatori tali da far apparire
come certa o comunque molto verosimile la messa in pericolo della quiete
pubblica;
che l'autorità di prime cure ha
fondato il proprio giudizio di diniego sulla base di quanto emerge dai rapporti
di servizio allestiti dalla polizia comunale di __________;
che tuttavia le molestie riportate
nei suddetti rapporti risalgono al 1993, mentre per il 1994 non v'é traccia
agli atti che lasci intuire il verificarsi di nuove turbative: situazione del
resto confermata anche dal comandante di polizia nel suo scritto 26 gennaio
1995;
che il preavviso negativo formulato
dal Municipio non basta a sostanziare le pretese turbative se non é suffragato
da sufficienti elementi probatori;
che in concreto il dipartimento ha
abusato del proprio potere di apprezzamento nel rifiutare la concessione della
proroga d'orario per motivi inerenti la tutela della quiete pubblica siccome
questa, come visto, non risulta più minacciata dal ritrovo dell'insorgente;
che di conseguenza la risoluzione
dipartimentale impugnata non può essere tutelata;
che il rilascio di un'ulteriore
deroga d'orario all'esercizio della ricorrente non costituisce un provvedimento
atto a minacciare l'interesse pubblico protetto dall'art. 36 cpv. 1 LEP, né
tantomeno si rivela lesivo del principio dell'avvicendamento: il locale dell'insorgente
non avendo mai beneficiato di un prolungamento d'orario;
che il ricorso va pertanto accolto,
annullando la decisione di diniego della droga e rinviando gli atti al
Dipartimento affinché rilasci l'autorizzazione richiesta;
visti gli art. 36 e 60 LEP; 3, 18, 18, 28, 60 e
61, 65 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione
25 novembre 1994 del dipartimento delle istituzioni é annullata;
1.2. gli atti sono
rinviati al Dipartimento affinché rilasci alla ricorrente l'autorizzazione richiesta.
Non si prelevano né spese né tassa
di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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