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Numero d'incarto:
52.1994.26
Data decisione, Autorità:
23.02.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00026
DP 341/94
leo
Lugano
23 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e
Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del giudice Raffaello Balerna,
astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo
sul ricorso del 29 novembre 1994 di
contro
la decisione 9 novembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 9480) che
conferma sub condicione l'autorizzazione cantonale 20 marzo 1991 e la licenza
edilizia 4 aprile 1991 rilasciate dal Dipartimento delle pubbliche
costruzioni e dal Municipio di __________ al __________ per la costruzione di
una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. n.
__________ RFD);
viste
le risposte:
-
13 dicembre 1994 del Consiglio di
Stato;
-
14 dicembre 1994 di __________;
-
18 gennaio 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
15 febbraio 1995 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisioni del 9 e del
28 settembre 1988 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il Municipio
di __________ hanno rilasciato alla __________ il permesso di costruire una
casa d'abitazione monofamiliare sulla part. n. __________ RFD in località
__________.
Il permesso di costruzione è stato
confermato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale cantonale amministrativo, che
con sentenza 28 aprile 1989 ha respinto un ricorso contro di esso interposto
dall'opponente __________ e da sua sorella.
In mancanza di elementi di giudizio
tali da far apparire indispensabile l'allestimento di una perizia, in quel
giudizio, questo Tribunale aveva ritenuto immune da violazioni del diritto la
decisione dell'autorità comunale di rinunciare ad esigere particolari accertamenti
sulla stabilità del terreno.
B. Il 12 ottobre 1990
__________ e __________, nuovi proprietari della part. n. __________ RFD, hanno
chiesto al Municipio di __________ il rinnovo del permesso di costruzione
ottenuto dalla __________ nel 1988 e cresciuto in giudicato alla fine di aprile
del 1989.
Alla domanda, pubblicata dal 5 al 19
novembre di quell'anno, si sono opposti tre vicini, fra cui il ricorrente, che
contestava il previsto intervento edilizio dal profilo delle distanze,
dell'altezza, degli indici, della sicurezza e della sistemazione esterna,
definita in modo carente.
Con decisioni del 20 marzo e del 4
aprile 1991 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il Municipio di
__________ hanno rinnovato le precedenti determinazioni, respingendo le
opposizioni dei vicini.
C. Con giudizio 8 novembre 1994 il Consiglio di
Stato ha parzialmente accolto i ricorsi inoltrati dagli opponenti contro il
permesso rinnovato, subordinando quest'ultimo alla condizione che prima
dell'inizio dei lavori venga approvato il piano di dettaglio per le opere di
prevenzione prospettate dai resistenti __________ e __________.
Richiamandosi al precedente permesso
cresciuto in giudicato, il Consiglio di Stato si è rifiutato di esaminare le
censure sollevate dai ricorrenti già in sede di opposizione. Il progetto in
esame, argomenta, è identico al precedente ed il diritto è rimasto immutato. Le
censure sarebbero quindi improponibili siccome tardive.
Preso atto di un parere geotecnico
allestito dal Dr. __________ per conto di due opponenti e di un analogo studio
allestito da tecnici di fiducia dei resistenti, il Consiglio di Stato ha
ritenuto necessario subordinare il permesso alla condizione di cui si è detto
sopra.
D. Contro il predetto giudizio
governativo insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo il
soccombente __________, chiedendo che venga annullato assieme al permesso in
contestazione.
L'insorgente rimprovera al Consiglio
di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia rifiutandosi di esaminare
le censure sollevate dai ricorrenti in relazione alla conformità
dell'intervento con il diritto edilizio materialmente applicabile.
Insostenibile, nelle circostanze
concrete, sarebbe d'altro canto la pretesa di scindere la procedura di rilascio
del permesso per l'edificio da quella per le opere di sistemazione esterna.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Municipio di __________ che
non formulano osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i resistenti
__________ che contestano succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 49 LE 1973, tuttora applicabile alla
fattispecie in forza dell'art. 52 LE 1991.
Data la natura delle questioni in
discussione, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- La validità dei permessi
di costruzione rilasciati in base alla vecchia LE era limitata ad un anno da quando
diventavano definitivi (cfr. art. 47 LE). Un eventuale rinnovo andava chiesto
prima della scadenza. Il rinnovo era concesso senza particolari formalità se il
diritto applicabile nel frattempo era rimasto invariato. In caso di modifiche
andava invece ripetuta la procedura di rilascio del permesso.
In concreto, il permesso di
costruzione rilasciato nel 1988 e cresciuto in giudicato alla fine di aprile
del 1989 era irrimediabilmente scaduto quando i beneficiari ne hanno chiesto il
rinnovo. Non si è quindi trattato del rinnovo di un permesso in procinto di
scadere, ma del rilascio di un nuovo permesso al posto di quello scaduto. Prova
ne è che l'autorità comunale ha ripetuto l'intera procedura, benché il diritto
materiale non fosse stato nel frattempo oggetto di alcun cambiamento.
Trattandosi di un nuovo permesso, di
contenuto identico a quello scaduto, inammissibile appare il rifiuto
dell'autorità di entrare nel merito delle contestazioni sollevate dagli
opponenti.
Il permesso scaduto e le decisioni
delle istanze di ricorso ad esso relative non esplicano alcun effetto di cosa
giudicata in senso materiale. Contro il nuovo permesso, contrariamente a quanto
assumono il Consiglio di Stato ed il Municipio di __________, sono pertanto
proponibili anche le censure sollevate senza successo contro il precedente
permesso. L'autorità di ricorso può respingerle con la motivazione addotta
nella precedente procedura. Deve però riesaminarle. Non può semplicemente
dichiararle improponibili siccome già esaminate con decisione cresciuta in giudicato
formale.
Lesiva del diritto, in quanto
integrante gli estremi di un diniego di giustizia formale, appare quindi il
giudizio governativo in esame che respinge, siccome irricevibili, le censure
sollevate dal ricorrente contro l'autorizzazione cantonale 20 marzo 1991 e
contro la licenza edilizia del 4 aprile seguente.
Da questo profilo, il giudizio in
esame non può quindi essere confermato.
- Giusta l'art. 65 PAmm, se
il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, decide
nel merito. Il Tribunale cantonale amministrativo può tuttavia anche annullare
la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore per nuovo
giudizio segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha
accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di
procedura.
Nell'evenienza concreta, il plateale
diniego di giustizia posto in essere dal Consiglio di Stato giustifica
ampiamente un provvedimento di annullamento seguito da rinvio all'istanza
inferiore per nuova decisione.
Nell'ambito di questo giudizio il
Governo non dovrà soltanto statuire sulle censure sollevate dal ricorrente con
riferimento all'altezza della costruzione, agli indici ed alle distanze, ma
dovrà anche verificare se le sommarie indicazioni fornite dal progetto circa le
opere di sistemazione esterna (cfr. piano sezione A-A) permettano di confermare
la condizione alla quale è stato subordinato il permesso di costruzione (inizio
dei lavori soltanto dopo approvazione del piano di dettaglio concernente le
opere di prevenzione). E' in effetti quantomeno dubbio che i piani annessi alla
domanda di costruzione forniscano indicazioni sufficienti dal profilo degli
art. 44 cpv. 1 e 45 cpv. 1 lett. e) RLE 1973 circa le opere di sistemazione
esterna previste a monte dell'edificio. Soprattutto ora che si è concretamente
manifestata la necessità di procedere ad importanti interventi di
consolidamento del terreno, non previsti inizialmente (e quindi ancora da
approvare secondo la procedura ordinaria di rilascio del permesso).
-
Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata e
rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
-
La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 49 LE 1973; 44, 45 RLE; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 8 novembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 9480) è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr.
1'000.-- (mille) sono a carico dei resistenti in solido, che alla stessa
condizione rifonderanno fr. 2'000.-- (duemila) al ricorrente a titolo di
ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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