AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1994.23
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00023
DP 338/94
cm
Lugano
27 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 novembre 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 8 novembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 9488) che annulla la
decisione 29 novembre 1993 con cui l'insorgente ha disdetto il rapporto
d'impiego della segretaria __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 dicembre 1973
l'__________ ha comunicato ad __________ che il Consiglio di amministrazione
aveva "ratificato la sua nomina a segretaria-dattilografa" dell'__________
a far tempo dal 1. febbraio 1974.
Per definire i termini del rapporto d'impiego veniva fatto
riferimento al regolamento organico per i dipendenti dell': un atto
interno, che non è mai stato approvato né dall'assemblea dell', né da
altra autorità.
B. Il 29 novembre 1993 il
Consiglio di amministrazione dell', successore in diritto
dell', ha comunicato ad __________ l'intenzione di porre termine al
rapporto d'impiego per la fine del seguente mese di febbraio.
A sostegno del provvedimento, l'__________ invocava la necessità
di "rispondere con maggiore professionalità alle mutate esigenze",
ridefinendo "radicalmente l'elenco dei compiti assegnati ai singoli
collaboratori sulla base delle esperienze acquisite e delle verifiche attuate
negli ultimi mesi".
Un mese più tardi, il 27 dicembre 1993, __________ ha chiesto
al Consiglio di amministrazione dell'ente "precisazioni concrete e
circostanziate in merito ai motivi che avevano portato al licenziamento".
Il 13 gennaio 1994 il Presidente dell'ente ha comunicato alla
resistente che il licenziamento era sostanzialmente da ricondurre alle
insufficienti prestazioni lavorative fornite da quest'ultima.
Il 7 febbraio 1994 __________ ha contestato gli addebiti
mossi nei suoi confronti, chiedendo di essere messa in condizione di
difendersi. Due giorni dopo l'ente si è limitato a confermare la precedente
decisione.
C. Con ricorso 23 febbraio 1994
__________ ha finalmente impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione
di licenziamento adottata dal Consiglio di amministrazione dell'__________ il
29 novembre 1993.
Poste in evidenza la natura pubblicistica del rapporto d'impiego
e l'applicabilità della LOrd, l'insorgente contestava in sostanza l'esistenza
di motivi atti a giustificare un provvedimento di rimozione dalla carica prima
della scadenza del periodo di nomina.
D. Con giudizio 8 novembre 1994
il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando la decisione di
licenziamento.
Ammessa la tempestività del gravame ed accertata la natura
pubblicistica del rapporto d'impiego, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non
fossero dati i presupposti per licenziare l'insorgente.
E. Contro il predetto giudizio
governativa l'__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Secondo il ricorrente, l'impugnativa presentata da __________
davanti al Consiglio di Stato sarebbe stata tardiva. Il rapporto di lavoro,
rileva, sarebbe peraltro retto dal diritto privato. La resistente non sarebbe
infatti stata nominata per un periodo amministrativo prestabilito, né si
troverebbe in un rapporto di subordinazione particolare con il datore di lavoro.
Il Consiglio di Stato avrebbe quindi dovuto respingere il
ricorso per difetto di giurisdizione.
La rescissione del rapporto d'impiego sarebbe comunque giustificata
dalle insoddisfacenti prestazioni lavorative fornite dall'insorgente.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato e la resistente, che contesta partitamente
le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Giusta l'art. 68 LTur
"contro le decisioni dell'Ente ticinese per il turismo (ETT) e degli enti
locali riconosciuti è dato ricorso al Consiglio di Stato in applicazione analogetica
delle norme della LOC".
I giudizi resi dal Consiglio di Stato quale istanza di
ricorso sono a loro volta deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(STA 27.12.1993 in re P.; RDAT 1976 N. 98).
Oggetto dell'impugnativa è la decisione 8 novembre 1994 con
cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dalla qui resistente
__________ contro la risoluzione 29 novembre 1993 con cui il Consiglio di
amministrazione dell'__________ ha disdetto per la fine del seguente mese di
febbraio il rapporto d'impiego instaurato fra le parti vent'anni prima.
Dal profilo della competenza di questo Tribunale, della
legittimazione attiva dell'insorgente e della tempestività l'impugnativa appare
dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'insorgente obietta tuttavia che il rapporto di lavoro
fra le parti sarebbe retto dal diritto privato. Il Consiglio di Stato avrebbe
quindi dovuto respingere in ordine, per difetto di giurisdizione, il ricorso
inoltratogli dalla resistente contro la disdetta del rapporto d'impiego
notificatale dal suo datore di lavoro: disdetta che, conseguentemente, andrebbe
configurata alla stregua di una semplice dichiarazione di volontà contrattuale.
L'eccezione va disattesa perché il rapporto di lavoro fra
l'__________ e la resistente soggiace al diritto pubblico.
Dottrina e giurisprudenza tendono in effetti a considerare di
natura pubblicistica tutti i rapporti di lavoro fra gli enti pubblici ed i loro
dipendenti (DTF 118 II 213 seg. consid. 3; STA 19.10.1994 in re T.; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, 477 e 116; Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 147 B I; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
Erg. Bd., N. 147 B I; Rhinow, Privatrechtliche Arbeitsverhältnisse in der
öffentlichen Verwaltung, in Festschrift für Frank Vischer, pag. 429; T. Jaag,
Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich, ZBl 1994,
439). A questi rapporti il diritto privato è applicabile soltanto in casi particolari,
quando la legge lo prevede espressamente (T. Jaag, cit., ZBl 1994, 440),
rispettivamente per regolare la situazione di dipendenti assunti a titolo
transitorio (avventizi) o per compiti speciali (DTF 118 II 218): ipotesi,
queste, che nel caso in esame non si verificano. Né la LTur, né gli statuti
della corporazione di diritto pubblico (cfr. art. 52 LTur) qui ricorrente
prevedono in effetti che i rapporti di lavoro dei dipendenti siano retti dal
diritto privato. Il posto occupato dalla resistente non era d'altro canto di
tipo precario. Né la ricorrente è stata assunta per compiti speciali.
Già queste circostanze portano ad assoggettare il controverso
rapporto al diritto pubblico e non al diritto privato. Questa conclusione è
peraltro avvalorata dall'affiliazione della resistente alla Cassa Pensione dei
dipendenti dello Stato e dal richiamo al regolamento organico dei dipendenti
dell'ente nonché alla Lstip dello Stato contenuto nell'atto di nomina del 29
dicembre 1973. Vero è che questo regolamento, improntato alla LOrd, non è mai
entrato in vigore, perché non è mai stato sottoposto all'assemblea dell'ente ed
alla successiva ratifica del Consiglio di Stato. Tale circostanza non permette
tuttavia di ignorare la natura pubblicistica che l'ente ricorrente attribuiva
al rapporto sino al momento della sua rescissione.
Vero è anche che le mansioni assegnate alla resistente non
comportavano l'esercizio di funzioni pubbliche. L'esercizio di funzioni
pubbliche non costituisce tuttavia un presupposto necessario per assoggettare
al diritto pubblico il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici.
La maggior parte di costoro non esplica invero tali funzioni. Anche se il loro
statuto giuridico non è quello di funzionario, ma quello di semplice impiegato
della pubblica amministrazione, il loro rapporto di lavoro è comunque retto dal
diritto pubblico (Rhinow Krähenmann, op. cit., N. 147 B I; ZBl 1989, 206).
Anche il fatto che la ricorrente non sia stata nominata per
un periodo di nomina (feste Amtsdauer) non permette di accreditare la tesi del
ricorrente. I pubblici dipendenti possono infatti essere assunti anche a tempo
indeterminato (cfr. DTF 120 Ia 112 consid. 1b).
- Oltre alla competenza del
giudice amministrativo, l'insorgente contesta la tempestività del gravame
inoltrato dalla resistente davanti al Consiglio di Stato.
Anche questa obiezione va disattesa.
2.1. Giusta l'art. 26 PAmm, le decisioni dell'autorità
amministrativa devono essere motivate e notificate agli interessati con l'indicazione
dei mezzi e dei termini d'impugnazione.
In mancanza di tale indicazione il termine di ricorso non
inizia a decorrere. Il principio della buona fede e quello della sicurezza
giuridica esigono tuttavia che il difetto venga eccepito entro termini
ragionevoli. Il destinatario di decisioni sprovviste dell'indicazione dei mezzi
e dei termini di ricorso non può quindi attendere all'infinito prima di agire a
difesa dei suoi interessi (DTF 113 I b 206 seg; 106 V 97; 104 V 166; Rhinow
Krähenmann, op. cit. N. 86 B II c e III).
2.2. Nel caso in esame, la resistente, una volta ricevuta la
disdetta, ha atteso un mese prima di chiedere al ricorrente "precisazioni
in merito ai motivi che avevano portato al licenziamento". Ottenute le
informazioni richieste, la stessa resistente è poi insorta nel giro di un paio
di settimane davanti al Consiglio di Stato in difesa dei suoi diritti.
Considerate le particolarità del caso non si può rimproverare
alla resistente di aver atteso oltre misura prima di contestare la disdetta.
Anche se non ha dato prova di particolare diligenza, il tempo
che ha lasciato trascorrere prima di agire in giudizio non appare eccessivo.
Esente da critiche va quindi la deduzione del Consiglio di
Stato circa la tempestività dell'impugnazione.
- Respinte le eccezioni
dirimenti sollevate dall'insorgente, resta da esaminare il fondamento
dell'impugnativa, ovvero la legittimità della disdetta.
A tal fine occorre anzitutto individuare le regole disciplinanti
la cessazione del rapporto d'impiego.
Orbene, il regolamento organico dei dipendenti
dell'__________ richiamato dall'atto di nomina del 29 dicembre 1973 è silente
al riguardo. Il regolamento in questione, imperfetto per i motivi illustrati in
precedenza, si limita infatti a rinviare all'ordinamento retributivo e
previdenziale applicabile ai dipendenti dello Stato. Il rinvio è tuttavia
circoscritto alle disposizioni della LOrd e della LStip che concorrono a
definire questi aspetti del rapporto d'impiego. Non si estende anche alle
normative che disciplinano la cessazione di tale rapporto. Il silenzio non è
casuale, ma qualificato. Esso risponde infatti alla particolare natura
dell'ente turistico, che, pur essendo configurato alla stregua di una corporazione
di diritto pubblico (art. 52 LTur), presenta significative differenze per
rapporto allo Stato ed ai comuni: specialmente per quanto ha tratto alle
modalità di designazione dei rispettivi organi esecutivi ed al connesso ordinamento
della durata in carica dei dipendenti.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il
rinvio alle disposizioni della LOC contenuto nell'art. 68 LTur non permette di
ritenere applicabili anche le norme che disciplinano il rapporto d'impiego
degli impiegati comunali. Il rinvio in questione appare infatti circoscritto
alla procedura ricorsuale. Nulla indica che si sia inteso richiamare anche le
disposizioni della LOC che disciplinano la durata in carica dei dipendenti
comunali ed il rinnovo del rapporto d'impiego giunto a scadenza. Né possono essere
considerate applicabili per analogia le relative disposizioni della LOrd.
Troppo diversa da quella dello Stato e dei comuni è infatti la configurazione
giuridica degli enti turistici.
In tali circostanze, la mancanza di indicazioni sulla durata
del rapporto d'impiego dei dipendenti dell'ente ricorrente va piuttosto intesa
come una rinuncia a fissarla preventivamente. Ne discende che il rapporto in
contestazione deve essere inteso come concluso a tempo indeterminato e che
pertanto occorre far capo alle disposizioni del CO come diritto pubblico
suppletorio (Rhinow Krähenmann, op. cit. N. 147 B I pag. 469). Torna quindi applicabile
l'art. 335 c CO, giusta il quale, dopo il nono anno di servizio, il rapporto di
lavoro può essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di tre mesi.
Tornano inoltre applicabili, per analogia e con le inflessioni derivanti dalla
natura pubblicistica del rapporto d'impiego, le disposizioni del CO volte a
proteggere il dipendente da licenziamenti abusivi (art. 336 CO). Vale infine,
ovviamente, il divieto d'arbitrio discendente dall'art. 4 Cost.
Non entrano per conto in considerazione gli art. 127 LOC e 12
LOrd, che subordinano a gravi o giustificati motivi la possibilità di
rescindere il rapporto d'impiego dei dipendenti comunali o cantonali alla
scadenza del periodo di nomina.
- Così stando le cose, il
provvedimento in discussione merita conferma siccome immune da violazioni del
diritto sotto il profilo degli art. 335 c e 336 CO.
Esso rispetta infatti il termine trimestrale di disdetta e
non si fonda su motivi abusivi secondo l'art. 336 CO.
Nemmeno la resistente pretende invero che la disdetta sia
stata data per una ragione intrinseca alla sua personalità (cpv. 1 lett. a), a
causa dell'esercizio di un diritto costituzionale (cpv. 1 lett b), per
vanificare l'insorgere di sue pretese derivanti dal rapporto di lavoro (cpv. 1
lett. c), per aver fatto valere pretese derivanti da tale rapporto (cpv. 1
lett. d) o per uno degli ulteriori motivi indicati dall'art. 336 CO (cpv. 1
lett c, cpv. 2 lett a e b).
Né il provvedimento censurato appare per altri motivi
insostenibile, ovvero arbitrario in quanto sprovvisto di qualsiasi ragionevole
giustificazione.
Il ricorso va quindi accolto annullando la decisione
governativa impugnata e ripristinando il provvedimento censurato.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 52, 62 LTur; 203 LOC; 335, 336 CO; 3, 18, 28, 3, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e
pronuncia:
- Il
ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la
decisione 8 novembre 1994 del Consiglio di Stato, no. 9488, è annullata.
-
La tassa di fr. 900.--
(novecento) è a carico della resistente, che rifonderà fr. 1'500.--
(millecinquecento) al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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