AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1994.17
Data decisione, Autorità:
23.02.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00017
DP 332/94
cm
Lugano
23 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e
Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 25 novembre
1994 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la decisione 8 novembre 1994, no. 9509, del Consiglio di Stato
che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
22 giugno 1994 con cui il municipio di __________ le nega la licenza edilizia
per la costruzione di uno stabile d'appartamenti (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
6 dicembre 1994
del Consiglio di Stato;
-
12 dicembre
1994 del municipio di __________ ;
-
13 dicembre 1994 di __________, __________,
__________ e __________ e __________ e __________;
-
14 dicembre
1994 di __________ e __________;
-
14 dicembre
1994 di __________;
-
20 dicembre 1994
del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 febbraio 1994 la __________ ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti in località
__________ su un terreno in forte pendio (part. no. __________ RFD; zona R3).
Stando ai piani, l'edificio dovrebbe essere lungo 25 m, largo m 9.50 ed alto m
10 verso valle, rispettivamente m 4.50 verso monte. Su questo versante, la
distanza dell'edificio dal confine verso la sovrastante part. no. __________
RFD si manterrebbe costante a m 5 su un tratto di m 20, per poi calare
progressivamente sino a m 1.50 - 1.70 negli ultimi 5 m (angolo NE). Lo stabile
disporrebbe in oltre di 10 posteggi: 4 coperti (accessibili da una
strada agricola in terra battuta di proprietà del comune che passa a valle
dell'immobile) e 6 scoperti (disposti su una soletta che verrebbe
realizzata a sbalzo sul pendio a NE dell'edificio).
Alla domanda di costruzione si sono
opposti numerosi vicini, fra cui i resistenti, contestando il progetto dal
profilo degli accessi, dell'estetica e delle distanze dal confine
rispettivamente dall'edificio in corso di costruzione sulla part. no.
__________ RFD.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale,
con decisione 22 giugno 1994 il municipio di __________ si è rifiutato di
rilasciare la licenza richiesta.
Il provvedimento si fondava
essenzialmente sul declassamento della zona R3 a zona R2 previsto dal PR che
stava per essere adottato. Abbondanzialmente veniva inoltre giustificato con
l'inagibilità della strada agricola a valle dell'edificio, con il contrasto
dell'opera con la tipologia delle costruzioni circostanti e con l'inadeguatezza
dei posteggi scoperti, contrari alle norme VSS ed alle prescrizioni del RE.
C. Il diniego della licenza è stato confermato dal Consiglio
di Stato, che con giudizio 8 novembre 1994 ha respinto l'impugnativa contro di
esso inoltrata dalla __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto
che per rapporto al confine verso la part. no. __________ RFD e verso gli
edifici posti su questo fondo, la costruzione in esame non rispettasse le
distanze minime prescritte dalle NAPR. Contrari al diritto, in quanto inaccessibili
dalla strada agricola, sarebbero anche i 4 posteggi coperti previsti a valle
dell'edificio.
L'accesso superiore sarebbe invece
sufficiente, mentre l'aspetto estetico non integrerebbe gli estremi della
deturpazione giusta l'art. 2 DLBN.
D. Contro il predetto giudizio la soccombente insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Dopo essersi diffusa sulle
problematiche relative agli effetti del diritto in formazione ed al
dimensionamento dei posteggi, l'insorgente contesta le distanze ritenute dal
Consiglio di Stato tra la nuova costruzione e gli edifici che sorgono sulla
sovrastante part. no. __________ RFD. Stando agli accertamenti del geometra, la
controversa costruzione sorgerebbe ad una distanza di m 8 dall'edificio
sovrastante, rispettivamente di m 1.70 dall'autorimessa situata sul confine fra
i due fondi.
Dato che l'altezza della facciata a
monte non è di 10, ma di soli 5 m, il distacco minimo fra due edifici dovrebbe
essere di soli 8 m e non di 10.60 come ritenuto dal Consiglio di Stato.
Considerata la natura accessoria
dell'autorimessa sovrastante, la nuova costruzione non sarebbe inoltre tenuta
ad ossequiare la distanza prescritta fra edifici principali. Ad ogni buon
conto, i proprietari del fondo sovrastante sarebbero disposti ad assumersi la
distanza fra edifici che dovesse eventualmente mancare. La licenza potrebbe
quindi essere accordata alla condizione che venga iscritta a RF una servitù in
tal senso.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di
Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
comune ed i vicini resistenti, che contestano partitamente le tesi
dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono
incontestabilmente date (art. 21 LE, 43 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può d'altro canto essere
reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove
(sopralluogo, testi, richiamo atti) non appaiono invero atte a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di nuovi fatti rilevanti.
- Distanze
2.1. Le vigenti NAPR di __________ fissano le distanze da
confine (art. 15), i relativi supplementi in caso di facciate particolarmente
lunghe (art. 9) e le distanze dall'area pubblica (art. 14). Non stabiliscono
invece le distanze tra edifici. Sotto questo profilo, dette norme si limitano a
fissare le distanze che le nuove costruzioni devono rispettare verso edifici
sorti sul fondo confinante prima dell'adozione del PR ad una distanza dal
confine inferiore a quella prescritta (art. 10).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distanza fra edifici
fosse pari alla somma delle distanze dal confine comune (cfr. art. 39 cpv. LE).
La tesi non può essere condivisa.
Se il legislatore comunale omette di
fissare la distanza tra edifici, questo parametro edilizio non può essere
dedotto indirettamente dalla distanza da confine. L'art. 39 cpv. 3 LE, giusta
il quale la distanza tra edifici è pari alla somma delle distanze dal rispettivo
confine, si limita infatti a stabilire un criterio di misurazione. Non fissa
misure direttamente applicabili (STA 18.1.90 in re S./M., confermata dal TF con
sentenza 19.7.90).
2.2. Giusta l'art. 15 NAPR la distanza minima di un edificio
dal confine fino ad una lunghezza di facciata di m 15 è di m 4, fino ad
altezze di m 8; m 5 fino ad altezze di m 13 e m 6 fino ad altezze
di m 16.
Per facciate più lunghe di 15 m va
applicato un supplemento di distanza dal confine pari a 30 m per ogni metro o
frazione di maggior lunghezza sino ad una distanza pari a 2/3 dell'altezza del
fabbricato (cfr. art. 9 NAPR).
2.3. In concreto, la facciata a monte della costruzione della
ricorrente è alta m 4.5. ed è lunga 25 m. La costruzione deve quindi rispettare
una distanza minima di 4 m dal confine verso la retrostante part. no.
__________ RFD. Un supplemento di distanza per lunghezza della facciata
superiore ai 15 m non entra in considerazione perché la distanza prescritta (4
m) è comunque superiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato (m 4.50).
A torto il Consiglio di Stato ha
ritenuto che la distanza dal confine dovesse essere di almeno m 6.60, ossia 2/3
dell'altezza della facciata rivolta verso valle. La distanza dal confine è
determinata dall'altezza della facciata prospiciente. Non da quella di facciate
rivolte verso altri confini.
Ora, la costruzione avversata
rispetta soltanto su un tratto di circa 20 m la distanza minima prescritta
dall'art. 15 NAPR. In prossimità dell'angolo NE la distanza di 5 m dal confine
verso la part. no. __________ RFD si riduce infatti sino a m 1.50/1.70.
2.4. La disattenzione della distanza minima dal confine verso
la part. no. __________ RFD non costituisce tuttavia un ostacolo invalicabile
al rilascio della licenza.
L'art. 12 NAPR permette infatti al
municipio di rilasciare la licenza ai proprietari che si accordano fra loro con
servitù iscritta a RF volta a garantire il rispetto delle distanze prescritte
dall'art. 15 NAPR dai confini dei rispettivi fondi.
Nel caso in esame, la situazione
degli edifici che sorgono sul fondo della ricorrente e sulla part. no.
__________ RFD non osta alla stipulazione di un simile accordo.
Non superando l'altezza di 8 m
l'edificio che sorge su quest'ultimo fondo deve infatti rispettare una distanza
minima di 4 m dal confine. Identica distanza è imposta come si è visto allo
stabile della ricorrente. Il distacco fra i due edifici è di 8 m. Per quel che
concerne gli edifici principali sono quindi soddisfatti i presupposti dell'art.
15 NAPR.
Resta da verificare se l'autorimessa
che sorge sull'area intermedia non rappresenti un ostacolo insormontabile.
2.5. A norma dell'art. 19 NAPR, sono accessorie le
costruzioni che non superano l'altezza di 3 m e non sono destinate all'abitazione
e al lavoro. In quanto tali, possono sorgere a confine o arretrate di m 1.50
dallo stesso.
Al pari dell'art. 15 NAPR, anche
questa disposizione si limita a prescrivere le distanze dal confine, omettendo
di fissare il distacco che devono rispettare verso altre costruzioni principali
o accessorie. Se ne deve quindi dedurre che questi manufatti, scarsamente
rilevanti dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sulle distanze, non
siano tenute a rispettare particolari distacchi da altri edifici.
Di conseguenza, ben si può ammettere
che l'autorimessa situata sulla part. no. __________ RFD, a confine con il
fondo della ricorrente, non osti al perfezionamento di una convenzione di servitù
di deroga alle distanze da confine tra i proprietari dei due fondi.
Richiamandosi all'altezza (m 3.08 -
3.27) i resistenti contestano invero la natura accessoria del manufatto. Le
eccezioni sono tuttavia infondate, perché l'autorimessa non serve né
all'abitazione, né al lavoro, è stata autorizzata come opera accessoria e la sua
altezza, una volta sistemato il terreno circostante, potrà senz'altro essere ricondotta
nei limiti prescritti dall'art. 19 NAPR.
2.6. Così stando le cose, ben si deve riconoscere che le
norme sulle distanze non ostano al rilascio di una licenza subordinata
all'iscrizione a RF di una convenzione di servitù di deroga alle distanze da
confine.
- Altezza
3.1. Giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di
pianificazione, il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua
decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio
pianificatorio in atto.
Secondo l'art. 25 RLALPT una domanda
di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando
l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli
obiettivi dello stesso. La stessa norma soggiunge che esiste contrasto
segnatamente nel caso di costruzione di edifici o impianti su sedimi riservati
ad attrezzature o costruzioni d'interesse pubblico (art. 25 cpv. 2 lett. a
RLALPT), rispettivamente nel caso di sfruttamento del suolo non compatibile con
la destinazione prevista dal progetto di piano oppure di superamento
sostanziale dell'indice di sfruttamento o di edificabilità (art. 25 cpv. 2
lett. b RLALPT).
Differenze nelle altezze, nelle
distanze e nell'indice di occupazione, precisa ancora l'art. 25 cpv. 3 RLALPT,
non giustificano, di regola, una decisione di sospensione, tranne nel caso di
grave contrasto con il contenuto del progetto di piano o d'imminenza della
pubblicazione del piano stesso.
3.2. Nel caso in esame, l'altezza della costruzione avversata
(10 m sul lato a valle) è di per sé conforme all'art. 34 delle NAPR in vigore.
Questo parametro edilizio contrasta tuttavia con le disposizioni del nuovo PR
(già esaminato in via preliminare dall'autorità cantonale), che prevedono di
ridurre l'altezza massima delle costruzioni da 10 m a 7,50 m declassando la
zona da R3 a R2.
Il contrasto, anche se non
concretizza una delle ipotesi previste dall'art. 25 cpv. 2 lett. a e b RLALPT,
è comunque grave, sia perché riguarda una costruzione di notevole mole che mal
si concilia con la tipologia delle costruzioni circostanti (prevalentemente villette
monofamiliari a 2 piani), sia perché è acuito dalla distanza verso la costruzione
accessoria posta sul fondo sovrastante, anch'essa contraria alla distanza minima
prevista dall'art. 17 cifra 1 delle nuove NAPR fra costruzioni accessorie e costruzioni
principali (m 1.50 / 1.70 invece di 3): distanza, quest'ultima, che da sola non
giustifica una sospensione della domanda, ma che in sinergia con il sorpasso
dell'altezza prevista dalle NAPR in fieri impone l'adozione di una misura di
salvaguardia della pianificazione fondata sull'art. 65 LALPT.
Dal profilo del diritto in formazione
non sono quindi date le premesse per rilasciare la licenza richiesta.
3.3. Il difetto appena rilevato non è tuttavia tale da
giustificare un rigetto integrale della domanda. Una simile conclusione sarebbe
in effetti lesiva del principio di proporzionalità, che vieta di respingere le
domande di costruzione viziate da difetti facilmente emendabili rilasciando una
licenza subordinata a determinate condizioni. Evenienza, questa, che si
verifica nel caso in esame, ove il difetto sopra illustrato può essere corretto
senza difficoltà, rilasciando un permesso per i due piani più bassi (PT e
primo piano) e limitando la sospensione della domanda al piano superiore.
- Posteggi coperti
Le precedenti istanze hanno ritenuto insoddisfatte le
premesse per rilasciare l'autorizzazione per i 4 posteggi coperti previsti a
valle della costruzione.
La deduzione sfugge alle critiche
dell'insorgente.
L'inadeguatezza dell'accesso previsto
attraverso la strada agricola in terra battuta, di proprietà del comune non può
invero essere contestata con successo. In base agli art. 19 e 22 LPT, il
permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se il fondo è dotato di
un accesso sufficiente ovvero adeguato all'utilizzazione prevista.
Ora, una strada come quella in
discussione non può in nessun caso essere considerata sufficiente nemmeno per
le limitate esigenze di un'autorimessa sotterranea con soli 4 posti auto.
L'autorimessa sotterranea non può
quindi essere posta al beneficio della licenza richiesta.
- Posteggi scoperti
5.1. L'art. 38 NAPR prescrive la formazione di posteggi dimensionati
secondo le norme VSS 541 050 (oggi superate) in ragione di un posto auto per
ogni appartamento, rispettivamente, per appartamenti di più di 100 mq di SUL in
ragione di uno ogni 100 mq di SUL o frazione.
5.2. Tolti i posteggi inferiori ed inibita la costruzione del
piano superiore, l'edificio avrebbe soltanto 4 appartamenti: due al piano
inferiore di meno di 100 mq di SUL e due al piano terreno, ognuno con più di
100 mq di SUL. Occorrono quindi 6 posteggi.
Ora, i posteggi esterni sono sono 6 e
misurano m 2.50 x 5. Le misure rientrano negli standard indicati a titolo di
raccomandazione dalle norme VS 541050 (ora 640603). Le obiezioni sollevate in
proposito dal comune sono quindi ingiustificate.
La disposizione del posteggio no. 6
non è particolarmente felice perché ostacola la manovra sul posteggio n. 5. In
questa circostanza non è tuttavia ancora ravvisabile una violazione delle norme
VSS sopra citate.
I posteggi scoperti possono quindi
beneficiare della licenza richiesta.
- Accesso superiore
6.1. L'art. 32 RE considera strade private aperte al pubblico
transito le strade destinate al servizio di più di 20 appartamenti (lett. a) e
le strade destinate al servizio di una zona residenziale (R3) con più di 10
case unifamiliari.
L'articolo seguente pone i requisiti
generali d'ordine tecnico (buona visibilità, pendenza, pavimentazione,
illuminazione). L'art. 34 stabilisce invece alcuni requisiti specifici a
dipendenza dell'importanza della strada. Strade destinate al servizio di meno
di 30 appartamenti devono avere una carreggiata di almeno 5 m (cifra 1 lett a)
ed una piazza di giro del diametro di 12 m se sono a fondo cieco (cifra 1 lett.
b).
6.2. Nell'evenienza concreta, l'accesso alla nuova
costruzione è costituito da una strada privata a fondo cieco (part. no.
__________ RFD), che, oltre ai quattro appartamenti per il momento autorizzati,
serve altre sei case monofamiliari (part. no. __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ RFD). Anche volendo porre gli appartamenti
sullo stesso piano delle case unifamiliari, la strada non serve quindi più di
10 unità abitative. Di conseguenza, non può essere considerata aperta al
pubblico transito a sensi dell'art. 32 lett. b RE e non può nemmeno ingenerare
l'obbligo di formare una piazza di giro del diametro di 12 m (cfr. art. 24
cifra 1 lett. a RE). Se questa infrastruttura dovrà essere realizzata assieme
ad ulteriori 2-3 posteggi, in caso di futura sopraelevazione dello stabile, è
questione che per il momento può rimanere indecisa.
- Estetica
Per quanto attiene all'estetica della costruzione, questo
Tribunale si limita a rinviare le parti alle pertinenti ed esaurienti considerazioni
sviluppate dalla precedente istanza sulla base di una giurisprudenza più che
consolidata.
La costruzione, ridotta per il
momento a due soli piani, è invero banale e priva di qualsiasi pregio
architettonico. Queste caratteristiche non permettono tuttavia ancora di
considerarla deturpante.
Dal profilo estetico, non sussistono
quindi impedimenti al rilascio di una licenza limitata nei termini indicati ai
precedenti considerandi.
- Conclusione
Ferme queste premesse, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando le decisioni delle precedenti istanze, siccome lesive del diritto.
Gli atti vanno rinviati al municipio
di __________, affinché rilasci alla ricorrente una licenza per la costruzione
di uno stabile di soli due piani abitabili, sospendendo giusta l'art. 65 LALPT
la decisione per il terzo piano.
- La tassa di giustizia segue la soccombenza. Le
ripetibili sono invece compensate nella misura in cui sono compensabili.
Per questi
motivi,
visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 9, 12, 15, 19 NAPR; 32,
34 RE di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto:
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 8 novembre 1994, no. 9509, e la decisione 22 giugno 1994 del
municipio di __________ sono annullate;
1.2. gli
atti sono rinviati al municipio di __________, affinché:
1.2.1. rilasci alla __________ la licenza edilizia
per costruire sulla part. no. __________ RFD uno stabile di due piani abitabili
ed i posteggi scoperti subordinandola alla condizione di cui al considerando
2.6.,
1.2.2. sospenda giusta l'art. 65 LALPT la decisione
sul terzo piano.
- La tassa di
giustizia di fr. 1'200.-- (milleduecento) è posta a carico:
-
della ricorrente in
ragione di fr. 400.-- (quattrocento),
-
dei resistenti
__________ e __________ in ragione di fr. 400.-- in solido,
-
dei resistenti
__________ in ragione di fr. 400.--.
- Le ripetibili fra la
ricorrente ed i resistenti __________ e __________ sono compensate.
I resistenti __________, __________, __________ e
__________ e __________ e __________ rifonderanno in solido alla ricorrente fr.
600.-- (seicento) a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale
cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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